4. Prime risposte ai questi La situazione antecedente alle modifiche del regolamento generale della S.I.A.E del 22 giugno 2006: autori e compositor
4.2. Nuove risposte ai quesiti alla luce delle modifiche al regolamento generale della S.I.A.E del 22 giugno 2006: la gestione «a corrente alternata»
A seguito dei recenti orientamenti europei in materia di gestione collettiva dei diritti—la quale rappresenta il terzo elemento irrinunciabile del corpus giuridico in materia di diritti d’autore e diritti connessi—basati in particolare su alcuni interventi della Commissione Europea131, l’Assemblea della S.I.A.E.132 è giunta, in data 22 giugno 2006, all’emanazione di importanti modifiche al regolamento generale, entrate in vigore il 1 luglio 2006.
Tale intervento si è reso necessario per recepire in particolare le disposizioni della più recente «Raccomandazione sulla gestione collettiva transfrontaliera dei diritti musicali»133, la quale ha posto concretamente le basi per una revisione del mandato conferito alle società di gestione collettiva da parte dei loro associati.
Le novità maggiormente significative rispetto all’argomento esaminato, riguardano la durata del rapporto associativo, la possibilità per gli associati di sottrarre all’amministrazione collettiva i diritti online per tutte le proprie opere, previo ragionevole preavviso, la facoltà di limitare il mandato associativo a
130 Così e più diffusamente D. SARTI, Società dell’information technology e diritto
antitrust, cit., p. 1377.
131 Tra le più recenti: C
OMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Commission Staff
Working Document, Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective
Management of Copyright, Brussels, 7 luglio 2005; COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,
Gestione dei diritti d’autore e diritti connessi nel mercato interno, Brussels, 16.04.2004
COM(2004) 261 Definitivo; COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO DEL
PARLAMENTO EUROPEO, op. cit.
132 In conformità con gli artt. 5, lett. e) e 7. lett. c), statuto S.I.A.E.
133 Raccomandazione della Commissione del 18 (maggio) ottobre 2005 sulla gestione
transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE), rettificata il 21 ottobre 2005 (G.U.C.E. L 276 del 21 ottobre 2005).
determinati territori e la facoltà di escludere dal mandato uno o più dei diritti amministrati dell’ente collettivo. Tali innovazioni comportano la possibilità per gli associati di trasferire la gestione multiterritoriale di tali diritti a un altro gestore collettivo europeo, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti medesimi o propria.
Nel dettaglio, l’art. 11 reg. gen. S.I.A.E. prevede la facoltà per l’associato di «escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere». Le categorie di utilizzazioni oggetto di tale disposizione sono distintamente quelle interattive e non interattive134.
L’art. 10, co. 2, reg. gen. S.I.A.E. ha invece introdotto per l’associato la facoltà di limitare il mandato conferito alla S.I.A.E. a determinati territori. Lo stesso art. 10, co. 2, reg. gen. S.I.A.E. consente all’associato di limitare il conferimento di uno o più dei diritti di utilizzazione economica gestiti collettivamente dalla S.I.A.E., ora specificati all’art. 5 del nuovo testo regolamentare.
L’associato può esercitare tali facoltà compilando la modulistica predisposta dalla Società135, all’atto dell’associazione o con un preavviso di almeno 90 giorni
prima della scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, con effetto dal periodo annuale successivo a quello di presentazione della richiesta ed inoltrando tale modulo a mezzo raccomandata alla S.I.A.E.
Tali disposizioni sembrano accogliere pienamente il parere della Commissione Europea, la quale aveva suggerito una revisione del mandato di associazione alle «collecting societies», allo scopo di offrire ai titolari un ragionevole grado di flessibilità quanto a durata e scopo del mandato, e di consentire ad essi, in linea di massima, «di gestire individualmente alcuni dei loro diritti»136, sempre che tale facoltà non fosse vietata dalla normativa in vigore.
L’iniziativa condotta attraverso l’introduzione di nuove disposizioni al regolamento generale della S.I.A.E., volta a eliminare alcuni obblighi eccessivamente restrittivi per gli associati, realizza una maggiore flessibilità nella gestione collettiva dei diritti necessari alla prestazione di servizi musicali online, e conduce a un nuovo assetto al sistema della gestione collettiva dei diritti d’autore italiano. Non si dimentichi tuttavia che anche la giurisprudenza comunitaria aveva già da tempo espresso un chiaro indirizzo in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore137.
134 Tali categorie di utilizzazione potranno essere periodicamente aggiornate
dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione all’evoluzione del mercato delle utilizzazioni online. Cfr. art. 11, co. 3, reg. gen. S.I.A.E.
135 La modulistica relativa alle limitazioni al mandato conferito alla S.I.A.E. da parte dei
titolari dei diritti è facilmente reperibile in Internet, all’URL
http://www.siae.it/AreaAutoriEditori.asp?click_level=2800.2005&link_page=Siae_avvisi_li mitazionemandato.htm, consultato il 20/09/06.
136 Cfr. C
OMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, op. cit., p. 21.
137 In particolare sull’imposizione agli associati di obblighi non indispensabili al
Le norme introdotte, però, sciolgono solo in parte le questioni sollevate nel corso della trattazione e non conducono, di fatto, ad un esito differente rispetto agli interrogativi inizialmente posti.
