• Non ci sono risultati.

Sull’artista interprete ed esecutore che sostiene le prime parti dell’opera musicale: inquadramento generale

T RIBUNALE DI M ILANO , 21 OTTOBRE

2. Sull’artista interprete ed esecutore che sostiene le prime parti dell’opera musicale: inquadramento generale

Gli artisti interpreti ed esecutori sono principalmente coloro che eseguono l’opera musicale mediante gli strumenti musicali, ma nel significato della legge sono compresi anche i cantanti che eseguono l’opera stessa con le note del canto346. L’art. 80 l.a. individua infatti in questa categoria di aventi diritto «i cantanti, i musicisti, […] e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico».

Fattispecie costitutiva dei diritti dell’artista, a titolo originario e senza alcun adempimento formale di tipo amministrativo, è l’interpretazione stessa dell’opera, non rileva se giuridicamente tutelata o di pubblico dominio347, con l’impronta del proprio talento e della propria personalità spirituale348.

L’art. 82 l.a., nel definire più in dettaglio la categoria degli artisti interpreti esecutori cui vengono riconosciuti diritti d’autore secondari o connessi, fa rientrare in tale gruppo anche coloro che sostengono nell’opera musicale, «una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario»349.

345 Epurata del nominativo per esteso delle parti in causa, su specifica richiesta delle

stesse.

346 E.P

IOLA CASELLI, op.cit., Utet, Torino, 1943, p. 476. Lo stesso Autore distingue nella

categoria degli artisti interpreti ed esecutori gli artisti attori od interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, dagli artisti esecutori, che sarebbero esclusivamente riferiti alle opere o composizioni musicali.

347 Cfr. art. 80 l.a. 348 P.G

RECO eP.VERCELLONE,op.cit., Utet, Torino, 1974, p. 398.

349 Sul puntoP

IOLA CASELLI fa notare come il progetto della Commissione ministeriale

concedeva inizialmente il diritto al compenso solo agli attori interpreti od artisti esecutori che sostenessero «una parte d’importanza artistica» e che le Commissioni legislative riunite della Camera dei Fasci e delle Corporazioni aggravarono la qualifica esigendo che si trattasse di una parte di notevole importanza artistica. Cfr. E.PIOLA CASELLI, op.cit., Utet,

Agli artisti interpreti ed esecutori è riconosciuta anche una tutela della propria personalità nell’attività professionale350.

L’art. 83 l.a., ricettivo dell’art. 5 del WPPT e astrattamente scindibile in due parti, riconosce a coloro che sostengono «le prime parti dell’opera o composizione drammatica, letteraria o musicale», il c.d. diritto di identità o di paternità, cioè il diritto di assicurare che il proprio nome sia indissolubilmente legato alla performance artistica resa (definita coi termini generici di recitazione, esecuzione o rappresentazione) e indicato ogni qualvolta la propria prestazione venga diffusa, vuoi «nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione» (prima parte dell’articolo), vuoi attraverso l’apposizione stabile di questo «sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole cinematografiche»351 (seconda parte dell’articolo). Si noti bene, in particolare rispetto a quanto discusso rispetto all’art. 62 l.a.352, che

secondo il testo del WPPT, tuttavia tale obbligo riguarderebbe genericamente «i fonogrammi», e non solo quelli contenuti in supporti353.

La norma tutela in sostanza l’interesse degli artisti a vedersi attribuita la paternità della propria esecuzione, affinché il pubblico venga portato a conoscenza del proprio ruolo e la prestazione stessa non venga attribuita ad altri, concetto riportato dal giudice anche nelle motivazioni della decisione354, o che una prestazione altrui gli sia falsamente imputata355.

I diritti che tutelano la personalità generale dell’artista, in quanto non patrimoniali, non sono soggetti a limiti temporali.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la formula «che sostengono le prime parti» dell’art. 83 l.a. abbia portata più limitata rispetto alla

350 Cfr. M.F

ABIANI, Diritto d’autore e diritti degli artisti interpreti o esecutori, Giuffrè,

Milano, 2004, pp. 209 ss.

351 Il testo della norma prima della modifica avvenuta da parte dell’art. 7 del D. Lgs. 9

aprile 2003, n. 68 «Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione», riportava «nella diffusione o trasmissione della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione di questa, e stabilmente apposto sul disco fonografico, sulla pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente». L’art. 38 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 stabilisce che le proprie disposizioni si applicano a tutte le opere e agli altri materiali ivi contemplati, purché protetti al 22 dicembre 2002. Restano comunque salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

352 Si veda il capitolo precedente, in particolare pp. 64 ss.

353 Cfr. art. 5 WPPT: «(omissis) the performer shall, as regards his live aural

performances or performances fixed in phonograms, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where omission is dictated by the manner of the use of the performance (omissis)». Il WPPT introduceva però anche un limite a tale

diritto «quando l’omissione sia dettata dal modo di utilizzazione dell’interpretazione o dell’esecuzione», limite non previsto nella nostra normativa, tanto meno per il diritto di paternità dell’autore. Traduzione mia.

354 Cfr. Trib. Milano, 7 aprile 1966, in Il Diritto d’autore, 1966, p. 512.

355 Cfr. F.LEONINI, I segni distintivi degli artisti, interpreti ed esecutori, in AIDA, 1993, p.

«notevole importanza artistica» di cui all’art. 82 l.a., e che quindi si riferisca ad una cerchia di soggetti maggiormente ristretta rispetto alla totalità degli esecutori che, a diverso titolo e con diverso ruolo, abbia partecipato all’incisione fonografica del brano musicale356.

Il diritto all’indicazione del nome nella comunicazione al pubblico e su supporti contenenti la prestazione artistica è quindi limitato dalla legge agli artisti che sostengono le prime parti dell’opera357: nessun criterio tuttavia viene indicato dal legislatore al fine di individuare chiaramente e concretamente chi, all’interno di una esecuzione musicale resa da vari soggetti dal vivo o catturata in un fonogramma, possa avvalersi di tale qualifica e, di conseguenza, possa vantare la tutela della propria paternità sull’interpretazione resa.

Il caso che andremo ad esaminare, riferito a una violazione perpetrata attraverso un sito Internet, evidenzia la criticità di tale mancanza.

Outline

Documenti correlati