È certamente difficile reperire una comune e condivisa definizione dei sistemi di DRM (DRMS). L’impressione è che sfugga l’interezza di tale materia, la quale interessa congiuntamente ed indissolubilmente prospettive giuridiche, tecnologiche ed economiche, in un processo che ha come obiettivo principale, ma non unico, la gestione e la protezione della proprietà intellettuale e dei contenuti digitali distribuiti online.
Seguendo l’evoluzione tecnologica avvenuta finora, è possibile distinguere tre generazioni di DRMS: la prima generazione di DRM visualizzava in un testo dichiarativo semplici dati del titolare dei diritti (ad es. autore e nome dell’opera) in metadata oppure riproduceva accordi di utilizzo del contenuto in licenze allegate (ad es. una licenza software «shrink wrap»); in una seconda generazione si è aggiunto a queste caratteristiche funzionalità relative alla protezione, all’identificazione e all’accesso dei contenuti, nonché funzioni di Content Management (CM). I DRMS di terza generazione sono invece in grado non solo di identificare e proteggere un’opera, ma anche di gestire i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nell’amministrazione di questa e dei diritti ad essa relativi, separatamente dalla forma in cui essa viene distribuita e potenzialmente ridistribuita come una qualsiasi altra opera nel mondo fisico.
I DRMS vengono talvolta confusi con i cosiddetti sistemi di Content Management (CM), ossia quei sistemi utilizzati per la distribuzione dei contenuti online attraverso metadata, informazioni sui dati che descrivono come, quando e da chi un determinato insieme di informazioni è stato preparato, consentendo ad esempio l’individuazione del formato di distribuzione e della sua versione, le condizioni di accesso al contenuto per l’utente e così via. I sistemi di gestione del contenuto sono strettamente connessi ai sistemi che gestiscono i diritti di proprietà intellettuale sulle opere dell’ingegno, ma rappresentano un elemento a parte, essendo questi assoggettati alle regole commerciali più che alle regole descritte nei diritti stessi.
È invece molto comune corrispondere l’utilizzo di DRM con il Digital Rights Enforcement (DRE), ossia quel processo che permette la protezione e l’identificazione del contenuto e assicura che questo venga utilizzato esclusivamente in termini e in condizioni precedentemente previste. È parte di questo processo l’utilizzo di misure tecnologiche di protezione efficaci142, in
142 Ampia e varia la dottrina che si espressa in tema di misure tecnologiche di protezione,
spesso anche facendo coincidere il termine Digital Rights Management con le stesse. Tra i tanti si segnala G.SPEDICATO, Le misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore, in
S. Bisi, C. Di Cocco (a cura di), La gestione dei diritti patrimoniali d’autore per le
quanto necessarie alla creazione di un mercato telematico per la distribuzione di contenuti.
Il DRM tuttavia costituisce una macrocategoria ben più vasta: ne fa parte, e ne costituisce il nocciolo, anche il Digital Property Management (DPM) ovvero la gestione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ad un contenuto. Esso comprende ogni genere di accordo concernente la cessione dei diritti da parte del titolare dell’esclusiva, l’offerta a consumatori che includa termini e condizioni di utilizzo, la creazione di accordi o di licenze di utilizzo, l’interazione con i sistemi di CM per la più appropriata fornitura del contenuto secondo quanto stabilito nella licenza, l’interfaccia tra le parti ed i sistemi di riconoscimento dell’identità congiuntamente a infrastrutture di commercio elettronico, il monitoraggio dell’attività di licenza e il raccoglimento dei compensi ad essa relativi. Pertanto i sistemi di DRM si prestano ad essere utilizzati anche per implementare innovative forme di gestione (sia collettiva, che individuale) dei diritti degli autori e dei titolari di diritti connessi.
Nella concezione più moderna e ampia143 quindi, i DRM sono sistemi per l’amministrazione digitale dei diritti, che non si limitano a presidiare solo gli aspetti di sicurezza rispetto ad accessi o duplicazioni illegali, ma sovrintendono descrizione, identificazione, commercio, protezione, controllo e tracciatura di tutte le forme di cessione del diritto all’uso di beni materiali e immateriali: di conseguenza, come è stato ben evidenziato144, la materia del DRM si occupa della
«gestione in forma digitale di tutti i diritti» e non solo della «gestione dei diritti di opere digitali».
Questo tipo di sistemi ha innumerevoli campi applicativi145, di cui la diffusione ed il commercio di opere online rappresenta solo un esempio, certo tra i più interessanti e, di sicuro, una delle sfide più avvincenti e dibattute, considerata l’influenza che l’implementazione di tali sistemi ha sui comportamenti quotidiani e sulle abitudini dei consumatori ed il dibattito che essi continuano a suscitare.
