Da ultimo, è necessario soffermarsi su un recentissimo provvedimento che è venuto alla luce nell’ordinamento italiano dopo una attesa durata diversi anni. Invero, il 10 febbraio 2017 è stato ultimato il c.d. “decreto sanzionatorio MOCA”, ossia il decreto legislativo n. 29/2017 che ha per oggetto l’intera disciplina sanzionatoria inerente alla violazione delle disposizioni racchiuse nei regolamenti europei in materia di oggetti destinati a venire a
301 Art. 3 Reg. (UE) n. 2283/2015 statuisce che “le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:
i) le proprietà connesse all’elevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o ii) le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quello dello stesso materiale non forma in mano”.
302 Si ricordi l’art. 4 del Reg. (CE) n. 1935/2004 secondo cui i materiali e gli oggetti attivi possono
comportare modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche.
303 Si riprende la tesi di Luciano Piergiovanni, professore di scienze e tecnologie all’Università degli Studi
di Milano, ritenuto uno dei massimi esperti e conoscitori della materia dell’I&A packaging in Italia. L. Piergiovanni, S. Limbo, Op. cit.
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contatto con prodotti alimentari. Il D.lgs. n. 29/2017 è stato pubblicato il 18 marzo 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65304.
Come poc’anzi accennato, il sopracitato decreto ha posto le basi sanzionatorie in relazione al mancato rispetto dei requisiti predisposti per le tutte le normative europee in materia di FCM305. Dunque, esso rappresenta una fondamentale evoluzione nel panorama
della disciplina giuridica dei MOCA in quanto per la prima volta sono state introdotte specifiche sanzioni in Italia per gli obblighi previsti dai regolamenti UE. Nel caso di specie si tratta di nuove sanzioni di carattere amministrativo per la violazione dei requisiti stabiliti dalle leggi che predispongono le necessarie caratteristiche dei materiali destinati al contatto alimentare usati per la fabbricazione di macchinari, componenti ed imballaggi. Queste sanzioni si aggiungono alla tutela prevista dal diritto civile e penale, per le possibili conseguenze che siano attribuibili al trasferimento di sostanze pericolose per la salute negli alimenti306. Dunque, il D.lgs. n. 29/2017 colma un grande vuoto normativo dal momento
che precedentemente le sanzioni facevano riferimento alla sola legislazione nazionale del secolo scorso307.
Facendo un passo indietro, occorre porre l’attenzione sull’articolo 25 del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004, il quale prevede espressamente che:
“gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
La disposizione sopracitata ha rappresentato la base giuridica sulla quale si è promosso un regime sanzionatorio a fronte del mancato rispetto dei prerequisiti previsti in materia di MOCA. Nel dettaglio, l’atto avente forza di legge è costituito da un totale di quindici articoli che trattano essenzialmente quattro macro-argomenti: innanzitutto, sono contenute all’interno dell’atto le norme generali che fissano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi relativi al regolamento quadro (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (CE) n. 2023/2006. Inoltre, il decreto include anche tutte le disposizioni di carattere specifico che
304 MV Consulting, Analisi del decreto legislativo 29/2017 (Decreto sanzionatorio MOCA), 25 aprile 2017.
Disponibile su https://www.consulenza-qualita.com/decreto-sanzionatorio-moca/. Accesso il 4 novembre 2017.
305 Si applica alle seguenti normative: Reg. quadro (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Reg. (CE) 1895/2005 relativo alla restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari; Reg. (CE) 2023/2006 sulle GMP; Reg. (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti; Reg. n. (CE) 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti; Reg. (CE) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.
306 Eurotecna, MOCA: nuove sanzioni amministrative – D.lgs. n. 29/2017, 24 maggio 2017. Disponibile su
http://www.eurotecna.it/news/moca-nuove-sanzioni-amministrative-d-lgs-292017/. Accesso il 4 novembre 2017.
307 Parliamo delle norme attualmente in vigore: D.P.R. n. 777/82, che stabiliva le violazioni in merito al
mancato rispetto dei requisiti previsti in materia di MOCA come fatti specie penali di natura contravvenzionale; e il D.lgs. 108/92, che modificava il D.P.R. 777/82, recependo la stessa Direttiva 89/109/CEE, successivamente abrogata dal Regolamento CE 1935/2004.
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sanzionano il mancato assoggettamento ai particolari requisiti di singole categorie di materiali. Infine, sono contenute ulteriori norme generali per la violazione di requisiti minori e, per ultime, disposizioni generali finali. Quindi, tali norme si traducono in sanzioni economiche che variano da un valore di 1500€ nei casi meno gravi fino a giungere a 80.000€ per situazioni in cui si riscontri un rischio per la salute umana308.
Queste sanzioni amministrative sono rivolte ai c.d. operatori economici, i soggetti che producono o comunque immettono sul mercato materiali destinati al contatto alimentare. Appare quindi imprescindibile il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione, l’attuazione di controlli di qualità effettuati sui materiali e la produzione di documenti che attestino tali attività.
6.1 Le sanzioni in materia di packaging I&A
L’ambito di applicazione della normativa in questione riguarda ovviamente anche gli imballaggi attivi e intelligenti, oggetti in materiale plastico ed in plastica riciclata309. In relazione agli imballaggi attivi e intelligenti, l’articolo 7 del decreto legislativo contempla diverse ipotesi di sanzioni specifiche:
• In primis, salvo l’ipotesi di reato, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004310 l’operatore economico è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000€ a 40.000€;
• In secundis, salvo l’ipotesi di reato, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004311, del regolamento l’operatore economico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500€ a 30.000€;
• Inoltre, salvo l’ipotesi di reato, l’operatore economico, che violi l’articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 450/2009312, è sanzionato dal pagamento
di una somma da 1.500€ a 25.000€;
• Ulteriormente, salvo l’ipotesi di reato, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 450/2009313 si è puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 7.500€ a 60.000€;
308 Art. 2 D.lgs. n. 29/2017.
309 Per quest’ultima tipologia di materiali la normativa prevede una sanzione accessoria: sospensione
dell’attività fino a sei mesi, in caso di processo di riciclo non autorizzato.
310 L’articolo prevede il caso in cui un soggetto produca, immetta sul mercato o utilizzi in qualunque fase
della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi comportanti modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori.
311 La norma disciplina l’ipotesi in cui un soggetto immetta sul mercato o utilizzi in qualunque fase della
produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscano informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori.
312 L’articolo presuppone il caso in cui un operatore economico produca, immetta sul mercato o utilizzi
nel processo produttivo e distributivo materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati.
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• Poi, salvo l’ipotesi di reato, l'operatore economico che, violi l’articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 450/2009314, è sanzionato dal pagamento
di una somma di denaro del valore di 1.500€ a 15.000€;
• Infine, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, violi l’articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 450/2009315 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500€ a 15.000€.
Infine, il decreto prevede l’aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative: l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, rilevato dall’ISTAT316.
313 La norma presuppone la situazione in cui il soggetto produca, immetta sul mercato o impieghi nel
processo di fabbricazione o distribuzione oggetti attivi ed intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo.
314 L’articolo in esame prevede il caso in cui un soggetto produca o immetta sul mercato oggetti attivi o
intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 450/2009.
315 Si prevede l’ipotesi in cui i soggetti producano o immettano sul mercato materiali o oggetti attivi o
intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo.
79 CAPITOLO III
LA DISCIPLINA DEL PACKAGING INTELLIGENTE ED ATTIVO FUORI DALL’ EUROPA
Sommario: