ATTRAVERSO RETI TELEMATICHE
2. La gestione del diritto morale di paternità degli autori e dei compositori di opere musical
Cominciamo anzitutto a verificare come attualmente vengano gestiti i diritti morali degli autori nei rapporti contrattuali che essi si trovano a stringere nel corso della loro attività. Tale prima lettura, ci aiuterà a comprendere quali problematicità, i sistemi di gestione digitali dei diritti dovrebbero tenere in considerazione rispetto alle utilizzazioni di opere musicali online.
Con riferimento al diritto morale di paternità degli autori, nei contratti di edizione musicale, generalmente intesi376, non sempre viene prevista una clausola specifica relativa alla protezione di tali diritti. Nella più comune delle ipotesi, nei casi in cui una previsione contrattuale sia presente in proposito, essa si riferisce allo specifico obbligo, previsto in capo all’editore musicale, «a far apparire su ogni riproduzione delle opere pubblicate o riprodotte il nome dell’autore». L’espressione contenuta in tale clausola contrattuale viene talvolta inserita nella sezione del contratto relativa alle obbligazioni dell’editore musicale con riferimento al solo «diritto di riproduzione grafica a mezzo stampa», talvolta nella generale sezione riferita agli obblighi dell’editore musicale.
Nel primo caso, si deve quindi escludere un impegno contrattuale da parte dell’editore musicale a garantire la menzione del nome dell’autore contraente in tutte le altre forme di utilizzazione dell’opera diverse dalle riproduzioni grafiche a mezzo stampa: l’impegno dell’editore risulterà peraltro molto semplice da adempiere. Nel secondo caso, invece, diventa importante interpretare i termini «riproduzione» e «riprodotte», allo scopo di intendere i reali confini di tale impegno. Da un punto di vista letterale, si consideri che il termine riproduzione non può che fare riferimento all’ampio diritto di riproduzione di cui all’art. 13 l.a., declinato nel dettaglio nel testo dell’accordo tra i diritti esclusivi di utilizzazione economica acquisiti dall’editore «sull’opera e su ogni parte di essa». Nelle clausole contrattuali dei contratti di edizione musicale, il diritto di riproduzione è effettivamente riportato nella sua massima estensione di significato, comprendente «le riproduzioni dell’opera musicale, totali o parziali, dirette e/o indiretti, in via temporanea o permanente, sia con riferimento a quelle attuate a mezzo stampa, alle
375 Si ricorda come in un suo scritto Sartor (G. S
ARTOR, Gli agenti software: nuovi
soggetti del ciberdiritto?, in Contratto e impresa, 2002, pp. 463-499), abbia esaminato il
caso di Hermes, agente elettronico, prodotto da Zwei Null Sieben (ZNS), deputato alla contrattazione di diritti d’autore di opere musicali in sistemi di Digital Rights Management.
376 Tra gli schemi contrattuali esaminati ci si riferisce in questo caso ai contratti di
esclusiva editoriale sull’attività dell’autore ai contratti di cessione dei diritti su singole opera o di opere determinate, e ai contratti di amministrazione dei diritti.
riproduzioni di spartiti musicali e/o di testi, in registrazioni in fonogrammi, videogrammi, o altri supporti multimediali, sia attraverso qualunque mezzo e/o processo tecnologico attualmente conosciuto» o frutto di future realizzazioni tecniche: tra queste forme di riproduzione, viene normalmente indicato espressamente anche il downloading. La riconducibilità del termine «riproduzione» al diritto di cui all’art. 13 l.a. induce a intendere che l’editore abbia lo specifico impegno di garantire che all’interno dei file musicali disponibili per lo scaricamento negli online music store venga indicato il nome dell’autore stesso. Seguendo tale ragionamento potremmo essere indotti a credere che l’impegno a fare apparire il nome dell’autore non si debba pertanto riferire alla messa a disposizione del pubblico in maniera che ciascuno possa avere accesso all’opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, atto funzionale all’operazione di scaricamento dei file: ovvero, per essere più chiari, che il nome dell’autore non dovrebbe essere indicato nel sito ove il fonogramma contenente la sua opera è disponibile. A meglio riflettere d’altro canto, poiché l’atto col quale si realizza la messa a disposizione del pubblico, ovvero il caricamento del file musicale sul sito web, è, a tutti gli effetti, un atto di riproduzione dell’opera secondo quanto specificato all’art. 13. l.a., non si può escludere tale ulteriore obbligazione in capo all’editore musicale.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, nei contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali, normalmente è assente un’apposita previsione contrattuale volta a rafforzare la tutela della paternità dell’autore, in particolare rispetto all’indicazione del proprio nome, per tutte le forme di utilizzazione dell’opera che avvengono attraverso telematiche. Tale mancanza va ricondotta in parte ad una scarsa conoscenza dei propri diritti da parte dell’autore musicale, parte debole nella negoziazione del rapporto contrattuale, e in parte al fatto che una previsione positiva in tale senso obbligherebbe l’editore musicale a condurre un’attività di monitoraggio diretto delle utilizzazioni delle opere dell’autore. Considerato il crescente aumento di utilizzazioni attuate attraverso reti telematiche, in particolare concesse in via collettiva dalla S.I.A.E., e pertanto non preventivamente controllabili dall’editore, tale impegno costituirebbe per l’editore un notevole carico di lavoro, che, tra l’altro, non porterebbe alcun guadagno ulteriore rispetto ai doveri assunti contrattualmente. Un siffatto obbligo sarebbe foriero di ulteriori conseguenze in termini di rischio per l’editore. L’autore che trovasse una propria opera online senza l’indicazione del proprio nome, potrebbe risolvere il contratto di edizione musicale per inadempimento contrattuale altera parte, e sarebbe quindi legittimato ad attivarsi per l’ottenimento del conseguente risarcimento del danno.