Quanto al primo quesito, infatti, un autore di opere musicali assegnate alla competenza della Sezione Musica della S.I.A.E., iscritto (o mandante senza vincolo associativo) all’ente di gestione collettiva italiano, potrà diffondere le proprie opere attraverso Internet utilizzando licenze CC per promuovere la propria attività, solamente limitando il proprio mandato alla S.I.A.E. a quei diritti che non sono già concessi attraverso le licenze CC, in quanto incompatibili. Stante il testo del nuovo art. 5 reg. gen. S.I.A.E., si tratterebbe quindi di mantenere con la S.I.A.E. un rapporto relativo ai soli «diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci ed immagini»138. L’esercizio della facoltà di esclusione dei diritti online non pare
infatti per nulla sufficiente per rendere compatibile lo status di associato con l’utilizzo di tali licenze, in quanto, come si è già detto139, le licenze CC concedono utilizzazioni che non si riferiscono esclusivamente allo sfruttamento digitale delle opere e che non si limitano agli usi perpetuati attraverso reti telematiche.
Permane pertanto una incompatibilità di fondo tra l’impiego di licenze CC e l’affidamento del repertorio dell’autore alla gestione collettiva.
Quanto al secondo quesito, le modifiche regolamentari in tema di durata del rapporto associativo, di cui all’art. 9 del reg. gen. S.I.A.E., rappresentano di certo un progresso verso una maggiore flessibilità. Nulla cambia tuttavia in termini di risultato: l’autore che voglia tornare a gestire individualmente tutti i propri diritti, avrà ogni anno la possibilità di terminare il rapporto con l’ente di gestione collettiva, senza dovere aspettare la scadenza naturale del mandato. Si rende quindi solo più semplice e frequente l’interruzione del rapporto associativo, anche se comunque subordinato alla delibera del Consiglio di Amministrazione. Da tale momento, come già detto, la S.I.A.E. cesserà quindi di proteggere l’opera e di raccogliere e ripartire i proventi derivanti dalle utilizzazioni delle opere dell’autore nonché di accordare nuove licenze di utilizzazione delle stesse, mentre l’associato resterà vincolato per l’intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società anteriormente alla data di cessazione del rapporto.
Pure con riferimento al terzo quesito non sembra si possa addivenire ad una differente conclusione: anche in questo caso l’esercizio della facoltà di esclusione
modo iniquo il libero esercizio dei diritti d’autore. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee aveva configurato tali casi come ipotesi di abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82, lett. a) del Tr. CE, in quanto corrispondenti all’imposizione di una condizione commerciale sleale. Cfr. Corte di Giustizia Comunità Europee, sent. 27/03/1974, Belgische Radio en Televisie v. Sv Sabam e Nv Fonior Sabam, in Il diritto d’autore, 1974, pp. 102 ss.; Decisione della Commissione del 12/08/2002 sul caso COMP/C2/37.219 Banghalter/Homem Christo (Daft Punk) v SACEM), in Internet, all’URL http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37219/fr.pdf, consultato il 09/05/2006.
138 Cfr. art. 5, co. 1, B), lett. e), reg. gen. S.I.A.E. 139 Cfr. supra, in questo capitolo, par. 2.1.
dei diritti online non pare infatti per nulla sufficiente per rendere compatibile lo status di associato con l’utilizzo di tali licenze. Il problema sarebbe superabile solo con una soppressione del vincolo di deposito per tutte le opere composte dall’iscritto: solo in tal caso, infatti, non si produrrebbe alcun conflitto tra l’associato e l’ente di gestione collettiva. L’autore che volesse affidare le proprie opere alle gestione collettiva potrebbe omettere di dichiarare alla S.I.A.E. le opere già concesse in licenza CC, le quali verrebbero sottratte alla gestione dalla S.I.A.E., e depositare solamente le composizioni residue.
La linea adottata dall’Assemblea della S.I.A.E., coerente con l’evoluzione europea in tema di gestione dei diritti, sembra condurre ad una gestione dei diritti di tipo «misto» o «ibrido», ma non in termini assoluti, caso in cui gli autori sarebbero molti più liberi di muoversi tra gestione individuale e collettiva per tutti i diritti relativi alle proprie opere, determinando autonomamente un appropriato bilanciamento tra gestione individuale e gestione collettiva, ma all’opposto, ad una gestione «a corrente alternata» per gli associati alla collecting society, con riferimento a talune categorie di diritti e ad alcune utilizzazioni. Nulla infatti cambia per il titolare dei diritti che abbraccia la gestione individuale. L’autore iscritto ad un ente di gestione collettiva, si riserverà invece alcune utilizzazioni autonomamente gestite, sottraendole completamente all’amministrazione centralizzata facendo, di volta in volta, scelte di campo spesso contrapposte e sconvenienti.
Si presenta quindi un più stretto bivio per gli associati S.I.A.E., riguardante i singoli diritti, necessariamente alternativo: volendo riservarsi l’opportunità di concedere talune utilizzazioni gratuite per fruizioni online delle proprie opere, che vadano oltre allo specifico contenuto della licenza APAE, l’associato S.I.A.E. perderebbe ogni possibilità di sfruttare commercialmente lo stesso diritto sulle reti telematiche attraverso la gestione collettiva e si ritroverebbe a negoziare individualmente tale diritto con i negozi virtuali ed i distributori di musica digitale.
Non si esclude in un prossimo futuro un miglioramento di tali modifiche, che costituiscono comunque un notevole segnale di cambiamento; eppure ci pare che solo gli strumenti offerti dall’era digitale possano intervenire in modo significativo e portare a compimento una rivoluzione della gestione dei diritti d’autore.