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SEZ. II: Profili comparastistici

4. Aspetti fiscali del trust a Malta

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4.1 Conferimento di una proprietà in trust

Il conferimento di determinati beni (proprietà tassabile del trust) situati a Malta in un trust costituisce un guadagno in conto capitale soggetto a tassazione, calcolato sulla base della differenza tra i costi della proprietà sostenuti dal disponente ed il loro valore di mercato al momento in cui vengono conferiti nel trust. Il valore di mercato è dato sulla base del prezzo che il bene conferito in trust renderebbe se fosse venduto sul libero mercato alla data del trasferimento. Tra i beni soggetti a tassazione sono compresi:

proprietà immobiliari, titoli garantiti, avviamenti commerciali, diritti d’autore e brevetti, marchi di fabbrica e nomi depositati. Mentre invece beni pregiati, come antichità, belle arti, monete, pietre e gemme, non si ritiene costituiscano beni tassabili. Qualora il trasferimento del bene richieda la stipula di un atto pubblico, come nel caso del trasferimento di proprietà immobiliari, sullo stesso dovranno essere pagati gli oneri accessori.

Può verificarsi il caso in cui il conferimento di una proprietà in un trust, atteso che l’atto costitutivo sia in forma scritta, non dia luogo ad un trasferimento tassabile.

In tal senso:

· si considera come se non avesse avuto luogo alcun trasferimento qualora l’unico disponente sia anche il solo beneficiario;

· si considera realizzata una donazione esente, direttamente dal disponente ai beneficiari, qualora lo statuto del trust preveda che questi abbiano un diritto soggettivo irrevocabile a ricevere l’intera proprietà conferita e che gli stessi siano il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta ed i loro affini, fratelli e sorelle ed i loro discendenti in assenza di discendenti diretti, del disponente medesimo. Si considera altresì realizzata una donazione esente qualora i beneficiari siano istituzioni filantropiche riconosciute.

Un’ulteriore condizione richiesta è che i beneficiari siano persone ancora in vita al momento della costituzione del trust;· non verranno registrati guadagni o perdite qualora i beneficiari indicati nell’atto costitutivo del trust includano gli stessi parenti titolati per

193 una donazione esente, sempre che gli stessi siano incapaci di gestire o amministrare i loro affari privati o di provvedere al loro mantenimento. In

questi casi, il trustee ha l’obbligo di consegnare idonea documentazione alle autorità fiscali maltesi.

È prevista un’esenzione dall’obbligo di produrre documenti in ragione di conferimenti di proprietà immobiliare o diritti reali su proprietà immobiliari, nel caso di trasferimento dal disponente al trustee di un trust il cui unico beneficiario sia il disponente stesso e qualora il disponente abbia un diritto soggettivo irrevocabile a ricevere la proprietà del trust.

persona, per qualunque motivo, dalla condizione di beneficiario. Tra le “proprietà tassabili di un trust” vanno annoverate: proprietà immobiliari, titoli garantiti, avviamenti commerciali, diritti d’autore e brevetti, marchi di fabbrica e nomi depositati. Ai fini della tassazione del guadagno si considera come momento iniziale la data in cui è completata la stesura del documento di vendita, in conformità al prezzo dichiarato nell’atto stesso.

Non possono essere avanzate deduzioni su questo prezzo. In conseguenza di ciò, il trasferente è ammesso a tassazione sul prezzo e, ai fini fiscali, non può essere richiesta alcuna esenzione, riduzione, credito o compensazione. Nel caso di trasferimento di un interesse beneficiario, l’alienante è obbligato a notificarlo al trustee.

L’esenzione fiscale sulla vendita dell’interesse beneficiario è garantita in caso di rifiuto irrevocabile, sempre che le autorità fiscali abbiano sufficienti elementi per determinare che il rifiuto stesso non abbia avuto lo scopo, unico o principale, di omettere, ridurre o posporre la soggezione alla tassazione. Al riguardo le autorità fiscali devono presentare una richiesta di chiarimenti in forma scritta.

4.2 Alienazione di una proprietà del trust durante la sua amministrazione. Cenni

L’alienazione di una proprietà che abbia luogo durante l’amministrazione di un trust può determinare un guadagno tassabile. La regola generale è che deve considerarsi come se il trustee vendesse i beni a terze parti, al valore di mercato rilevato al momento dell’alienazione. Nel caso in cui la proprietà sia conferita in un trust il cui disponente sia

194 anche il solo beneficiario, si considera come se il disponente stesso abbia venduto direttamente il bene. In alternativa, deve prendersi come riferimento il costo di acquisto pagato, sia mediante il conferimento iniziale che in altro modo.

