T RIBUNALE DI M ILANO , 21 OTTOBRE
7. Nuove considerazioni sulla procedura inibitoria a tutela dei diritti morali prevista nella «licenza multimediale» S.I.A.E.
Riprendiamo per un attimo l’esame della procedura prevista nell’autorizzazione rilasciata dalla S.I.A.E. per le utilizzazioni online del repertorio delle opere musicali da essa tutelato, per verificare il suo rapporto con la tutela dei diritti di paternità degli artisti interpreti o esecutori di opere musicali368.
Si ricorda come l’art. 5.3 della «licenza multimediale» impegna il responsabile editoriale del sito web «ad indicare negli spazi visivi del suo sito il titolo, gli autori, gli editori e gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera utilizzata».
Con riferimento agli artisti interpreti o esecutori, si noti che la clausola non fa alcuna distinzione tra artisti interpreti o esecutori titolari dei diritti connessi ex artt. 80 e 82 l.a. e artisti che sostengono le prime parti dell’opera ex. art. 83 l.a., cui è riconosciuto anche il diritto all’indicazione del nome nella diffusione (ora comunicazione al pubblico) della loro esecuzione e alla apposizione stabile dello stesso sui «supporti contenenti la relativa fissazione, quali i fonogrammi»369.
Se accettassimo una interpretazione letterale del disposto contrattuale, ne deriverebbe che il licenziatario dovrebbe inserire sul sito, per ogni brano musicale messo a disposizione al pubblico attraverso esso, non solo i nominativi degli artisti che sostenessero le prime parti dell’opera, ma anche di tutti i musicisti che, a diverso titolo, avessero partecipato alla incisione del brano musicale stesso, un po’ come avviene all’interno dei libretti informativi dei supporti fonografici. Il testo infatti non fa riferimento alle definizioni contenute nella l.a. né definisce la categoria degli artisti interpreti ed esecutori, neppure fornendo indicazioni generiche quali quelle degli artt. 80 e 82 l.a. Così intesa, tale imposizione
367 Da questo punto di vista, una violazione di diritti della personalità dell’autore e
dell’artista analoga a quella esaminata, perpetrata attraverso il servizio Myspace.com, sarebbe facilmente quantificabile: il servizio Myspace.com offre infatti la possibilità ai propri iscritti di rendere visibile un contatore degli accessi effettuati da altri utenti alla propria pagina, opzione di normale uso al fine di mostrare la propria notorietà.
368 Per l’approfondimento della quale si rimanda al capitolo 2, paragrafo 7 e, per un
aggiornamento, al paragrafo 9.
369 Mi si consenta di rimandare nuovamente al mio Sulla tutela del diritto morale di
paternità degli autori e dei compositori nei sistemi italiani di distribuzione della musica online, in Ciberspazio e diritto, 1/2006, pp. 129-182 ed in particolare al paragrafo 4.
contrattuale si spingerebbe allora oltre alle disposizioni del dettato normativo, e implicherebbe in capo al content provider una maggiore onerosità, seppur adeguata a tutelare la professionalità e il nome degli artisti esecutori, poiché «né provenienza né autenticità dei materiali in rete possono essere assicurate»370. Ci pare tuttavia
che l’interpretazione più convincente sia da ricavarsi dalla reale intenzione della S.I.A.E., che di certo non vorrebbe gravare l’attività dei music providers con una disposizione così ampia: si farebbe pertanto riferimento ai soli artisti interpreti che sostengono le prime parti dell’opera ex art. 83 l.a.
Quanto alla violazione dell’obbligo («impegno») di indicazione da parte del licenziatario degli artisti interpreti o esecutori di ogni opera utilizzata, ci si chiede se la procedura inibitoria prevista contrattualmente si riferisca solo alle violazioni perpetrate nei confronti del diritto morale degli autori o anche degli artisti interpreti il cui nome non sia indicato o sia erroneamente indicato nelle pagine del sito ove il brano musicale è messo a disposizione. L’art. 6 della licenza, supra riportato, contiene infatti un riferimento generico all’art. 5, il quale al primo comma tratta solo dei «diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 l.a» ed al terzo comma invece menziona «gli artisti interpreti o esecutori di ogni opera utilizzata». Anche in questo caso ci sembra che l’interpretazione maggiormente corretta sia da ricavarsi non dal dato letterale della clausola ma dalla attività svolta dalla S.I.A.E., la quale agisce come mandataria dei «propri» autori e non anche degli artisti interpreti ed esecutori.
Ricordiamo poi come l’attivazione di tale meccanismo contrattuale sia privilegio riservato esclusivamente agli autori che abbiano conferito mandato alla S.I.A.E. e non più genericamente a tutti «gli aventi diritto», come l’interpretazione letteraria dell’art. 6 della «licenza multimediale» potrebbe fare intendere. Si potrebbe infatti supporre che, non amministrando affatto i diritti morali d’autore, la S.I.A.E. ponga tale indicazione a tutela generica degli autori indipendentemente dalla associazione alla ente di gestione italiano da parte di questi e ciò alo scopo di offrire alla collettività creativa una occasione di più rapida ed economica tutela, almeno nei confronti di quei soggetti che fossero licenziatari per le utilizzazioni online. Non si vede tuttavia per quale motivo la società di gestione collettiva italiana dovrebbe attivare tale procedura, facendosi quindi carico dei costi e del lavoro ad esse conseguenti, per quegli autori che avessero optato per una gestione individuale dei propri diritti patrimoniali d’autore e non invece per il mandato alla S.I.A.E.
Con riferimento al caso in commento, l’attrice, anche qualora fosse stata iscritta alla S.I.A.E., non avrebbe tuttavia potuto usufruire di tale procedura, in quanto al tempo della violazione, e cioè negli anni 1999 e 2000, la licenza multimediale, allora disponibile in una prima versione «sperimentale», non includeva ancora tale possibilità. Mentre l’obbligo di indicare negli spazi visivi del sito il nome dell’autore e degli artisti interpreti ed esecutori era già presente371 e la violazione di
370 Punto del quale ha riferito in particolare S. E
RCOLANI, Copyright, diritto e rovescio:
autori, editori e pirati, in Boll. SIAE n. 3/1997.
tale obbligazione era causa di revoca della licenza da parte della S.I.A.E. , la procedura inibitoria in esame fu infatti prevista nell’accordo solo dall’anno 2001.
musicali tutelate dalla S.I.A.E.».
372 «[…]trascorsi 30 gg. dalla formale messa in mora, notificata dalla S.I.A.E., a mezzo di
lettera raccomandata a/r», così infatti prevedeva l’art. 10 - Risoluzione del contratto della «Licenza sperimentale per l’utilizzazione in reti telematiche di opere musicali tutelate dalla S.I.A.E.».