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6 GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI APPALTI

6.1 Aspetti generali

Con questo tipo di contratto il datore di lavoro committente affida lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima. Il contratto è articolato principalmente sull’oggetto dell’opera da compiere, le modalità di esecuzione ed i mezzi d’opera, le responsabilità e l’organizzazione del sistema produttivo, le prerogative e gli obblighi. Ed i protagonisti di questo tipo di accordo sono essenzialmente due:

- il committente, ossia colui che richiede un lavoro o una prestazione;

- l’appaltatore, il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Eventualmente si può avere un subappaltatore, ossia il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. Nel caso di subappalto si tratta di un contratto tra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente nonostante l’autorizzazione, infatti l’appaltatore non può dare un lavoro in subappalto se non dietro autorizzazione del committente (art.1656 Codice civile). Gli elementi evidenziati nell’art. 26 del D. Lgs. n.81 del 2008 per i contratti d’appalto sono: - verifica dei requisiti tecnico-professionale dell’appaltatore e del subappaltatore; - informazioni da fornire alla ditta appaltatrice da parte del datore di lavoro; - cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti;

- coordinamento della prevenzione e cooperazione a carico del datore di lavoro committente.

Per quanto riguarda la cooperazione fra appaltatori e committenti era già un’abitudine consolidata, ma solo relativamente all’esecuzione tecnica dei lavori e all’utilizzo da entrambe le parti delle stesse attrezzature. Adesso invece nel comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 viene specificato che la cooperazione deve essere anche estesa alla prevenzione dei rischi sul lavoro relativa all’opera da seguire. Inoltre i datori di lavoro devono informarsi reciprocamente e, dove possibile, intervenire per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra lo svolgimento delle attività delle diverse imprese, attivando un coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, ad esempio predisponendo un piano di coordinamento delle misure antinfortunistiche e di sicurezza dove siano specificate:

- modalità di lavoro e utilizzo delle attrezzature;

- procedure di sicurezza adottate per eliminare i rischi da interferenze ed eventuali modifiche ed integrazioni dei piani di emergenza;

- flusso di informazioni che deve essere garantito a due vie, ma soprattutto verso il committente per consentirgli nel suo ruolo di coordinamento di portare avanti un continuo aggiornamento delle misure in atto;

- definizione di un sistema di responsabilità per il controllo del rispetto delle misure preventive,in un certo senso “chi fa cosa”.

Con la nuova normativa il datore di lavoro non può solo limitarsi ad informare l’appaltatore dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma deve promuovere una concreta gestione della sicurezza nella realizzazione del lavoro, coordinando e cooperando gli interventi di prevenzione e protezione.

Inoltre deve superare il principio della non ingerenza elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti dove deve indicare le misure per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze.

In generale la verifica dell’idoneità tecnico professionale del Committente ha l’obiettivo di verificare che l’appaltatore sia in grado di effettuare l’opera o il servizio, avendo a disposizione i mezzi e l’organizzazione per lo svolgimento dei lavori per garantire la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori ed in particolare di quelli impiegati nell’appalto. Ai fini della verifica di questa idoneità le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

- documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessari; - nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Oltre alla verifica della forma il datore di lavoro si dovrebbe occupare dei contenuti, ossia se davvero la ditta appaltatrice è in regola controllando ad esempio i dispositivi di protezione che usa e se le attrezzature sono a norma. In modo da accertarsi che l’appaltatore sia in possesso di mezzi, risorse e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l’opera richiesta che di quelli del committente. Un altro aspetto da considerare e non sottovalutare per una completa gestione della sicurezza riguarda la capacità dell’appaltatore di valutare preventivamente i rischi per individuare le misure di protezione in relazione all’opera da eseguire. Bisogna che vengano tenute presenti tutta una serie di informazioni che riguardano:

- i rischi specifici nell’ambiente di lavoro quali i cicli, le macchine e gli impianti; - la prevenzione degli incendi ed i piani di emergenza;

- l’utilizzo di sostanze e preparati pericolosi; - le aree ad accesso controllato.

Inoltre devono essere considerati:

- la presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l’esecuzione dei lavori; - l’utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l’esecuzione dei lavori; - la collaborazione dei lavoratori del committente all’esecuzione dei lavori.

Tutto questo può essere gestito predisponendo ad esempio un documento contenente: - la descrizione della struttura e dell’attività;

- l’elenco dei referenti aziendali; - le modalità di accesso;

- le misure di prevenzione del rischio di incendio e le caratteristiche del piano di emergenza;

- la descrizione dei principali rischi (biologico, chimico, elettrico) e le misure di protezione adottate;

- le modalità di utilizzo delle attrezzature e delle strutture del committente (servizi igienici, spogliatoi, mensa);

- le modalità di gestione dei rifiuti.

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