2. ANALISI DI UN IMBALLAGGIO INTELLIGENTE: LO STUDIO DEI RADIO
2.6 La comunicazione delle informazioni
Prima di concludere la trattazione in materia di RFID, è doveroso concentrarsi su un ultimo rilevante aspetto, ossia la fornitura diretta al consumatore di informazioni sul reale status di conservazione del prodotto contenuto nella confezione.
watermark può essere il logo che identifica il produttore. Tale sistema di codifica può essere
immediatamente visibile oppure può essere occultato, tramite tecniche di stenografia.
550 A. Rizzi, R. Montanari, M. Bertolini, E. Bottani, A. Volpi, Op. cit., pp. 142-147.
551 La Proposta di legge in questione è la n. 2522 (c.d Quintarelli, dal nome del primo firmatario del
disegno di legge) in materia di disposizioni per assicurare la tracciabilità digitale dei prodotti italiani. Presentata alla camera l’8 luglio 2014, è stata approvata il 30 marzo 2016 e ora aspetta il voto del Senato.
552 La proposta di legge in esame prevede che “1. Al fine di favorire la tracciabilità dei prodotti italiani per
verificarne l'autenticità e rendere trasparente l'intera filiera di produzione, anche prevenendo fenomeni di contraffazione, frode ed evasione fiscale, è prevista la tracciabilità digitale degli stessi mediante l'associazione ai prodotti «made in Italy» di un codice verificabile on line. 2. Il codice di cui al comma 1 è contenuto in un chip Radio Frequency Identification (RFID) recante le informazioni relative al produttore e al prodotto nonché ai relativi indirizzi Internet. Il codice e le altre informazioni memorizzati nel chip possono essere riportati anche in un codice a barre bidimensionale. Il codice di cui al comma 1 è rilasciato al produttore da soggetti certificatori autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico. 3. Al fine di ottenere l'autorizzazione i soggetti certificatori devono soddisfare i requisiti minimi definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate l'attività dei soggetti certificatori e le eventuali sanzioni a fronte di comportamenti fraudolenti degli stessi. 4. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce le modalità tecniche relative all'emissione dei codici, ai chip RFID e ai codici a barre bidimensionali, vigila sull'operato dei soggetti certificatori e provvede alla costituzione di un database dei codici rilasciati dai citati soggetti certificatori. L'Agenzia rende il database liberamente accessibile in consultazione”.
553 Maggiori informazioni sulla proposta di legge sono disponibili sul sito della Camera dei Deputati,
http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=2522&sede=&tipo=. Accesso l’8 gennaio 2018.
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2.6.1 Il mutamento nella legislazione comunitaria
In generale, la comunicazione nel mercato agro-alimentare è stata oggetto di numerosi interventi legislativi negli ultimi anni: questo ha, pertanto, dimostrato chiaramente l’interesse che le Istituzioni europee nutrono in tale frangente554. Le nuove regole dettate
dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione ai consumatori di alimenti manifestano un approccio innovativo rispetto al passato555. Già il fatto che tale complesso normativo faccia riferimento nel suo titolo generalmente alle “informazioni ai consumatori” e non solo all’etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari - così come invece disponeva la direttiva 2000/13/CE - evidenzia la differente voluntas del legislatore comunitario556. L’art. 2, par. 2, lett. a) del regolamento del 2011 ha introdotto, peraltro, una definizione di informazione sugli alimenti assai ampia, che prevede al suo interno tutte le indicazioni messe a disposizione del consumatore finale in merito a un determinato alimento, «mediante un’etichetta, altri materiali che accompagnano il prodotto o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale»557.
