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Effetti processuali ed effetti sostanziali della trascrizione della domanda giudiziale L'art 2652 c.c si coordina con l'istituto della successione nel diritto controverso, di cu

TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI E SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO.

4. Effetti processuali ed effetti sostanziali della trascrizione della domanda giudiziale L'art 2652 c.c si coordina con l'istituto della successione nel diritto controverso, di cu

all'art. 111 c.p.c., modificandone la disciplina in ordine ai criteri di determinazione della litispendenza nei confronti dei terzi aventi causa dal convenuto, e quindi in ordine alla qualificazione del subacquirente come successore a titolo particolare nel diritto controverso. Più precisamente, nelle ipotesi in cui il codice civile assoggetta a trascrizione la domanda giudiziale, il processo si considera in corso soltanto dal momento della trascrizione della domanda, ed il diritto controverso si considera trasferito soltanto al momento della trascrizione del titolo di acquisto199. Non trovano quindi applicazione per i terzi né il

principio che la lite inizia la sua pendenza dal momento della notifica della citazione, né il principio per cui la proprietà della cosa si trasferisce per effetto del consenso delle parti (art. 1376 c.c.).

Tale affermazione va intesa – coordinandola con l'art. 2652 c.c. - nel senso che tale litispendenza sui generis, proprio perchè incentrata sulla trascrizione, serve per stabilire se è soggetto agli effetti diretti della sentenza il terzo che ha trascritto il suo acquisto. Se il terzo non lo ha trascritto, il suo acquisto – per l'attore che agisce vittoriosamente contro il dante causa – è, del tutto a prescindere dalla trascrizione o non trascrizione della sua domanda,

tamquam non esset ed è travolto dall'accoglimento della domanda per ciò solo che si tratta di

atto soggetto a trascrizione ex art. 2643 c.c., e che non è stato trascritto200.

Ed invero, se si ritiene che l'art. 2652 c.c. contenga tutta la disciplina del conflitto tra attore vittorioso e terzo avente causa relativamente ai beni immobili, ne discende che è tale norma – in tal modo segnando il confine con il campo in cui opera l'art. 111 c.p.c. - che individua nella anteriore trascrizione dell'acquisto, rispetto a quella della domanda, il presupposto perchè sorga il conflitto da essa disciplinato. Di conflitto può parlarsi solo se il terzo ha trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda, e pertanto se il terzo non ha trascritto affatto il suo acquisto non opera l'art. 2652 ma solo l'art. 111, comma

199L. MENGONI, Note sulla trascrizione, cit., 364; F.P. LUISO, op. ult. cit., 396. In giurisprudenza, Cass.

15 gennaio 1986, n. 174, cit.

4, c.p.c. La norma sostanziale, esigendo l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto, esige ovviamente che trascrizione vi sia stata da parte del terzo; sicchè, ove trascrizione dell'acquisto non vi sia stata, essa non può trovare applicazione, ed entra in gioco la regola di cui al quarto comma dell'art. 111, dell'efficacia diretta della sentenza nei confronti dell'avente causa che non ha trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda201. A ciò consegue che qualsiasi acquisto di un diritto reale immobiliare non

trascritto deve considerarsi come effettuato in corso di causa, e come tale soggetto all'efficacia diretta della sentenza di accoglimento202.

Da quanto detto finora discende che l'attore, se vuole essere certo che la sentenza sia opponibile anche al successore a titolo particolare del convenuto, dovrà trascrivere la domanda, e, d'altro canto, l'acquirente a titolo particolare, che ha acquistato prima che iniziasse il processo, sarà equiparato in tutto agli acquirenti del diritto litigioso in corso di lite, se non avrà trascritto prima della trascrizione della domanda203.

In virtù di questi effetti, il terzo che ha trascritto successivamente alla trascrizione della domanda, anche se ha acquistato prima dell'instaurazione del processo, sarà soggetto al giudicato formatosi fra le parti. In altri termini, anche se il terzo non sia intervenuto nel processo o non vi sia stato chiamato, il giudicato spiegherà efficacia diretta verso di lui, nel senso che non è necessario che si proceda nei suoi confronti ad un nuovo accertamento. Al contrario, se il terzo ha trascritto prima della trascrizione della domanda, non è soggetto al giudicato formatosi contro il suo dante causa.

L'art. 111, comma 4, c.p.c. svolge, pertanto, un ruolo fondamentale sul piano processuale. Esso sembra consacrare una regola che anticipa al momento della pendenza del giudizio gli effetti di cui all'art. 2909 c.c, quella per cui l'avente causa in corso di giudizio è soggetto agli effetti diretti della sentenza pronunciata contro il suo dante causa. In tal modo, l'art. 111, comma 4, c.p.c. è l'espressione processuale del corrispondente principio sostanziale secondo cui resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis204.

201R. VACCARELLA, op. cit., 425-426. 202G. FREZZA, op. ult. cit., 42.

