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Sui criteri utili ad individuare l’artista interprete ed esecutore che sostiene le prime parti dell’opera musicale

T RIBUNALE DI M ILANO , 21 OTTOBRE

4. Sui criteri utili ad individuare l’artista interprete ed esecutore che sostiene le prime parti dell’opera musicale

Con riferimento alla sentenza riportata, il giudice ha riconosciuto la violazione del diritto della personalità dell’attrice, nel suo ruolo di artista interprete, per l’inserimento in un sito Internet di un file musicale che non riportava l’indicazione del nome della stessa.

Ci si chiede su quale base il giudice adito abbia valutato il contributo vocale apportato dall’attrice all’interno del brano musicale al fine di ricondurre la stessa nella categoria degli artisti esecutori meritevoli di tutela della personalità artistica ex art. 83 l.a. Poiché tale operazione sfugge alla nostra competenza ed alla nostra disponibilità, non avendo infatti la possibilità di ascoltare il brano musicale oggetto della controversia, ci limiteremo ad alcune osservazioni relative ai parametri utilizzati per l’accertamento di tale ruolo artistico.

Innanzitutto preme sottolineare come la valutazione della prestazione artistica resa, nell’ambito della singola esecuzione, sia fatta dal giudice senza l’ausilio di alcun tecnico con competenze specifiche, come invece avviene nei casi di plagio di opere dell’ingegno. Si dubita della competenza del giudice a valutare su materie che non sono di propria stretta competenza, soprattutto in un campo, quello della musica moderna, ove la costruzione tecnica, melodica e sonora dei brani vedono il contributo di figure professionali anche di grande valore artistico spesso non note da chi non è tecnico dell’ambiente e dove, per contro, la parte vocale può rivestire un ruolo affatto determinante e distintivo, in particolare rispetto a taluni generi musicali quali ad esempio la musica elettronica.

Senza volere in alcun modo esprimere alcun giudizio sul caso in commento, si rileva tuttavia come il giudice abbia rinvenuto la violazione dell’art. 83 l.a. senza alcun dubbio o riserva, valutando che il contributo vocale dell’attrice fosse sufficiente a inquadarla tra i soggetti meritevoli di tutela della personalità artistica.

Ci si chiede inoltre quale criterio dovrebbe utilizzare il giudice nell’individuare la sussistenza dei requisiti che conducono all’inquadramento dell’artista esecutore nella tutela approntata dall’art. 83 l.a. e addirittura quali siano nel dettaglio tali requisiti: di conseguenza, pare necessario definire preliminarmente il reale significato della locuzione «che sostengono le prime parti dell’opera».

Cercando una interpretazione letterale della norma, essa potrebbe riferirsi al ruolo svolto dall’artista all’interno dell’esecuzione, un ruolo che non può di certo essere solo di «notevole importanza artistica», come si è detto di limitata portata, ma di assoluto primo attore, protagonista o artista principale.

D’altro canto il significato lessicale potrebbe condurci a riferire il termine «parte»359 alla terminologia musicale. Prima facie è possibile certamente escludere

che la nozione di «prima parte» dell’opera utilizzata dal legislatore sia da riferirsi al frammento del brano che viene cronologicamente eseguito per primo, in quanto

359 In un’esecuzione musicale, tutto ciò che deve essere eseguito dai singoli cantanti o

strumenti; per estens., foglio o fascicolo contenente i brani musicali che devono essere eseguiti dai singoli. Cfr. Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, 1965.

rappresenta la parte iniziale del brano stesso. Il termine tuttavia potrebbe fare riferimento alla parte musicale di primaria importanza, ovvero alla melodia portante, contrapposta all’accompagnamento.

La giurisprudenza rinvenuta in tale senso non sembra di grande aiuto360.

Volendo pertanto indagare sull’effettiva mens legis, ci pare che il concetto di «prima parte dell’opera», introdotto con la revisione della legge sul diritto d’autore del 1941, sia figlio di un momento storico ove il repertorio prevalente era quello degli artisti interpreti solisti, della musica a grande contenuto melodico e della «bella canzone italiana», mentre i complessi musicali giunsero ben più tardi, insieme a generi musicali fino ad allora impensabili. Ci sembra inoltre che la ratio della norma, maggiormente restrittiva in «species» rispetto all’art. 82 l.a., fosse di natura strettamente pratica361, per evitare di citare ad ogni singola esecuzione, o passaggio radiofonico tutti gli strumentisti esecutori di un brano. Si preferì ovvero lasciare al magistrato in caso di litigio362, l’individuazione dell’apporto fornito, con una valutazione ex post, ma senza fornire criteri o linee guida concreti.

