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La gestione degli altri diritti morali degli autori e dei compositor

ATTRAVERSO RETI TELEMATICHE

3. La gestione degli altri diritti morali degli autori e dei compositor

Con riferimento agli altri diritti morali degli autori, indicati negli artt. 20-24 l.a., pochi sono i richiami reperibili nella contrattualistica italiana relativa alle cessioni dei diritti di utilizzazione economica di opere musicali.

In tema di diritto all’onore ed alla reputazione dell’autore, alcuni editori si riservano di richiedere il preventivo consenso dell’autore prima di concedere talune utilizzazioni dell’opera musicale, considerando tali utilizzazioni come legate alla sfera della personalità dell’autore e quindi potenzialmente lesive (o, più correttamente, gravemente lesive) del suo diritto morale all’onore ed alla reputazione. Tale riguardo è fissato da specifiche previsioni contrattuali in particolare con riferimento all’utilizzazione del titolo dell’opera, anche disgiuntamente dalla stessa, finanche per utilizzazioni pubblicitarie di prodotti commerciali. Nessuna limitazione specifica è invece comune rispetto ad altre tipologie di utilizzazioni dell’opera annesse alla sfera personale dell’autore, anche frequentemente autorizzate dall’editore. Tra queste si segnalano: «l’utilizzazione dell’opera, completa o incompleta, come motivo principale, secondario o musicale di sottofondo di spot pubblicitari (radiofonici e/o televisivi) di prodotti commerciali, di film e/o di qualsiasi spettacolo teatrale, radiofonico, televisivo (anche se pubblicitario) o di altre forme di rappresentazione (ivi comprese quelle pubblicitarie), benché non espressamente specificate nel contratto»; con riferimento alle utilizzazioni predette, «l’unione alla parte musicale dell’opera, di altro testo letterario o altri testi letterari diversi da quelli designati o che ne costituiscano parodia»; «il campionamento382 dell’opera per l’utilizzo in altre

composizioni musicali»; l’utilizzazione dell’opera per colonne musicali di film

380 Così e più diffusamente nel capitolo 2 ed in particolare pp. 21 oltre a p. 81.

381 Il testo della licenza Creative Commons «Attribuzione Italiana 2.0», specifica infatti

all’ art. 4, lett. B.: «Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere all’Autore Originale una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi citando il nome (o lo pseudonimo, se del caso) dell’Autore Originale, ove fornito; il titolo dell’Opera […]». Per maggiori approfondimenti sulle licenze Creative Commons si veda all’URL http://www.creativecommons.it/Licenze.

382 Con il termine «campionamento» si intende l’utilizzazione di frammenti dell’opera

musicale, di qualunque durata, ai fini del loro inserimento in altre opere musicali dell’autore e/o di terzi.

prodotti dall’editore, anche se in collaborazione con terzi; «l’utilizzo dell’opera o di parti di essa anche disgiuntamente dal testo letterario»; «l’abbinamento della musica dell’opera ad altri testi ed il testo a musiche diverse»; la modificazione del titolo dell’opera e l’adozione di un diverso titolo per le utilizzazioni in altri Paesi; l’uso del titolo dell’opera per spettacoli; il diritto di sfruttare l’idea suggerita dall’opera per la sceneggiatura di film, spettacoli, trasmissioni radio-televisive di qualsiasi genere ed in qualsiasi Paese. Vero è anche, d’altro canto, che è spesso consuetudine degli editori musicali più attenti richiedere comunque il preventivo consenso dell’autore anche per tali utilizzazioni, dimostrando un comportamento di favore che si spinge ben oltre al dovere contrattuale. Tale prassi è volta a cautelarsi rispetto a violazioni del diritto all’onore ed alla reputazione dell’autore, che, rilevate solo successivamente all’avvenuta concessione dell’utilizzazione dell’opera da parte dell’editore, porterebbero a un’azione giudiziaria nei confronti del soggetto che si fosse reso responsabile di tale grave lesione, soggetto al quale l’editore aveva precedentemente concesso l’utilizzazione in questione dietro la corresponsione di un compenso economico: per l’editore musicale, il fatto non sarebbe privo di conseguenze in termini di immagine e addirittura di responsabilità giuridica. La preventiva richiesta all’utilizzazione di un’opera musicale per quelle utilizzazioni che potrebbero rivelarsi potenzialmente lesive della personalità dell’autore, rappresenta pertanto per l’editore la migliore forma di prevenzione da ogni sventura, piuttosto che una forma di riguardo nei confronti del creativo, per quanto moralmente dovuta e cortese.