Anche qualora fosse assente una specifica disposizione contrattuale volta ad ottenere l’impegno da parte dell’editore musicale a riportare o a fare riportare la menzione dell’autore in ogni utilizzazione delle sue opere, non si dovrebbe tuttavia considerare l’autore come soggetto privo di tutele: le disposizioni normative di cui agli artt. 20-24 l.a. rimangono, infatti, in vigore come norme imperative di legge non derogabili dalla volontà delle parti, in quanto regolatrici di diritti della
personalità indisponibili, e l’editore musicale, come gli altri soggetti che fanno uso dell’opera, è tenuto al rispetto delle stesse. Tuttavia, al fine di ottenere una maggiore e più certa indicazione della paternità degli autori, in particolare nell’incertezza normativa attualmente presente377, sarebbe di certo più opportuno
che nei contratti di edizione musicale fosse prevista una clausola specifica a tutela del diritto morale di paternità dell’autore.
L’autore che opti per la gestione dei propri diritti patrimoniali in forma individuale e diretta, senza avere sottoscritto accordi di cessione con un editore musicale, avrà invece l’onere di fare valere, di volta in volta, il proprio diritto a vedere menzionato il proprio nome nei rapporti con i content provider o i distributori della propria opera. Non sarà tuttavia facile per il piccolo autore ottenere l’inserimento di clausole contrattuali volte ad affermare tale diritto soggettivo nella riproduzione e nella messa a disposizione al pubblico delle sue opere, qualora esse fossero mancanti: i content provider si avvalgono normalmente di una contrattualistica standard che difficilmente sono disposti a modificare, vuoi per una maggiore semplificazione amministrativa interna, vuoi per minimizzare i costi di negoziazione contrattuale. Eppure solitamente l’obbligo di fornire informazioni relative all’autore ed al compositore delle opere è previsto nei contratti tra il produttore fonografico e il distributore o negoziante digitale. Tali soggetti richiedono, infatti, che vengano loro forniti, al momento della consegna delle registrazioni da distribuire, tutti i dati relativi alle registrazioni oggetto dell’accordo, tra i quali il titolo e i nomi dell’autore, del compositore e dell’eventuale editore. Questa richiesta non è tuttavia strettamente finalizzata all’inserimento di tali dati all’interno del negozio digitale o direttamente sui fonogrammi che andranno distribuiti a mezzo downloading, ma risulta invece necessaria per adempiere alle obbligazioni della «licenza multimediale» S.I.A.E. per l’utilizzazione delle opere musicali relative al repertorio da questa tutelato attraverso reti telematiche, relative alla compilazione ed alla consegna di resoconti analitici riportanti le utilizzazioni effettuate378. Tali report devono contenere obbligatoriamente i nomi dei compositori e degli autori delle opere musicali soggette ad attività di diffusione e di download379.
Quanto alle Creative Commons, che vengono normalmente utilizzate dall’autore per la promozione delle proprie composizioni musicali, come si è già
377 Incertezza che si è cercata di risolvere nel corso del capitolo 2.
378 Compilazione che, lo ricordiamo, va fatta con cadenza trimestrale e che dalla
versione 2006 della «licenza multimediale» costituisce uno specifico obbligo contrattuale, la cui inosservanza può condurre alla risoluzione del contratto di licenza da parte della S.I.A.E. Cfr. artt. 16 e 25 della «licenza multimediale» S.I.A.E. 2006 e artt 14 e 22 della «licenza multimediale» S.I.A.E. 2005.
379 Il testo della «licenza multimediale» 2006 sostituisce l’attività di diffusione con
quelle di streaming, webcasting e preascolto di frammenti. Cfr. artt. 16 della «licenza multimediale» S.I.A.E. 2006.
detto , esse obbligano il licenziatario a riconoscere il contributo dell’autore originario381.
In prospettiva, i sistemi di gestione digitali dei diritti dovranno considerare, in tale senso, l’eventuale inserimento dell’obbligo contrattuale dell’indicazione del nome dell’autore e garantire il rispetto dello stesso.