Dovremmo quindi considerare nella musica leggera la linea melodica del brano eseguita dal cantante solista sempre valutabile come una prima parte dell’opera? Seguendo tale ragionamento dovremmo aspettarci che, in ogni diffusione di un brano dei Beatles, per esempio in passaggi radiofonici, venga specificato dal presentatore se la voce è quella di John Lennon o di Paul McCartney, o che per ogni esecuzione di un brano di una rock band venga specificato il nome del cantante del gruppo. Se dovessimo considerare la prima parte di un’opera musicale la melodia portante, accompagnata di frequente dal testo, allora la domanda appena fatta dovrebbe ottenere una risposta positiva; ma allora, per continuare il nostro ragionamento, bisognerebbe coerentemente menzionare il nome del chitarrista che esegue l’assolo di quattro o otto misure come spesso avviene nella musica leggera commerciale. Una siffatta applicazione di tale parametro tuttavia ci sembra scontrarsi con la ratio, estremamente pratica, della norma.

Oltre a ciò, non si può trascurare come l’art. 83 l.a. sia norma riferita non esclusivamente agli interpreti e gli esecutori di opere musicali, ma in generale alla categoria artistica nel suo complessivo: difficile sarebbe quindi giustificare l’utilizzo del termine «parte» con accezioni squisitamente musicologiche.

Ci pare allora che il criterio di riferimento dovrebbe essere più probabilmente quello del ruolo interpretato dall’artista all’interno del complesso musicale che esegue il brano. Anche in questo caso, tuttavia, si ripropongono questioni di non

360 È una prima parte quella del direttore d’orchestra (Pret. Milano 24 novembre 1987 in Il

Diritto d’autore, 1988, p. 607 con nota di FABIANI), non invece quella dell’artista

comprimario di cui all’art. 82 l.a. (App. Milano 25 novembre 1994 in AIDA, 1995, p. 601). In ambito cinematografico i parametri per accertare se la parte è una prima parte sono la personalità dell’artista ed il risalto contenutistico del personaggio da lui interpretato Pret. Roma 25 ottobre 1962, ord., in Rivista di diritto cinematografico, 1962, p. 220.

361 E.PIOLA CASELLI, op.cit. Utet, Torino, 1943, p. 481. 362 E.P

facile soluzione, rispetto all’effettiva verifica di tale ruolo, in particolare all’interno di situazioni musicali complesse.

Volendo suggerire una modalità per verificare tale criterio, si propone il riferirimento al nomen artis, ovvero del nome con il quale l’artista è conosciuto (e vuol farsi conoscere) dal pubblico. Qualora l’artista principale sia un singolo interprete conducente una carriera solista e venga affiancato da musicisti turnisti, che, di volta in volta, vengono selezionati per accompagnarne l’interpretazione vocale, anche eseguendo delle parti soliste strumentali, come nel caso degli assoli, si farà quindi riferimento al nome dell’artista stesso (per esempio Eric Clapton, Vasco Rossi, Miles Davis, e così via…): gli altri esecutori, pure svolgendo nel corso dell’esecuzione anche parti di notevole importanza artistica, dovranno considerarsi quali artisti comprimari che accompagnano e sostengono l’artista principale nella sua interpretazione. Qualora invece l’artista principale si presentasse come una formazione musicale, allora si dovrebbe prendere in considerazione il nome del complesso musicale stesso e il nominativo di chi interpretasse una parte vocale o la melodia principale (per esempio Beatles, Coldplay, ecc..).

Ci pare dunque che il criterio che fa riferimento al nome con il quale l’artista si presenta al proprio pubblico, anche come entità di più elementi costituenti un unum et unicum musicale, possa essere utile per il giudice nel derimere sulla questione, anche soccorrendolo laddove la determinazione del ruolo ricoperto dall’artista all’interno di un progetto musicale fosse difficoltosa.

Non pare affatto trascurabile, in tale senso, la qualità nella quale il singolo musicista è stato scritturato363, anche eventualmente per eseguire parti vocali relative alla melodia principale, come nel caso di specie: i cosiddetti musicisti turnisti o session musician, di fatti vengono ingaggiati proprio allo scopo di sostenere l’artista principale e aiutarlo a fare buona impressione. Questi sono musicisti disposti in ogni ambito a mettere da parte la propria personalità e a fare del proprio meglio perché il progetto musicale di un altro musicista, l’artista principale appunto, abbia il migliore risultato musicale possibile.

Nelle situazioni in cui si verifica una collaborazione tra più artisti di rilievo è sempre possibile, come d’uso, indicarli entrambi nella diffusione della loro esecuzione anche eventualmente, qualora uno dei due si presenti come «ospite» nel progetto musicale dell’altro, utilizzando l’indicazione anglosassone featuring antecedente al nome di questo.