Bene farebbe in ogni caso l’autore a fare inserire nel proprio contratto editoriale clausole volte a dare indicazioni specifiche rispetto alla tutela del proprio onore e della propria reputazione. D’altra parte, l’autore che non ceda i propri diritti patrimoniali ad alcun editore e mantenga la piena titolarità dei propri diritti di utilizzazione economica sull’opera, invece deciderà direttamente, caso per caso e di volta in volta, se prestare il proprio preventivo consenso all’utilizzazione della sua opera valuterà anche considerando la tutela della propria personalità.

Si segnala inoltre come sia d’uso comune per l’editore richiedere espressamente all’autore l’autorizzazione a svolgere la pubblicità delle opere contrattualmente cedute. A tale scopo l’autore normalmente cede all’editore il diritto, trasferibile a terzi, di usare pubblicamente in ogni Paese del mondo, il proprio nome, pseudonimo, la propria fotografia o altra sua immagine, il fac-simile della sua firma autografa su cataloghi editoriali, discografici, loro supplementi, depliants, figurine e su qualsiasi altro materiale propagandistico connesso con la pubblicità o la promozione dell’opera, rinunziando a qualsiasi corrispettivo in suo favore per lo sfruttamento fonomeccanico dell’opera registrata su supporti, e/o per la sua comunicazione al pubblico attraverso reti telematiche, qualora tali sfruttamenti vengano effettuati nell'ambito di speciali iniziative aventi scopo promozionale dell’opera e comunque per qualsiasi utilizzazione della stessa avente finalità promozionali.

Non si riscontra nella prassi l’uso di clausole contrattuali relative al diritto di inedito ed al diritto di ritiro dell’opera dal commercio.

Quanto infine all’utilizzo di licenze Creative Commons, si è già ricordato come, in tema di altri diritti morali d’autore, esse non introducano disposizioni specifiche, rimandando alla disciplina prevista ex lege384, non senza alcune problematiche di difficile soluzione385.

3.1. La gestione del diritto morale all’onore ed alla reputazione dell’autore: una comparazione col mercato anglosassone

Le considerazioni fin qui svolte, assumono maggiore rilievo in comparazione con il mercato anglosassone, ove una differente legislazione si ripercuote sulle clausole contrattuali, con risultati indubbiamente degni di attenzione.

Nel music business inglese, è prassi comune inserire nei contratti di cessione dei diritti editoriali, clausole relative alla tutela dei diritti morali d’autore. Questo perché con l’inserimento, nell’ordinamento giuridico inglese del diritto morale di paternità e del diritto all’onore ed alla reputazione dell’autore nel Copyright, Designs and Patents Act, avvenuto nel 1988 allo scopo di aderire integralmente alle disposizioni della Convenzione di Berna, si è anche prevista la possibilità per l’autore di rinunciare, a talune condizioni, alla tutela dei propri diritti morali. Secondo quanto previsto dal CDPA, la rinuncia al diritto morale deve essere fatta dall’autore in forma scritta, con riferimento ad opere specifiche o ad opere di caratteristiche specifiche o opere in generale, e può riguardare opere esistenti o di futura creazione; può inoltre essere soggetta a condizioni o meno, e può essere soggetta a revoca, se eventualmente così indicato386. Una siffatta disciplina normativa ha reso comune nei contratti di edizione musicale inglesi l’inserimento di clausole volte ad ottenere la rinuncia dell’autore ad ogni suo diritto morale, fatto normalmente salvo il diritto morale di paternità, in maniera assoluta, incondizionata e irrevocabile, e, nell’ambito di contratti di esclusiva sul lavoro

383 Cfr. pp. 21 ss.

384 La licenza, rafforzando tale assunto, specifica che «[T]utti i diritti non espressamente

concessi dal Licenziante rimangono riservati». Art. 3, comma 2, Licenza Attribuzione 2.0 (Italia).

