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5 ATTUALE NORMATIVA SULLA SICUREZZA E LA SALUTE SUL

5.2 Decreto legislativo n 626 del 19 settembre 1994

Con l’attuazione nel settembre del 1994 del D.Lgs. 626 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro è stata operata una riforma, anche se non radicale, della normativa vigente per la tutela delle condizioni di lavoro. Tale

decreto recepito nella legislazione italiana da 8 direttive europee costituisce una legge organica in materia di sicurezza del lavoro, pur essendo stata più volte modificata ed integrata con altri provvedimenti legislativi a fronte di nuove direttive, che si sono succedute nel tempo.

La nuova normativa non cancella tutto ciò che è stato fatto fino al momento intermini di sicurezza e salute sul posto di lavoro, ma riprende quelle che sono le direttive del D.P.R. 547 dell’aprile del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni” e del D.P.R. 303 del marzo del 1956 “Norme generali per l’igiene del lavoro” affidando un ruolo da protagonisti per il miglioramento delle condizioni di lavoro non solo al datore di lavoro e suoi collaboratori, ma anche ai lavoratori ed ai loro rappresentanti per la sicurezza in termini di collaborazione.

Negli anni ’50 con i precedenti decreti si era cercato di mettere i primi paletti in termini di una legislazione pressoché inesistente in termini di prevenzione degli infortuni ( D.P.R. 547/55) e di igiene e salute ( D.P.R. 303/56) nei luoghi di lavoro, dando quelle che potrebbero definirsi le coordinate tecniche, ossia affrontando in maniera piuttosto dettagliata e precisa quelli che sono gli aspetti più tecnici della sicurezza (istruzioni, misure, disposizioni). Con la 626 si passa da una prevenzione oggettiva, per così dire “preconfezionata” a norme su misura con la relativa soluzione.

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I concetti e gli obiettivi a cui il decreto conferisce particolare rilevanza sono lo spirito collaborativo, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento operoso dei lavoratori al fine di creare un clima aziendale migliore e più sicuro. Con questo decreto si cerca di identificare la sicurezza del lavoro aziendale come un unico processo continuo, nel quale tutti i componenti devono poter svolgere il loro ruolo in modo partecipativo ed ognuno deve dare il proprio contributo. L’effettivo coinvolgimento di ogni soggetto contribuisce a rafforzare la consapevolezza tra i lavoratori stessi di essere a pieno titolo corresponsabili per la sicurezza e la salute del loro posto di lavoro, e di quella che può essere la qualità del lavoro

più in generale. Con la 626 si cerca di cambiare la mentalità in termini di sicurezza sul lavoro e di cogliere quello che può essere l’aspetto gestionale, sottolineando l’importanza di ogni figura che opera nell’ambiente lavorativo. Infatti oltre al datore di lavoro, primo responsabile penalmente (compresi dirigenti, preposti e lavoratori) si istituiscono una serie di soggetti con funzioni di staff quali:

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

• rappresentante dei lavoratori;

• medico competente;

• lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio e di pronto soccorso.

La normativa impone che ogni azienda debba avere un RSPP, che può essere:

• il datore di lavoro stesso, che dovrà seguire uno specifico corso di formazione, per tutte le aziende che rientrano nell'articolo 10 del D.Lgs. 626/94;

• RSPP interno, ossia un dipendente che svolge questo incarico;

• RSPP esterno, quando ci si rivolge ad una società di consulenza, che si occuperà di tutte le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro.

Comunque, nel caso in cui si verifichi un incidente, al datore di lavoro resta sempre la piena responsabilità della propria azienda, anche nell’eventualità di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno. Ed è proprio con questo decreto, con il quale vengono istituite nuove figure, che si comincia a parlare di una collaborazione totale, in cui non solo il datore di lavoratore ed i vari responsabili e preposti sono persone attive all’interno della logica della sicurezza, ma si sottolinea l’importanza del lavoratore stesso. Chi meglio di chi lavora può segnalare dove c’è effettivamente una mancanza?

RESPONSABILITA’ PENALI

Gli obblighi fondamentali del datore di lavoro previsti dal decreto del 1994 sono essenzialmente tre:

 individuare i rischi connessi con l’attività esercitata;

 valutare e quantificare tali rischi;

 definire ed attuare le relative misure protettive,

e a garanzia degli adempimenti di cui sopra citati vengono stabiliti alcuni presidi formali quali:

 l’obbligo della redazione e dell’aggiornamento di un documento di valutazione dei rischi (DVR) che individui e valuti i singoli fattori di rischio;

 l’individuazione e la nomina formale di una serie di soggetti corresponsabili nella gestione e nella conduzione dell’attività di prevenzione e protezione, come il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

DATORE

DI

LAVORO

COSTRUTTORE INSTALLATORI MONTATORI LAVORATORI COMMERCIANTI PROGETTISTI DIRIGENTI e PREPOSTI MEDICO COMPETENTE

 l’obbligo di una corretta e tempestiva informazione alle suddette figure, oltre che ai lavoratori stessi in caso di presenza o modifica di situazioni a fattori di rischio,

 la definizione e la successiva comunicazione delle norme e delle procedure di sicurezza, di pronto soccorso, di antincendio ed altre situazioni di emergenza.

Le direttive europee in materia di sicurezza e salute sul posto del lavoro, nonché il D. Lgs. 626/94 inoltre attribuiscono ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza importanti compiti per partecipare in modo attivo alla sicurezza del lavoro in azienda, diventando così un importante anello di congiunzione tra i responsabili e i dipendenti. Insieme con il datore di lavoro, il medico competente, gli esperti e gli addetti alla sicurezza costituiscono gli elementi fondamentali del sistema di organizzazione della sicurezza aziendale. Secondo il nuovo decreto diventano insieme ai lavoratori le figure la cui partecipazione a concorrere alle misure di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei posti di lavoro gioca un ruolo decisivo nella prevenzione degli infortuni .

Possono essere così riassunte le principali fasi operative dell’organizzazione aziendale in base ai principi base del decreto 626:

 scelta dei processi di lavorazione e delle attrezzature di lavoro nell’affidamento dei compiti ai lavoratori, tenendo conto della loro sicurezza e salute;

 impegno dei lavoratori in termini di formazione ed informazione, consultazione e partecipazione, responsabilizzazione;

 limitazione dei vari agenti pericolosi (rumore, polveri,…);

 controllo sanitario;

 misure igieniche;

 misure protettive e di messa in sicurezza;

 misure di emergenza, attraverso segnaletica ed informazione.

Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 del Codice Civile, che obbligano i datori di lavoro a

garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni. Un aspetto importante su cui si è posta l’attenzione con l’applicazione del D.Lgs. 626/94 è stata la possibilità anche in Italia di cominciare a diffondere una cosiddetta “cultura della sicurezza” nei posti di lavoro. Le imprese, i committenti e i datori di lavoro iniziano a capire che devono gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro introducendo la formazione e l’informazione sui rischi, per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. La principale novità introdotta dal decreto, ossia l’obbligo della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, è una tappa importante nel sistema di individuazione dei pericoli e dei relativi rischi, e successivamente di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile la probabilità ed il danno conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali. Ecco perché per quanto riguarda i luoghi di lavoro in generale il decreto guida negli ultimi quindici anni è stato proprio il D.Lgs. 626 del 1994, con le successive modifiche ed integrazioni, che hanno poi portato alla redazione di un testo unico sulla sicurezza.