143 Il paradigma appena esposto è opera di R. I
ANNELLA, P. HIGGS, Driving Content
Management With Digital Rights Management, in Internet, all’URL
http://xml.coverpages.org/IPR-CMDRMWP200304.pdf, consultato il 10/02/2004, pp. 3 ss.
144 Il World Wide Web Consortium (W3C), il consorzio internazionale per lo sviluppo e
la promozione degli standard delle tecnologie web, definisce il DRM come un sistema per l’«amministrazione digitale dei diritti». Per maggiori approfondimenti si veda in Internet, all’URL http://www.w3c.org, consultato il 15/02/2004.
145 Si ricordi a titolo esemplificativo: la gestione di documenti aziendali (Enterprise
Rights Management) e delle informazioni (Information Rights Management), di contenuti
relativi ai dati sensibili (Privacy Rights Management) anche relativi ad applicazioni in campo sanitario e medico, all’impiego nella Pubblica Amministrazione, nell’e-government, nel settore dei beni culturali (biblioteche, musei, archivi), e nelle società di gestione collettiva, campi applicativi che, in differente misura, stanno crescendo. Cfr. MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE, Relazione informativa: Digital Rights Management, in
Internet, all’URL
http://www.innovazione.gov.it/ita/normativa/pubblicazioni/digital_rights/digital_rights_man agement_intro.pdf, consultato il 23/03/06.
5.1. Il ruolo dei sistemi di Digital Rights Management nella gestione dei diritti patrimoniali delle opere musicali
Pur presentando attualmente notevoli problematiche giuridiche146 e tecnologiche, in particolare con riferimento alla standardizzazione ed alla interoperabilità, questi sistemi rappresentano il futuro della distribuzione online di contenuti digitali e possono portare senza alcun dubbio una enorme facilitazione per l’accesso e la gestione dei diritti per i titolari degli stessi, gli utilizzatori e la società dell’informazione147, sia perché permettono una migliore gestione delle risorse che una più efficace protezione dei contenuti.
L’ausilio di sistemi di Digital Rights Management potrebbe inoltre consentire persino una trasparente, rapida e analitica gestione della ripartizione dei compensi, direttamente consultabile online dall’iscritto e dall’utilizzatore, il tutto a sostegno dello sviluppo del mercato online ed a vantaggio dei titolari dei diritti, finalmente adeguatamente tutelati e puntualmente ricompensati per le utilizzazioni delle loro opere.
I sistemi di DRM e la disintermediazione nelle reti telematiche, incoraggiano certamente l’avanzare della gestione individuale dei diritti, anche se più probabilmente affidata a nuovi intermediari, e la frammentazione della negoziazione dei compensi per l’uso delle opere intellettuali. Ciascun autore o titolare di diritti connessi, potrebbe in linea di principio gestirsi e tutelarsi autonomamente, ponendo su un piatto della bilancia l’investimento richiesto per l’impiego di tali tecnologie e sull’altro i compensi (anche e soprattutto indiretti) effettivamente riscossi, teoricamente comunque inferiori a quelli ottenibili attraverso le licenze negoziate da strutture specializzate e dotate di una posizione contrattuale favorevole, quali le società di autori148.
Si noti che, per gli elevati costi di ingresso in tale mercato, attualmente gli autori hanno scarsissimo controllo sui sistemi di DRM, controllo che è invece è affidato ai distributori digitali ed all’industria culturale. In questa prospettiva i
146 Più in generale per una panoramica sulle problematiche giuridiche e tecniche dei
DRMS si vedano tra gli altri E.BECKER,W.BUHSE,D.GUNNEWIG,N.RUMP (Ed.), Digital
Rights Management Technological, Economic, Legal and Political Aspects, Berlin,
Springer, 2003; R.CASO, op. cit.; G.SPEDICATO, I Digital Rights Management Systems tra
produzione e diffusione di opere dell’ingegno. Quale nuovo assetto per il diritto d’autore?,
in Ciberspazio e diritto, 2004, pp. 273-302; B.ROSENBLATT,W.TRIPPE,S.MOONEY, Digital
Rights Management: business and technology, New York, M&T Books, 2002; molti temi
relativi al nostro ordinamento sono stati anche recentemente trattati in Speciale DRM: il
dossier di InterLex, 15 novembre 2005, in Internet, all’URL http://www.interlex.it,
consultato il 10/01/2006.
147 Cfr. C
OMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO DEL PARLAMENTO EUROPEO,
op. cit., p. 15.
