2. Le gestione individuale del diritto d’autore nella distribuzione immateriale di opere musicali mediante l’impiego di licenze Creative Commons
2.2. Problematiche sottese all’impiego di licenze Creative Commons da parte di autori associati e mandanti non associati alla S.I.A.E e quesit
È infine pacifico che il titolare dei diritti non possa accordare in licenza CC un’opera, se abbia in precedenza ceduto o concesso tali diritti in esclusiva a un terzo, quale ad esempio un ente di gestione collettiva.
Ci si chiede poi come sia possibile coordinare con l’attività della S.I.A.E. l’espressa rinuncia del licenziatario CC alla raccolta dei compensi derivanti dalle utilizzazioni della propria opera musicale, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva, qualora tali usi vengano concessi a scopo commerciale71.
dell’esercizio di tale diritto in capo all’autore da parte degli interessati o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno, risulta una forma di pubblicità notizia assolutamente inadatta ad informare gli utilizzatori di Internet. Ne deriverebbero addirittura due ipotesi paradossali: innanzitutto qualora non fosse proposta alcuna opposizione, cosa probabile nel caso in esame considerato anche il tenore delle utilizzazioni concesse, l’autore riuscirebbe agilmente nell’intento del ritiro dell’opera dal commercio e questo anche qualora le ragioni del proprio ripensamento non fossero state davvero gravi se non addirittura di natura morale, giacché l’autorità giudiziaria, non interpellata, non avrebbe potuto accertare sussistenza e qualità di queste. Quanto invece alla notifica da parte dell’autore del suo intendimento di ritirare l’opera dal commercio, che deve avvenire tramite comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, essa non potrà di certo giungere a tutti i licenziatari, cosa di fatto impossibile, poiché l’autore non mantiene alcun controllo sulla diffusione della propria opera pubblicata con licenza CC e non conosce né il numero, né la qualifica dei propri licenziatari, dispersi in tutto il mondo: egli si limiterebbe pertanto a notificare il proprio proposito agli utilizzatori di cui ha conoscenza, ignorando tutti gli altri. Qualora poi si ritenesse la notifica effettuata solo ad alcuni utilizzatori valida per tutti i licenziatari, come certa dottrina sostiene (cfr. G. SANTINI, op. cit., p. 42), e dichiarato
sospeso il commercio dell’opera, l’autore potrebbe addirittura perseguire per le normali vie civili e penali gli utilizzatori che, ignari del procedimento, ancora facciano uso dell’opera licenziata: aspetto questo ancora più aberrante, che minerebbe alla legalità delle utilizzazioni, ragione alla base delle licenze CC stesse. Alquanto incerto in dottrina se il ritiro dell’opera dal commercio possa riguardare le opere in possesso di privati, biblioteche e musei, che non le detengano per rivenderle, ossia per porle in circolazione a scopo di lucro: anche tale aspetto porta problematiche rilevanti con riferimento all’esercizio del diritto in esame in rapporto all’impiego di licenze CC. Sul punto vedi G. SANTINI, op. cit., p. 42,
contrario, ed un incerto E.PIOLA CASELLI, op. cit., p. 603.
71 Quali i compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione
dell’opera, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast), per la riproduzione dell’opera effettuata su supporti fonografici, per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi in cui l’opera è trascritta (si ricorda che per tale diritto la gestione collettiva spetta per legge all’I.M.A.I.E. e non alla S.I.A.E.) ed ogni altro compenso a lui attribuito dalla legge italiana sul diritto d’autore, fatta eccezione per quei compensi irrinunciabili a lui attribuiti per legge, quali ad esempio l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l.a. Cfr. Licenza Attribuzione 2.0 (Italia), art. 3, comma 1, lett. e), f), g). La disposizione non è presente nella Licenza Attribuzione Non Commerciale 2.0 (Italia) e nelle licenze basate sull’esclusione dell’uso commerciale per il licenziatario.
Ne derivano diversi quesiti di particolare attualità ed interesse per gli autori di oggi:
a) un autore iscritto (o mandante) alla S.I.A.E. può diffondere le proprie opere attraverso Internet utilizzando licenze CC per promuovere la propria attività?
b) qualora termini il rapporto di mandato con la S.I.A.E., sarà possibile per l’autore ripubblicare in licenza CC quelle sue composizioni una volta facenti parte del repertorio amministrato dalla S.I.A.E.?
c) quali effetti ha l’iscrizione di un autore di opere musicali che fa uso di licenze CC alla S.I.A.E., rispetto al repertorio già diffuso in licenza CC?
Ebbene, se il ruolo delle società di gestione dei diritti d’autore è «principalmente di amministrare, tutelare e promuovere gli interessi dei loro membri»72, tali interessi dovrebbero essere tutelati anche con riferimento alla gestione individuale dei diritti d’autore attuata attraverso licenze CC.
Si tratta allora di capire se l’utilizzo di licenze CC da parte di un autore è compatibile (e con che termini) con il mandato, precedente o successivo all’uso delle stesse, affidato dallo stesso alla S.I.A.E.
Nel corso della trattazione si cercherà di dare una risposta alle questioni sollevate alla luce dell’entrata in vigore della deliberazione dell’Assemblea della S.I.A.E. del 22 giugno 2006, recante importanti modifiche agli artt. 1-23 del regolamento generale della S.I.A.E.73, e confrontandone il risultato con il quadro
dispositivo precedentemente in vigore74.
Per le «Non Commercial», infatti, il titolare dei diritti si riserva di percepire tali compensi per le utilizzazioni indicate qualora esse siano «prevalentemente intese o dirette a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato». Cfr. Licenza Attribuzione Non Commercial 2.0 (Italia), art. 4 «Restrizioni». Tale clausola è tuttavia soggetta a dubbie e controverse interpretazioni: ci si chiede infatti se tale uso debba essere riferito al licenziatario o al terzo che fruisce l’opera.
72 Cfr. Notifica di un accordo in materia di gestione di diritti fotomeccanici in Europa
(Caso COMP/C2/28.772 - Accordo di proroga di Cannes) 2003/C 282/12) in G.U.C.E. del 25/11/2003, punto 7.
73 Regolamento generale della S.I.A.E., approvato dall’assemblea delle commissioni di
sezione il 16 dicembre 1987, pubblicato nel bollettino sociale il 18 febbraio 1988 (fascicolo n. 6 novembre-dicembre 1987), modificato dalle delibere 4 novembre 1988, 30 novembre 1989 e 29 maggio 1990 dell’assemblea delle commissioni di sezione, dalle delibere del commissario straordinario n. 80 del 25 marzo 1995 e n. 108 del 14 giugno 1995 e dalle delibere dell’assemblea delle commissioni di sezione del 30 maggio 1996, del 28 novembre 1997, del 15 dicembre 1998 e del 28 maggio 1999, nonché dalla delibera dell’assemblea del 22 giugno 2006.
74 Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il 1 luglio 2006, le norme
regolamentari incompatibili con le stesse sono da considerarsi, secondo la norma finale del provvedimento, abrogate. Nel corso della trattazione si farà riferimento sia al testo previgente che a quello attuale utilizzando per comodità la dicitura «reg. gen. S.I.A.E. 1999» per il testo degli artt. 1-23 antecedente alle modificazioni entrate in vigore al 1 luglio 2006 e «reg. gen. S.I.A.E.» per l’attuale testo degli artt. 1-23 e per il testo del regolamento generale del 1999 con riferimento agli artt. 24 e ss. La ricostruzione del testo attualmente in vigore, è