Infine si tenga presente un elemento ulteriore, che è quello dell’uso comune e della percezione del pubblico: si tende infatti, sempre per ragioni estremamente pratiche, ad individuare l’artista interprete di un’opera musicale nel soggetto che viene presentato come tale da un punto di vista discografico e non invece in

363 Contra Pret. Roma, 1955, in Rivista di diritto industriale, 1956, pp. 239 ss. che ritiene

necessario prendere in considerazione il ruolo concretamente interpretato dall’artista; per la stessa sarebbe irrilevante la qualità nella quale egli è stato scritturato, mentre sarebbe da tenere in considerazione il giudizio della critica, specie se unanime.

conseguenza di valutazioni di carattere tecnico rispetto al ruolo effettivamente ricoperto nell’interpretazione dell’opera musicale.

Applicando il criterio suggerito al caso giudiziario esaminato, l’attrice, che aveva prestato la propria «voce», probabilmente in quanto scritturata come turnista dal gruppo musicale «Cl.», difficilmente avrebbe ottenuto dal giudice il riconoscimento del proprio diritto di paternità sulla interpretazione resa.

Un ulteriore argomento suscitato dal caso di specie è conseguente all’inquadramento giuridico dell’operazione di «inserimento in rete, nell’ambito del sito appartenente al P., relativo al gruppo musicale “C.”, della prestazione musicale interpretata dall’attrice, quale, “voce”, come promo». Sicuramente l’operazione di inserimento è consistita in quella che la normativa attuale definisce, all’art. 16 l.a., come una «messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente», ed ovvero un caricamento (uploading) nel sito web del brano musicale. Evidentemente il brano, o parte di esso, doveva essere messo a disposizione per l’ascolto a scopo promozionale a mezzo streaming e pertanto sicuramente si poteva rilevare un atto di diffusione dell’opera (oggi comunicazione al pubblico) secondo la definizione contenuta nel testo della l.a. vigente. Pare pertanto appropriato il riferimento all’art. 83 l.a. prima parte, nella misura in cui considera l’obbligo di menzione del nome dell’artista che svolga la prima parte dell’opera un atto conseguente alla comunicazione al pubblico dell’esecuzione e non invece della incisione della stessa su supporti fonografici. Si ricorda infatti come, anche nel caso di una eventuale distribuzione digitale del fonogramma attuata tramite scaricamento (downloading) del brano, si dovrà comunque riferirsi all’art. 83 l.a. prima parte e non invece all’art. 83 l.a. seconda parte o all’art. 62 l.a. in quanto questi, per la loro formulazione, non paiono applicabili ai fonogrammi digitali distribuiti in forma immateriale attraverso reti telematiche364.

La considerazione appena svolta ci porta però immediatamente ad affrontare un’altra questione, e cioè sulla differenza esistente tra le norme della l.a. che fanno riferimento all’indicazione del nome dell’artista nei supporti fonografici ed ovvero all’art. 83 l.a. nella sua seconda parte, ed all’art. 62 l.a. Quanto alla prima delle due disposizioni, come abbiamo visto, essa impone l’obbligo di menzione del nome dell’artista che sostiene le prime parti dell’opera «sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi», mentre la seconda stabilisce che i supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte, tra le altre, «il nome dell’artista interprete od esecutore» ed aggiunge che «i complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso».

Si noti come, a differenza dell’art. 83 l.a., l’art. 62 non faccia alcun riferimento a qualifiche particolari degli artisti interpreti ed esecutori, ma anzi pone tale dicitura al singolare. Come interpretare tale dato?

Prima ipotesi. La formula «il nome dell’artista interprete od esecutore» dell’art. 61 l.a., posta al singolare, farebbe riferimento all’art. 83 l.a. e cioè «artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell’opera» in quanto pareva probabile, al meno al tempo, che gli artisti interpreti principali fossero più di uno. In tal caso le due disposizione si rafforzerebbero a vicenda, l’una sancendo un diritto personale per una determinata categoria di soggetti, l’altra tutelando tale diritto nel commercio dei supporti contenenti le interpretazioni tutelate rese. Non sarebbe quindi obbligatoria la menzione degli artisti esecutori di un brano musicale, definiti dagli art. 80 e 82 l.a., pur titolari di diritti patrimoniali sulle interpretazioni rese.

Seconda ipotesi. La formula «il nome dell’artista interprete od esecutore» dell’art. 61 l.a., sarebbe più estesa di quella espressa nell’art. 83 l.a. e mirerebbe all’indicazione nei libretti dei supporti fonografici di tutti gli artisti esecutori di un brano musicale, indipendentemente dall’apporto reso e dalla parte eseguita, così come definiti dagli art. 80 e 82 l.a. L’art. 83 l.a., seconda parte, sarebbe allora posto a riconoscimento di un diritto soggettivo specifico, riservato ad una categoria di soggetti più ristretta.

Ci pare più che l’intenzione del legislatore fosse quella espressa nella prima ipotesi365.

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