4.3 Distribuzione della proprietà del trust

Si considera abbia luogo una distribuzione quando la proprietà di un trust è distribuita dal trustee ai beneficiari, atteso che questo trasferimento non costituisca una reversione della proprietà del trust. Questa distribuzione può dar luogo ad un guadagno tassabile a seconda delle circostanze e del tipo di bene in oggetto. Si considera come se le distribuzioni vengano realizzate al valore di mercato rilevato al momento del trasferimento. Il costo di acquisto considerato è quello dichiarato nell’atto costitutivo del trust. In certi casi, si considera come se non avesse avuto luogo alcun trasferimento e ciò quando la proprietà conferita in un trust è distribuita ai beneficiari del trust stesso.

Quando la proprietà è distribuita a parenti stretti del disponente, si considera come se fosse una donazione diretta dal disponente ai beneficiari.

4.4 Reversione della proprietà del trust. Cenni

La reversione della proprietà di un trust si verifica nel caso di ritrasferimento al disponente iniziale. Questo evento può far sorgere un guadagno tassabile sulla scorta dei medesimi principi applicabili nel caso di trasferimenti e distribuzioni della proprietà di un trust. Quando le reversioni riguardano proprietà conferite in trust esenti da tassazione al momento della loro costituzione, si considera come se la proprietà non fosse mai stata conferita in trust. In tutti gli altri casi, ed in particolare laddove il trust giunga al suo termine o non ci siano più beneficiari ed in conseguenza di ciò la proprietà ritorni al disponente, può verificarsi che non ci siano né perdite né guadagni.

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4.5 Tassazione di entrate derivate dal trust

Il trustee è tassabile sul totale delle entrate attribuibili al trust nel corso dell’amministrazione durante l’anno solare, atteso che queste entrate non siano state assegnate ai beneficiari. Questi ultimi sono soggetti a tassazione entro il limite delle entrate attribuibili al trust a loro assegnate e distribuite in virtù del loro diritto soggettivo, o a loro concesso, sulle entrate. Le entrate totali del trust riguardano l’ammontare aggregato delle entrate assegnate dal trustee, rimanenti a seguito di ogni esenzione e deduzione disponibile ai sensi delle regole fiscali sul reddito.

Nei casi in cui l’entrata attribuibile al trust non venga assegnata e non distribuita ai beneficiari, il trustee e considerato come una persona ordinaria residente e domiciliata a Malta. Il trustee deve trasmettere la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali insieme alla revisione contabile del trust fornite della certificazione di un commercialista titolato a Malta.

La dichiarazione deve includere i dettagli dell’ammontare assegnato e distribuito ai beneficiari.

Quando il reddito attribuibile al trust è assegnato e distribuito ai beneficiari, si considera ricevuto dai beneficiari stessi. Questi ultimi vengono tassati in relazione a queste entrate a un tasso graduato come loro guadagni. Il trustee consegna ai beneficiari documentazione attestante i dettagli del reddito a loro assegnato e distribuito.

4.6 Trusts considerati come società

Il trustee può scegliere di imputare il reddito tassabile come se il trust fosse una società ordinariamente residente e domiciliata a Malta. Questa elezione di domicilio, ad ogni modo, può essere fatta solo quando il reddito del trust comprenda royalties, dividendi, guadagni in conto capitale, interessi, canoni di locazione od ogni altra forma di

196 reddito derivante da investimenti. Le tasse devono essere pagate sul reddito totale del trust.

Se viene esercitata questa opzione, le distribuzioni provenienti dal trust saranno considerate come dividendi distribuiti agli azionisti della società.

Questa opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dalla data della costituzione del trust o 30 giorni dalla nomina di un trustee residente, sebbene sia precedente. Una volta che si opti per questa elezione, l’opzione non può essere oggetto di rinuncia.

4.7 Trust che riguardano soggetti non residenti

Nel caso in cui non si scelga l’opzione di considerare il trust come se fosse una società a responsabilità limitata e tutte le entrate attribuibili al trust sorgano al di fuori del territorio, o comprendano entrate esenti da tassazione di soggetti non residenti a Malta, ed i beneficiari siano ordinariamente non residenti o non domiciliati a Malta, queste entrate non sono attribuibili al trust ma ai beneficiari non residenti. Ad ogni modo,

laddove le entrate vengano ricevute a Malta, deve considerarsi come se venissero ricevute direttamente a Malta dai beneficiari stessi ed il trustee è obbligato ad informarli dei loro obblighi ai sensi della legge fiscale maltese.

Nel caso in cui queste entrate attribuibili al trust comprendano solo interessi, royalties, dividendi ricevuti da profitti derivanti da redditi di società estere o da società commerciali internazionali e tutti i beneficiari non siano residenti a Malta, le stesse non costituiscono reddito del trust ma direttamente dei beneficiari. In questi casi, il trustee deve provvedere ad avvisare l’autorità fiscale maltese con una dichiarazione attestante la detenzione dei beni in trust a beneficio di una o più persone non residenti a Malta.

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