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La gestione dei diritti della personalità degli artisti interpreti ed esecutor

ATTRAVERSO RETI TELEMATICHE

5. La gestione dei diritti della personalità degli artisti interpreti ed esecutor

Per quanto concerne i diritti della personalità degli interpreti ed esecutori, tornano utili le considerazioni esposte nel precedente capitolo 3. Si ricorda come la legge attribuisca diversi livelli di tutela agli artisti interpreti ed esecutori in funzione di alcuni requisiti, definiti col tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che riassumiamo:

a) il diritto all’immagine, al nome civile, alla riservatezza e all’identità personale sono riconosciuti indistintamente a tutti gli artisti e proteggono la personalità generale degli artisti interpreti;

b) a una seconda categoria di soggetti, sono invece attribuiti i diritti che tutelano la personalità professionale degli artisti, ovvero a coloro che interpretano un’opera dell’ingegno rivestendo una «parte di notevole importanza artistica»;

c) a coloro che «sostengono una prima parte nell’opera», viene riconosciuto il diritto alla paternità ed all’indicazione del nome.

Tale divisione giuridica trova raramente riscontro nella prassi contrattuale, ove il termine artisti interpreti ed esecutori non è mai riferito ad una di tali categorie. Pare opportuno pertanto soffermarsi in alcune osservazioni, in considerazione del crescente aumento di utilizzazioni delle interpretazioni musicali rese dalla categoria degli artisti interpreti ed esecutori di opere musicali attraverso reti telematiche, attuata in particolar modo con la messa a disposizione al pubblico delle stesse per la fruizione in streaming, webcasting e downloading.

Consideriamo innanzitutto le prime due categorie di soggetti, rispetto alla incisione delle loro esecuzioni ed interpretazioni in fonogrammi, successivamente diffusi in Internet. Tali categorie sono normalmente costituite da quei musicisti turnisti che, con interpretazioni proprie, accompagnano l’esecuzione dell’artista di cui si vuole produrre il disco. Tali soggetti normalmente cedono tutti i diritti di sfruttamento delle esecuzioni rese in cambio di un compenso concordato con la produzione: raramente si trovano a sottoscrivere l’accordo di cessione degli stessi in forma scritta e ancor più raramente l’accordo prevede un obbligo di menzionare il loro nome. Essi vengono normalmente indicati, per uso comune, solo nei credits contenuti nei libretti dei supporti fonografici.

Nella distribuzione digitale, tuttavia, il loro nome non compare negli online music store ove le loro esecuzioni vengono diffuse o rese disponibili per il downloading, né tanto meno all’interno dei file musicali ivi scaricabili.

Nei contratti di distribuzione digitale, il produttore è tenuto a consegnare contestualmente alle registrazioni fonografiche date in licenza, «tutti gli elementi

necessari a comunicare e promuovere le registrazioni, inclusi tutti i materiali e gli elementi grafici, tecnici e artistici, nonché le biografie degli artisti e qualsiasi altra utile informazione». Il termine artista, in tale caso viene definito nelle premesse del contratto riferito all’«artista o il gruppo di artisti le cui interpretazioni sono o saranno riprodotte sulle registrazioni per le quali il proprietario del master ha garantito i diritti relativi alla distribuzione digitale così come definiti nel presente contratto» o «gli artisti interpreti esecutori dei contenuti che nel periodo di validità del presente contratto sono e/o saranno contrattualmente legati al produttore e/o alle sue affiliate». I contratti di distribuzione digitale fanno pertanto riferimento palese agli artisti di cui al punto c), e trascurano completamente le altre informazioni relative agli altri musicisti che hanno partecipato all’incisione del fonogramma.

Anche le licenze della gestione collettiva, che solo più recentemente hanno richiesto nell’attività di reporting delle utilizzazioni effettuate, l’indicazione «degli artisti interpreti o esecutori delle opere musicali»390, utilizzano tale termine in senso generico, ma, da un semplice esame della modulistica necessaria alla compilazione dei resoconti, si intuisce come tale dicitura si riferisca agli artisti che vengono proposti come tali da un punto di vista discografico.

Ci si chiede se questa totale assenza di indicazioni non leda i diritti della personalità generale degli artisti interpreti, ovvero se, al di là della possibile lesione giuridica non sia de iure condendo, o tramite negoziazione contrattuale, da salvaguardare.

Quanto infine gli artisti di cui al punto c), essi vengono normalmente indicati, almeno nella misura in cui l’artista che sostiene la prima parte dell’opera coincida con l’artista presentato come tale nella produzione fonografica. In tale caso nella digital music una menzione viene sempre fatta, sia in ottemperanza di una disposizione di legge, l’art. 83 l.a., sia in adempimento di una specifica disposizione rafforzativa nei contratti di produzione discografica, spesso riferita all’indicazione del nome dell’artista nelle copertine dei supporti fonografici, sia infine e soprattutto allo scopo di rendere identificabile il brano fruito digitalmente.

Rispetto a quanto già affermato nel precedente capitolo 3, ed a sostegno delle tesi esposte in tema di criteri volti a identificare l’artista che sostiene le prime parti dell’opera, si noti come, nella prassi, si utilizzi il criterio da noi proposto.

Quanto al diritto all’onore ed alla reputazione degli artisti interpreti ed esecutori, di cui all’art. 81 l.a., mancano nei contratti in uso nel settore specifiche disposizioni contrattuali volte a regolare tale aspetto: il diritto di opposizione viene infatti esercitato dall’artista contro gli atti lesivi del proprio onore o della propria reputazione che si verificano a causa ed in occasione della utilizzazione dell’interpretazione e non invece attraverso una preventiva disposizione contrattuale, che sarebbe maggiormente specifica in taluni ambiti, come quello delle sincronizzazioni, lasciando comunque impregiudicate le facoltà previste dalla

390 Si veda, per tutte, la «licenza multimediale» S.I.A.E. 2006 all’art. 16 e l’art. 5 del

Contratto di licenza nazionale per l’utilizzazione di registrazioni fonografiche mediante web radio commerciale 2007 di S.C.F.

legge. Specifiche clausole volte a tutelare preventivamente l’artista sono riscontrabili negli schemi contrattuali inglesi, in modo assolutamente analogo rispetto agli esempi ed alle considerazioni fatte sui diritti morali degli autori, seppure su presupposti giuridici differenti. Anche in questo caso, l’inserimento di previsioni contrattuali specifiche non si sostituirebbe alla disciplina normativa, ma ne rafforzerebbe la portata, anche estendendola a situazioni non riconosciute come lesive dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, pertanto, non tutelate391. In più garantirebbe una personalizzazione della tutela della personalità degli artisti, che costituirebbe una sorta di tutela fatta su misura.

Infine, si segnala come i diritti della personalità degli artisti, finanche il diritto alla paternità di coloro che «sostengono una prima parte nell’opera», non vengano affatto indicati, e pertanto garantiti con disposizioni contrattuali, nelle licenze Creative Commons, le quali confinano il loro ambito regolatorio ai diritti morali degli autori.

6. La gestione dei diritti della personalità degli artisti interpreti ed esecutori:

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