148 Opinione largamente condivisa: v., tra i tanti, S. E
RCOLANI, L’Europa e i sistemi di
sistemi di DRM per la gestione individuale potrebbero avere largo successo qualora apparissero un investimento accessibile agli autori, anche piccoli. In secondo luogo, l’elaborazione di sistemi di DRM dovrebbe fondarsi, in linea di principio, su un’accettazione degli stessi da parte di tutte le parti interessate, compresi i fruitori finali, sui quali non dovrebbe ricadere completamente il costo di tali tecnologie a pena di un aumento dei prezzi, e su una scrupolosa politica di diritto d’autore e di tutela del consumatore da parte del legislatore.
Bisognerebbe incoraggiare gli autori ad usare tali tecnologie per l’amministrazione individuale dei propri diritti, qualora ne abbiano desiderio. Tuttavia sarebbe errato pensare che in prospettiva tali sistemi, al momento affatto risolutivi, possano in un futuro sostituire completamente i meccanismi di gestione già esistenti e l’attività degli enti di gestione collettiva, ancora indispensabile per le utilizzazioni offline e, in ambiente digitale, per garantire una remunerazione ai creatori, salvaguardandone i diritti.
Se i DRMS costituiscono un valido strumento per una migliore gestione dei diritti d’autore e connessi che interessa la gestione individuale a maggior ragione questo è ancor più vero per la gestione collettiva.
Le collecting societies appaiono però in enorme ritardo nell’adozione di tali tecnologie informatiche, le quali sarebbero vitali per offrire servizi in tempo reale ai propri iscritti ed agli utilizzatori, attraverso sportelli online, e soprattutto con una maggiore trasparenza ed efficienza nella raccolta e nella ripartizione dei proventi. L’utilizzo dei DRMS da parte delle società di autori, soprattutto con riferimento al Digital Property Management, potrebbe addirittura risolvere il problema delle utilizzazioni gratuite supra evidenziato e portare ad un significativo abbattimento dei costi amministrativi nel medio-lungo periodo.
5.2. Prospettive future: la gestione creativa dei diritti d’autore e l’archetipo del «Creative Copyright»
Nel momento in cui piattaforme tecnologiche capaci di gestire completamente i termini delle licenze relative ad una singola opera dell’ingegno149, fossero di comune utilizzo per gli enti di gestione collettiva ed alla portata dei singoli autori, si aprirebbero allora nuove possibilità per impiegare in modo creativo il potenziale offerto dalle nuove tecnologie e dalle reti di distribuzione150.
I titolari dei diritti avrebbero davvero la possibilità di esplorare a loro piacimento il bilanciamento ottimale tra flessibilità della gestione individuale
149 Quali utilizzatore, durata della licenza, territorio, diritti e utilizzazioni concesse,
determinazione del compenso modalità di pagamento e così via.
150 Un accenno a tale creatività nelle scelte di utilizzo è rinvenibile anche in H.U
NGERER,
Application of competition law to rights management in the music market. Some orientations, COMP/C2/HU/rdu, Brussels, 11 giugno 2003, Panel Independent Music
offerta dalle nuove tecnologie e gestione collettiva offerta dagli enti di gestione collettiva.
Grazie all’impiego di DRMS, si concretizzerebbe allora una sorta di «gestione creativa» dei diritti d’autore, non più confinata a licenze di utilizzo standardizzate, ma in grado di seguire e supportare i titolari dei diritti, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, nelle politiche di diffusione delle opere dell’ingegno, senza stringenti limiti, giuridici o di fatto, imposti dalla gestione collettiva o da licenze come le Creative Commons.
Si aprirebbe forse una nuova stagione del diritto d’autore, ove i diritti esclusivi non costituirebbero più un ingente problema amministrativo capace di comprimere le libertà dell’autore nella diffusione delle proprie composizioni online, ma ove i diritti sulle singole opere sarebbero facilmente gestibili, grazie alla semplicità di utilizzo che solo l’informatica consente, attraverso sistemi generativi di licenze in grado di tradurre le specifiche esigenze del titolare dei diritti, talvolta riferendosi alla gestione collettiva, talvolta alla gestione individuale.
Nel futuro è possibile quindi intravedere una sorta di vero e proprio diritto d’autore gestito in forma creativa o «Creative Copyright», che appare il traguardo di lungo termine nella gestione dei diritti patrimoniali d’autore.
Quanto ai diritti morali d’autore, d’altro lato, la loro tutela dovrà continuare ad essere garantita da un punto di vista normativo e potrà essere rafforzata anche dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, sia attraverso le informazioni sul regime dei diritti che attraverso misure tecnologiche di protezione efficaci: su tale tema ci si soffermerà nei prossimi capitoli.