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Il trust con beneficiari individuati

5 . Il trust senza beneficiari individuati

8. Il trust con beneficiari individuati

82 Potrà cosi realizzarsi il caso in cui i redditi già tassati in capo al trust siano successivamente distribuiti al beneficiario a titolo oneroso, scontando l’eventuale imposizione anche in capo ad esso112.

Questa struttura si realizza tipicamente nei trust costituiti per l’adempimento di una obbligazione o nei trust di garanzia.

83 A tal proposito occorre precisare che la nozione di reddito ai fini dell’individuazione del beneficiario di reddito non coincide con la nozione di reddito ai fini impositivi.

La circolare 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che per beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.

Per il beneficiario il diritto attuale ed incondizionato di apprendere i redditi in trust sorge ogni volta che esso sia legittimato immediatamente a far propri i redditi del trust nel periodo di imposta in cui maturano senza necessità di un atto volontaristico del trustee il quale è tenuto solo a collaborare nel mettere a disposizione dei beneficiari le somme corrispondenti115.

La risoluzione n. 425/2008 stabilisce che il diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari. Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.

La semplice menzione nominativa dei beneficiari del trust non è di per sé indicativa di un diritto attuale e incondizionato degli stessi all’apprensione dei redditi del trust dal momento che il diritto «a pretendere» da parte del beneficiario non discende dall’indicazione del nome nel documento istitutivo o in successivi atti, bensì dal contenuto della posizione giuridica beneficiaria.

115. CONTRINO A., Il «diritto attuale del beneficiario» come condizione per l’imputazione per trasparenza dei redditi del trust, in «Dialoghi tributari», 3, 2008, pp. 106 - 122;

84 Ai sensi dell’art. 53 Cost., il beneficiario «individuato» di un trust può esprimere rispetto ad un dato reddito una capacità contributiva attuale, come tale tassabile, solo se e quando, ai sensi del comma 2 dell’art 73, sia titolare di un «diritto attuale e incondizionato di apprendere i redditi» prodotti dal trust, sulla scorta di quanto statuito nell’atto istitutivo o in altri documenti successivi.

Nell'ipotesi di individuazione successiva potrà naturalmente realizzarsi il meccanismo di tassazione per trasparenza, purché siano integrati gli altri presupposti previsti dalla legge; tenendo comunque presente che in tal caso l'art. 73 secondo comma si applicherà solo ai redditi prodotti successivamente alla individuazione, in quanto i redditi prodotti precedentemente hanno già scontato la tassazione in capo al trust e la loro distribuzione ai beneficiari individuati successivamente, è irrilevante ai fini delle imposte sul reddito, non essendo l’entrata di questi riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste nel nostro ordinamento.

Il beneficiario individuato potrà essere sia persona fisica sia persona giuridica.

Nulla osta che il beneficiario individuato sia lo stesso disponente116; infatti se è pur vero che i beneficiari sono legittimati, in linea di principio, ad agire contro il trustee, qualora questo non adempia agli obblighi derivanti dalla istituzione del trust, è altrettanto vero che questo potere d’azione non consente di affermare che i beneficiari abbiano un effettivo controllo sui beni segregati117.

Queste considerazioni ci permettono di escludere che, nell'ipotesi in cui il destinatario sia anche beneficiario, si realizzi necessariamente quel particolare fenomeno chiamato dalla giurisprudenza inglese con il nome di “sham trust”, con cui si intendono tutti quei casi in cui, per motivi di fatto o di diritto, il settlor detiene l'effettivo controllo dei beni componenti il trust fund. A tal riguardo si deve tenere presente che la Convenzione sul riconoscimento dei trust consente al settlor di mantenere presso sé alcuni diritti e facoltà, purché ciò non pregiudichi completamente il potere effettivo di gestione dei beni da parte del trustee.

116. AGENZIA DELLE ENTRATE, risoluzione n. 81/E del 7 marzo 2008.

117. M. LUPOI, Osservazioni sui primi interpelli riguardanti il trust, in Il fisco, 2003, pag. 4342.

85 La prassi italiana118, assestandosi sugli indirizzi della giurisprudenza anglosassone, ha riconosciuto la non rilevanza dello sham-trust ai fini fiscali, ricostruendo la fattispecie alla stregua di un rapporto di mandato con rappresentanza, con immediata imputazione dei redditi in capo al disponente.

Si deve, infine, sottolineare che in caso di trust autodichiarato, cioè quella particolare specie di trust in cui il disponente veste anche i panni di trustee, non si realizza in genere un'ipotesi di sham: infatti da un lato il disponente/trustee comunque è soggetto alle obbligazioni derivanti dall'atto istitutivo, dall'altro vi sono i beneficiari ed eventualmente il protector a vigilare sul comportamento gestorio di quello; si verserà al contrario nell'ipotesi di sham qualora i poteri del disponente/trustee consentano un aggiramento degli strumenti di controllo, come nel caso in cui il disponente possa sostituire il protector, ovvero nel caso in cui lo stesso disponente/trustee sia anche beneficiario.

Da ciò si evince che al trust autodichiarato, in linea di principio, si applica la disciplina fiscale prevista in materia di trust; quindi in presenza di beneficiari individuati opererà il meccanismo di tassazione per trasparenza, purché quest’ultimi siano diversi dallo stesso disponente, versando altrimenti in una ipotesi di sham, con imputazione del reddito direttamente al settlor.

Ricostruito come sopra il concetto di beneficiario individuato, è utile sottolineare che esso può indicare sia i beneficiari di reddito che i beneficiari finali: con i primi si intendono quei soggetti che hanno il diritto, condizionato o meno, a ricevere i redditi prodotti dalla gestione del trust; mentre i secondi sono i soggetti titolari del diritto a ricevere il patrimonio, comprensivo eventualmente anche dei frutti maturati, al momento in cui il trust cessa di esistere, ovvero alle scadenze pluriennali fissate nell’atto costitutivo.

La poliedricità dell’istituto consente poi di riconoscere delle categorie intermedie di beneficiari, come ad esempio nel caso di beneficiario avente diritto annualmente ad una somma fissa, per versare la quale il trustee può attingere sia al reddito sia al capitale.

118. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003.

86 La prassi sviluppatasi prima della emanazione della disciplina fiscale in materia di trust aveva in più di qualche circostanza optato per la tassazione dei redditi del trust direttamente in capo al beneficiario finale, purché in presenza di un trust nudo. Tale soluzione, che veniva proposta per gli accumulation trust, in cui il reddito prodotto viene di anno in anno aggiunto al capitale per essere poi distribuito ai destinatari alle scadenze stabilite, aveva il difetto di determinare un anticipo di tassazione personale in capo al beneficiario, che pur potrebbe non avere diritto a delle anticipazioni di capitale nemmeno per assolvere al suo debito tributario.

Con la nuova disciplina la strada dell’imputazione dei redditi direttamente al beneficiario finale sembra essere astrattamente percorribile. Il legislatore, infatti, non ha specificato la tipologia di beneficiario a cui si rivolge la norma di cui all'art 73 secondo comma Tuir (la norma parla genericamente di beneficiari individuati); ai fini della corretta interpretazione è quindi necessario indagare l’ulteriore requisito della titolarità di una quota di partecipazione previamente stabilita.