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Valutazione comparatistica dei criteri di residenza

Sez. II: La residenza e la commercialità del trust

4. Valutazione comparatistica dei criteri di residenza

127 D’altro lato la prassi non sembra ancora aver avuto modo di approfondire il problema; in effetti la totalità degli interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate che ho avuto modo di esaminare, e mi riferisco in particolare a quelli realizzati mediante lo strumento della risoluzione su interpello, hanno ad oggetto trust interni, cioè trust nei quali tutti gli elementi negoziali (soggettivi ed oggettivi) sono interamente localizzati nel territorio italiano, pur essendo regolati una legge straniera. E’ chiaro che, avendo escluso che la legge applicabile sia valido criterio onde inferire la residenza del trust, nel caso di trust interni la residenza non potrà che essere italiana, visto che non sussistono elementi di collegamento con altri Stati.

128 Nell’ordinamento statunitense191 un ruolo di preminente rilievo, nell’individuazione del regime tributario applicabile al trust è da accordare al caso B.W.

Jones Trust v. Commissioner of Internal Revenue192. Oggetto della controversia era la tassazione dei redditi di un trust, che vedeva coinvolti tre trustees residenti nel Regno Unito e uno negli Stati Uniti. Una pluralità di elementi collegavano l’amministrazione e la gestione agli Stati Uniti: il 90% del patrimonio era costituito da titoli di società statunitensi; ivi era stabilito un ufficio a disposizione dei trustees, dove collaborava a tempo pieno una segretaria; il trustee statunitense era legittimato ad effettuare investimenti e ad alienare parte del patrimonio del trust; i redditi erano, infine, trasferiti da una banca statunitense ad una inglese che provvedeva alla distribuzione ai beneficiari inglesi.

La Corte d’Appello competente della controversia (The Board of Tax Appeals) ha nel caso di specie sentenziato che non vi possano essere dubbi sulla residenza di un trust, in cui il 90 % del patrimonio è costituito da security statunitensi, possedute da un trust statunitense e negoziate negli Stati Uniti mediante un ufficio localizzato nel medesimo Stato. Significativamente quindi il giudice, pur essendoci elementi che avrebbero potuto far presumere che la sede dell’amministrazione fosse localizzata all’estero (la maggioranza dei trustees era, infatti, residente in UK), ha fatto valere l’attività effettivamente svolta dal trust, avendo riguardo anche alla localizzazione della quantità prevalente dei beni.

Considerazioni analoghe si ritrovano anche nel caso Commissioner of Internal Renue v.

Scottish American Inv. Co., dove addirittura la residenza è stata argomentata sulla base della effettiva attività svolta, nonostante tutti i trustees fossero residenti in Scozia e le decisioni fondamentali in tema di amministrazione del fondo fossero state assunte in un ufficio di Edimburgo, anche se poi trovavano effettiva applicazione per mezzo di un ufficio sito negli Stati Uniti, che si occupava della gestione dei titoli segregati in trust. E’

191. MARINO G. Tutto il mondo è paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza fiscale del trust, in Trust e attività fiduciarie, 2012,121.

192. G. MARINO, La residenza fiscale del trust, in Trust e attività fiduciarie, 2000, pag. 72. Gli estremi di pubblicazione della sentenza sono: B.W. Jones Trust v. Commissioner of Internal Revenue, 46 BTA 531 (1942), aff’d, 132 F.2d 914 (4th Cir. 1943).

129 significativo notare che in quest’ultima sentenza il giudice ha opportunamente indagato l’oggetto principale partendo dall’atto costitutivo del trust, da cui si evinceva che esso era rivolto alla gestione redditizia dei titoli.

Significativa è anche l’esperienza canadese. In tale Stato il § 104 dell’Income Tax Act considera, ai fini impositivi, il trust come una persona fisica e individua nel trustee il titolare dell’obbligazione di imposta; nel caso in cui vi siano più trustee, i beni siano stati segregati dallo stesso disponente e i redditi vengano distribuiti ai medesimi beneficiari, il tax act stabilisce che un unico trust, designato ad hoc, venga considerato come proprietario di tutto il patrimonio e titolare dell’intero reddito.

Nonostante l’assimilazione del trust ad una persona fisica, nel caso Thibodeau Family Trust v. The Quenn193, la Corte federale canadese ha avuto modo di enucleare la residenza secondo i principi relativi alla residenza delle società.

Il caso riguardava un trust con tre trustees, di cui due residenti alle Bermuda e uno residente in Canada; il patrimonio, originariamente composto di azioni di società canadesi, materialmente localizzate alle Bermuda, si era poi arricchito di titoli stranieri; i trustees residenti alle Bermuda avevano il possesso ed il controllo del patrimonio in trust;

tutte le riunioni amministrative si erano svolte alle Bermuda. La Corte Federale canadese, nonostante il tax act consentisse di riconoscere il trust come residente stante l’esistenza di un trustee che risiedeva in Canada, ha affermato che il trust doveva essere considerato come non residente, argomentando dal fatto che la maggioranza dei gestori erano residenti alle Bermuda e che le decisioni venivano assunte secondo il principio di collegialità. In questo modo, in via presuntiva, si è dedotto che il place of management and control (sede dell’amministrazione) fosse all’estero.

Come si può notare da questi richiami comparatistici, la giurisprudenza straniera si è servita, per la individuazione della residenza del trust, dei medesimi criteri previsti al comma terzo dell’art. 73. Quindi, nonostante le valide ragioni esposte da parte della dottrina194, spesso con l’auspicio di indirizzare l’attività legislativa, non sembrano esserci

193. G. MARINO, La residenza fiscale del trust, in Trust e attività fiduciarie, 2000, pag. 72. Gli estremi di pubblicazione della sentenza sono: Thibodeau Family Trust v. The Quenn, 78 DTC, 6376.

194. G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Rivista di diritto tributario, 2007, I, pag. 227; M. LUPOI, Imposte dirette e trust dopo la Legge Finanziaria, in Trust e attività fiduciarie, 2007, pag. 5.

130 reali ostacoli all’applicabilità di tali criteri al trust, almeno in linea di principio. E’ chiaro che il polimorfismo con cui tale istituto può presentarsi sul piano ordinamentale richiede una particolare attenzione in sede applicativa: si renderà, cioè, necessaria una valutazione di compatibilità dei singoli criteri generali di residenza alle fattispecie concrete di trust, che man mano verranno all’attenzione degli interpreti.