203L. FERRI – P. ZANELLI, op. cit., 300.

204G. FREZZA, op. ult. cit., 40. Quanto appena detto è avversato da coloro che aderiscono alla tesi

restrittiva, sul rilievo, in linea di primo approccio ineccepibile, per cui le norme di diritto comune, cioè gli artt. 534, 1415, 1452, 1458, 2901, c.c., ammettono per i beni mobili una serie di deroghe all'applicazione del principio resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis. Da quelle norme, pertanto, sarebbe

Questo principio, sostanziale e ad un tempo processuale, deve essere coordinato con il ruolo che nella circolazione dei beni immobili viene svolto dalla trascrizione quale strumento risolutivo di conflitti. L'art. 111, comma 4, c.p.c., interpretato unitamente alle norme sulla trascrizione, dispone che, quale che sia la sua data, l'acquisto dell'avente causa è efficace nei confronti di chi fondatamente205 contesti il titolo del dante causa solo se

trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda proposta per contestare tale titolo206.

Ma mentre la regola della anteriorità della trascrizione è esaustiva per la risoluzione del conflitto tra aventi causa dal medesimo autore, essa di norma non lo è del conflitto tra avente causa e terzo che chiede ed ottiene giudizialmente la caducazione del titolo del dante causa207. Mentre, quindi, l'art. 111 c.p.c. si limita a stabilire il requisito minimo – anteriorità

della sua trascrizione – perchè l'acquisto sia opponibile all'attore, nelle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali il legislatore – fermo quel requisito minimo – fa emergere le sue valutazioni sulla meritevolezza delle ragioni in forza delle quali l'attore ha ottenuto la caducazione del titolo del dante causa e, di riflesso, i limiti entro i quali intende

ricavabile una regola generale per cui resoluto iure dantis “non” resolvitur et ius accipientis; sichhè le norme sulla trascrizione delle domande – in quanto consentono che sia pregiudicato il diritto dell'avente causa che abbia trascritto il suo acquisto dopo la trascrizione della domanda – costituirebbero, a loro volta, eccezione a tale regola generale (l'affermazione del carattere derogatorio, rispetto alle norme c.d. di diritto comune, dell'art. 2652 c.c., costituisce il fulcro della trattazione di A. PROTO PISANI, op. ult. cit., 232 ss., 242 ss., 259 ss., 272 ss., 290 ss.). Tale lettura non appare, tuttavia, condivisibile, perchè essa pretende – senza che ciò sia consentito, e tanto meno imposto dalla lettera delle norme – di estrarne una vera e propria regola generale che esclude la vigenza del principio resoluto iure dantis, e di attribuire alla “salvezza” delle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali il significato di deroga ad una vera e propria regola. Laddove – ribadito che le norme c.d. di diritto comune disciplinano esclusivamente la sorte di diritti acquistati sui beni mobili ante causam: il che è sufficiente per negare che possa parlarsi di “regola generale” - sembra, invece, che quelle norme devono essere intese come dirette a disciplinare , di volta in volta, esclusivamente la sorte dei diritti acquistati (ante causam) dal terzo su beni mobili, laddove la sorte di quei medesimi diritti, quando hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati, è disciplinata esclusivamente dalle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali (R. VACCARELLA, op. cit., 422- 423, 425, nota 157).

205Si è visto che tutta la disciplina è condizionata all'accoglimento della domanda, e quindi non a tutela del

litigante in quanto tale, ma in quanto ha ragione: v. supra Cap. I, par. 3.1.

206V. L. MENGONI, op. loc. ult. cit.; R. NICOLO', op. cit., 11.

207Non lo è perchè il legislatore ha, nella sua discrezionalità, ritenuto che la totale equiparazione, ad uno

degli aventi causa dal medesimo autore, dell'attore che fa venir meno il titolo del dante causa avrebbe troppo sacrificato, rendendole irrilevanti, le ragioni per le quali il titolo del dante causa era venuto meno ed avrebbe, conseguentemente, circoscritto la vigenza del principio resoluto iure dantis alla sola ipotesi di mancata trascrizione dell'acquisto anteriormente a quella della domanda (R. VACCARELLA, op. cit., 420).

sacrificare (o lasciare espandere) il principio, più volte richiamato, per cui il diritto dell'avente causa segue la sorte di quello del dante causa208.

Se ne evince che gli artt. 2652 e 2653 c.c., pur costituendo un'integrazione dei principi dell'art. 111 c.p.c. con quelli propri della pubblicità immobiliare, non esauriscono tutta la loro portata nell'ambito processuale, in quanto hanno una loro autonoma valenza sul piano del diritto sostanziale. È solo considerando direttamente il contenuto di tali norme che ricaviamo se, ed a quali condizioni, il terzo - indipendentemente dal fatto che si possa considerare o meno successore a titolo particolare nel diritto controverso – faccia salvo il proprio acquisto209.

5. La tesi che identifica il “diritto controverso” con il “diritto al provvedimento di

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