Questo è un esempio lampante di come l’evoluzione dell’ambiente circostante determini il continuo rimettere in discussione le regole formulate per la risoluzione dei conflitti in seno al mercato. Se da un lato è vero che l’etichetta alimentare - nonostante essa venga a configurarsi quasi in un rapporto di species e genus nei confronti dell’informazione alimentare, a causa dell’accezione accolta dalla legislazione comunitaria - continua ad essere indubbiamente lo strumento più idoneo a veicolare tutte le indicazioni (dati, dichiarazioni, certificazioni, etc.) che sono indispensabili a identificare e a dare visibilità al prodotto alimentare. Nondimeno, l’avvento delle nuove tecnologie, anche nel campo del food
554 Significativa, sotto tale profilo, è la constatazione che nel solo triennio 2009-2011 è stato adottato un
corpus normativo di portata generale costituito dal Reg. (UE) n. 1196/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e da talune disposizioni più specifiche, come il Reg. (CE) n. 66/2010 relativo al marchio europeo di qualità ecologica, finalizzate a porre le basi, seppure con grande cautela, di un’eventuale estensione, anche al settore agroalimentare, della c.d. etichettatura ambientale europea (nota come Ecolabel EU). Infine, sono state poste in essere tutta una serie di misure comunemente denominate “Pacchetto qualità”, attraverso le quali la Commissione europea mira a contribuire allo sviluppo di una politica di qualità dei prodotti agroalimentari incentrata sulla realizzazione di una comunicazione più efficace ai consumatori.
555 Il Reg. (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori ha generato un
intervento legislativo molto ampio, chiarificatore e razionalizzante, modificando i Regolamenti (CE) 1924 e 1925 del 2006, in materia di informazioni nutrizionali e salute, e abrogando la precedente normativa sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, cioè la Dir. 2000/13/CE.
556 A. Di Lauro, Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi analfabetismi. La costruzione di una
“responsabilità del consumatore”, da Rivista di diritto alimentare, Anno VI, n. 2, Aprile-Giugno 2012, p. 1.
557 A. Jannarelli, La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra
l’onnicomprensività dell’approccio e l’articolazione delle tecniche performative, in Rivista di Diritto Agrario, vol. I,
2012 pp. 38-45. Inoltre, l’art. 2 del Reg. (UE) n. 1169/2011 ha introdotto molte definizioni le quali, pur non brillando di intellegibilità, costituiscono un ausilio per il giurista che interpreta tale normativa. Si veda anche G. De Giovanni, La nuova regolamentazione comunitaria sull’etichettatura dei prodotti alimentari, in Alimenta, 2011, pp. 123-135.
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packaging, ha fatto avvertire al legislatore europeo la necessità di seguire un approccio globale evolutivo in relazione all’informazione alimentare558.
2.6.2 L’RFID a supporto delle scelte del consumatore
Il packaging intelligente - come stabilisce il già citato art. 2, par., 2 lett. b) del regolamento (CE) n. 1935/2004 - è un confezionamento hi-tech che monitora le condizioni effettive del prodotto alimentare contenuto. Pertanto, un sistema intelligente come quello RFID, può senza alcun dubbio, aiutare il consumatore nel processo decisionale, dal momento che i codici a barre standard e i confezionamenti più tradizionali non forniscono l’effettiva prova della sicurezza dell’alimento contenuto nel packaging559. Tali confezionamenti sono considerati intelligenti in quanto consentono un’immediata comprensione, comunicando direttamente le caratteristiche peculiari dei prodotti alimentari560. Inoltre, negli ultimi anni molte aziende hanno combinato il sistema RFID con
la tecnologia più comune, facendo confluire tutti i dati raccolti dal sistema di packaging intelligente su un codice QR (una sorta di codice a barre bidimensionale leggibile con un’app dello smartphone o del tablet): il vantaggio coinvolge tutti consumatori, i quali con il proprio cellulare possono avere informazioni dirette e difficilmente sofisticabili sul prodotto (ad esempio, dove e quando è stato raccolto, a che temperatura è stato conservato e trasportato dal momento della raccolta a quello dell’acquisto etc.)561. Dunque,
l’imballaggio RFID fornisce informazioni sulle condizioni del prodotto, sul processo di lavorazione e trasformazione, sull’integrità della confezione durante tutte le fasi della filiera agroalimentare, avvertendo l’eventuale insorgere di problematiche. Queste informazioni servono al consumatore ma anche al produttore, in quanto quest’ultimo può facilmente individuare eventuali punti critici nella catena di approvvigionamento ed intervenire per renderla più sicura ed efficiente. Il sistema RFID è una delle migliori ottimizzazioni dell’aspetto dei confezionamenti alimentari poiché permette di ridurre le perdite di cibo e di imballaggi, accrescendo al tempo stesso la sicurezza e la qualità in tutta la filiera562.