385 Cfr. ancora pp. 21 ss.

386 Così, infatti, l’art. 87 del Copyright, Designs and Patents Act del 1988 il cui testo si

reproduce integralmente. «It is not an infringement of any of the rights conferred by this

Chapter to do any act to which the person entitled to the right has consented. Any of those rights may be waived by instrument in writing signed by the person giving up the right. A waiver—(a) may relate to a specific work, to works of a specified description or to works generally, and may relate to existing or future works, and (b) may be conditional or unconditional and may be expressed to be subject to revocation; and if made in favour of the owner or prospective owner of the copyright in the work or works to which it relates, it shall be presumed to extend to his licensees and successors in title unless a contrary intention is expressed. Nothing in this Chapter shall be construed as excluding the operation of the general law of contract or estoppel in relation to an informal waiver or other transaction in relation to any of the rights mentioned in subsection».

dell’autore, anche per le opere di futura creazione387. Né è derivata una battaglia negoziale di notevoli proporzioni tra autori ed editori musicali.

In un siffatto contesto, anche laddove l’autore non sia costretto a rinunciare alla tutela dei propri diritti morali, preferisce inserire clausole specifiche al fine di ottenere una tutela personalizzata della propria personalità, rafforzata da previsioni contrattuali specifiche vincolanti per l’editore musicale. L’autore inglese vuole pertanto dichiarare preliminarmente quale uso della canzone potrebbe moralmente lederlo nella propria personalità. Addirittura, l’autore può ad esempio riservare a se stesso la facoltà di incidere la canzone da egli composta per la sua prima pubblicazione discografica, da solo con la propria band, e negare a un altro artista tale possibilità. In tale caso, normalmente acconsentito dall’editore, viene imposto un limite di tempo a tale riserva, al termine del quale essa si estingue388. Con riferimento agli abbinamenti per sincronizzazioni in spot pubblicitari di prodotti commerciali radiofonici o televisivi, è invece comune l’inserimento di clausole che limitano l’iniziativa dell’editore nell’abbinamento del brano musicale al preventivo consenso dell’autore per talune categorie di prodotti commerciali che non riflettano le idee e le convinzioni personali dell’autore. L’abbinamento di un brano musicale ad alcune categorie di prodotti commerciali potrebbe pertanto lasciare percepire alla collettività che l’autore approvi il contenuto pubblicizzato o lo ritenga coerente con le proprie idee personali. Vi sono casi in cui l’autore si rifiuta categoricamente di sottoporsi a un tale giudizio di valore da parte del pubblico, in particolare su aspetti della vita sui quali egli abbia una posizione di coscienza ben definita: è il caso ad esempio di alcolici, tabacchi, armi da fuoco, partiti politici, ma anche prodotti per l’igiene intima, ai quali di certo l’autore non ama accostare le proprie creazioni389, carne per gli autori vegetariani, carburante per gli ecologisti e così via. Nella situazione così ipotizzata l’editore musicale deve equipaggiarsi per gestire i diritti dell’autore con maggiore attenzione, precludendosi in senso assoluto la concessione di talune utilizzazioni espressamente vietate dal creativo o vincolandosi alla volontà dell’autore stesso, da verificare di volta in volta rispetto alle tematiche verso le quali esso si è palesato come maggiormente sensibile o cauto.

Tra le problematiche relative alla gestione digitale dei diritti, l’inserimento di clausole contrattuali volte a definire preventivamente i limiti allo sfruttamento delle interpretazioni dell’artista a protezione del suo onore e della sua reputazione dovrebbe essere preso in considerazione.

Diverso invece il caso dell’artista che non abbia ceduto i propri diritti patrimoniali ad alcun produttore e mantenga la piena titolarità dei propri diritti di utilizzazione economica sulle proprie interpretazioni: egli stesso decidendo direttamente, caso per caso e di volta in volta, se prestare il proprio preventivo

387 Cfr. A.D

ANN,J.UNDERWOOD, How to succeed in the music business, Omnibus Press,

London, 2003, p. 128.

388 Cfr. A.H

ARRISON, op.cit., Virgin Publishing, London, 2001, p. 98 ss.

389 D.S.PASSMAN, All you need to know about the music business, UK edition, Penguin

consenso all’utilizzazione della sua interpretazione valuterà anche considerando la tutela della propria personalità.

4. La gestione dei diritti morali degli autori e dei compositori: tabella di sintesi

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