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3. IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE NEL DIRITTO ALIMENTARE

3.2 Articolo 7 del Reg (CE) n 178/2002

A livello comunitario, la Germania, trainando gli altri Stati membri, ha svolto poi un ruolo basilare nell’affermare l’importanza sulla scena internazionale del precautionary principle, ispirando la politica ambientale della nuova Unione Europea. Il Trattato Unico Europeo (1986) segnò il passaggio conclusivo di questo iter giuridico, sancendo espressamente tra i capisaldi della politica ambientale comunitaria l’allora articolo 130R, secondo comma TCE - in seguito alla risistemazione avvenuta ad opera del Trattato di Amsterdam (1997) divenuto poi l’articolo 174, paragrafo 2 TCE242 - che delineava la figura del principio di precauzione243. Quest’ultimo fu anche recepito in maniera implicita dal formante giurisprudenziale in alcune famose sentenze della Corte di Giustizia: ciò era un chiaro

236 F. De Leonardis, Op. cit., p. X.

237 F. Capelli, V. Silano, B. Klaus, Nuova disciplina del settore alimentare e autorità europea per la sicurezza

alimentare, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 119.

238 Più precisamente, si tratta della proposizione normativa di cui al § 5, I, punto 2, della L. 15 marzo

1974, pubblicato in BGB1, 1974, III, pp. 2128-2129.

239 U. Izzo, La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via

trasfusionale, Università degli Studi di Trento, Trento, 2007, p. 31.

240 Ricorda A. Gragnani, Il principio di precauzione come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo, della generazione

future, in Rivista di diritto civile, 2003, II, p. 16, che “secondo il Gefahrenabwehrprinzip, lo Stato ha il potere e il dovere di intervenire, eventualmente con la limitazione di altre situazioni giuridiche soggettive, per la prevenzione di eventi dannosi in presenza di una situazione di pericolo”.

241 F. Capelli, V. Silano, B. Klaus, Op. cit, p. 120. 242 Oggi art. 191 del TFUE.

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segno di come tale principio rientrasse sempre di più nel patrimonio giuridico comune che si andava formando nel vecchio continente244. Tuttavia, la norma cardine che per la prima volta ha definito in maniera esaustiva il suddetto principio con particolare riferimento al settore alimentare è il Regolamento (CE) n. 178/2002: in sostanza, in esso si sono individuati i principi generali applicabili all’interno della legislazione alimentare. Scendendo più nel dettaglio della sopracitata normativa, l’articolo 7 rubricato per l’appunto “principio di precauzione” stabilisce che:

“qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”.

3.2.1 Il diritto internazionale in materia

La sopramenzionata codificazione costituisce per certi versi il punto d’arrivo di un vero e proprio approccio precauzionale, le cui origini vanno fissate non solo nella già citata legislazione federale tedesca in materia di immissioni, ma anche nell’ambito del diritto internazionale ambientale e in materia di salute umana245. Esemplificazioni del primo campo sono senza alcun dubbio da una parte il Principio n. 15 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e sullo sviluppo246 e dall’altra l’articolo 1 del successivo Protocollo di

Cartagena del 2000 sulla prevenzione dei rischi biotecnologici, relativo alla Convenzione sulla diversità biologica247. In materia di salute umana, è poi necessario citare l’articolo 5.7248 dell’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), firmato nel 1994 in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio. Fu proprio in tale contesto ad aver luogo l’occasione generatrice del citato articolo 7 del Regolamento n. 2002/178/CE. Infatti, alla fine degli anni ’90 del secolo scorso si verificò la c.d. “controversia sulla carne agli ormoni” che ha visto contrapporsi dinanzi all’Organo d’Appello dell’OMC l’Unione Europea e gli Stati Uniti. Il contenzioso era sorto in seguito alla contestazione da parte di USA e Canada delle misure restrittive poste in essere dall’UE aventi ad oggetto la

244 Ad esempio, 6 giugno 1984 in causa n. 97/83 Hoge Raad c. Melkunie Holland BV e 5 maggio 1998 in

causa n. C189/96, Regno Unito c. Commissione.

245 M. Sollini, Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili critico-

ricostruttivi, Giuffrè Editore, Milano, 2006, pp. 37-38.

246 Detto principio dispone che “in caso di rischio di danni gravi o irreversibili, l’assenza di certezza scientifica

assoluta non deve fungere da pretesto per ritardare l’adozione di misure effettive volte a prevenire la degradazione dell’ambiente” (A/CONF. 151726, vol. I).

247 La norma dispone che “in accordo con l'approccio precauzionale riaffermato dal principio n. 15 della dichiarazione

di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo del presente protocollo è di contribuire ad assicurare un adeguato livello di protezione nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell'uso sicuri degli organismi viventi modificati ottenuti con la moderna biotecnologia che possono esercitare effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, e con particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri”.

248 Tale disposizione prevede che “nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti un membro può

temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni internazionali nonché dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri membri. In tali casi i membri cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole”.

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circolazione nel territorio degli Stati membri di carne e prodotti derivati a base di ormoni249. Tali misure, avvertite oltreoceano come una sorta di “protezionismo mascherato”, furono difese dall’UE alla luce del principio di precauzione. Quest’ultimo fu chiamato in causa quale norma di carattere prettamente consuetudinario a cui ricorrere per tutelare la salute dei cittadini, potenzialmente minacciata dall’assunzione dei prodotti alimentari i cui effetti nel lungo periodo sul metabolismo umano erano perlopiù sconosciuti. La vicenda giudiziaria terminò - come è noto - con una condanna nei confronti dell’Unione Europea, sulla scorta di un’interpretazione restrittiva del citato articolo 5.7 dell’Accordo SPS250.

Contrariamente a tale decisione, l’UE con coraggio decise di confermare nel tempo la propria posizione politica, rifiutandosi di orientare secondo i dettami dell’Organo d’Appello dell’OMC la successiva legislazione in campo alimentare e sviluppando in tal modo una strategia atta a conseguire il riconoscimento e la conseguente affermazione del principio di precauzione in differenti sedi internazionali. Un ruolo indispensabile è stato indubbiamente anche svolto dalla Comunicazione Europea sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000251: questa ha costituito un tassello fondamentale per ispirare l’azione complessiva

intrapresa dagli Stati membri dell’UE e portare a compimento la stesura dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n.178/2002252.