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6 GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI APPALTI

6.3 Schede di valutazione del rischio di interferenza DUVRI

6.3.1 Modifiche e successive integrazioni all’art 7 del D.Lgs 626/94

Con l’entrata in vigore nell’agosto del 2007 della Legge Delega e la successiva introduzione nel 2008 del Testo Unico per il riordino della normativa in materia di sicurezza sono state apportate alcune modifiche al precedente Decreto Legislativo del

1994, n. 626. In particolare prima l’articolo 3 della Legge 123/07 e poi l’art. 26 del D. Lgs. 81/08 hanno rivisto quello che è l’art.7 del D.Lgs. 626/94 cercando di affrontare un aspetto oggetto di forte dibattito come la responsabilità in capo alla società committente della salute e sicurezza dei lavoratori delle società appaltate. I nuovi testi predispongono che il committente si occupi della redazione di un unico documento di valutazione del rischio per eliminare le interferenze nei contratti d’appalto o d’opera, precisando quelli che sono gli interventi già attuati, sia da parte del committente che della ditta esterna. Il Ministero ha precisato che l'obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione non solo in tutti gli appalti cosiddetti interni nei confronti di imprese o lavoratori autonomi, ma anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti “nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della azienda medesima". Ciò comporta che l'obbligo di redazione del DUVRI sussiste anche nelle ipotesi di appalti extra aziendali, che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio. Spesso una piramide di società appaltatrici riconduce il lavoro a condizioni difficilmente controllabili, precarie o in nero. Non a caso la maggior parte delle morti sul lavoro avviene appunto in società che lavorano per conto terzi, dove non sempre vengono equiparati i diritti dei dipendenti della società che vince una gara a quelli delle ditte subappaltanti. Inoltre si ribadisce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ricevere copia del registro infortuni e del documento di valutazione dei rischi e le disposizione relative alla tessera di riconoscimento del personale impegnato negli appalti.

Ma l’evoluzione inerente ai contratti d’appalto, d’opera e somministrazione continua nel 2009 con il Decreto Legislativo n. 106 con il quale vengono apportate importanti modifiche all'art. 26 del Testo Unico. Tra gli interventi più significativi operati dal legislatore si evidenzia quello relativo al DUVRI con il quale si sono finalmente chiarito alcuni dubbi sorti sin dalla promulgazione della Legge Delega del 2007 con cui fu introdotto l'obbligo di redazione di questo documento. E’ stato in primo luogo chiarito

come il DUVRI non sia un documento statico, che quindi evidenzia le possibili interferenze sussistenti nel momento in cui iniziano i lavori, bensì un documento destinato ad un continuo aggiornamento legato all'evoluzione dei lavori, dei servizi o delle forniture. La conseguenza di tale rilevante modifica legislativa sarà la necessità di modificare o integrare il documento ad ogni mutamento delle condizioni "fotografate" nel documento iniziale. Ad esempio quando nel sito dove si svolgono le attività oggetto di appalto intervengano in corso d'opera altre imprese o lavoratori autonomi la cui attività può comportare rischi di interferenza bisogna aggiornare il documento. La medesima esigenza si avrà anche nel caso in cui, sebbene nell'area oggetto di appalto non siano intervenute nuove imprese, lo stato di avanzamento ed esecuzione dei lavori abbia comunque provocato l'insorgere di interferenze inizialmente non previste, come ad esempio in seguito alla modifica delle condizioni di lavoro. Il cambiamento sopra evidenziato avrà come effetto immediato quello di far cessare l'utilizzo di un documento standard predisposto all'inizio delle attività e mai integrato. Nel vigore della precedente normativa infatti era prassi diffusa predisporre DUVRI che si limitavano a valutare le interferenze normalmente esistenti tra committente ed appaltatore, senza alcun riferimento alle possibili e nella pratica molto frequenti ulteriori interferenze create dall'intervento di altre imprese o lavoratori autonomi. Un'ulteriore e rilevante modifica, introdotta nell'art. 26 del Testo Unico con il nuovo comma 3-bis del decreto correttivo, riguarda le esclusioni, infatti viene precisato che restano esclusi dall'obbligo di redazione del DUVRI tutti i servizi di natura intellettuale (ad esempio il professionista che si reca in azienda per una consulenza), nonché le semplici forniture di materiali o attrezzature. E' stata inoltre introdotta l'esclusione dall'obbligo di redazione del documento per tutti i servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che gli stessi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici e simili, ossia rischi rilevanti per la salute e sicurezza dei lavoratori. E' stato quindi mantenuto l'obbligo di redazione del documento unico per una

serie di attività pericolose, oltre all'obbligo a carico del committente di verifica dell'idoneità tecnica delle imprese o dei lavoratori autonomi, nonché infine l'obbligo di coordinamento previsto nei casi di esenzione dal DUVRI. In tali casi pertanto il committente sebbene sia esentato dall'obbligo di predisporre il documento dovrà comunque operare una valutazione dei rischi da interferenza e provvedere a coordinare l'attività dei propri dipendenti con quella dell'impresa o del lavoratore autonomo che andrà a svolgere i lavori o servizi. Quest'ultima decisione avrà sicuramente l'effetto di alleggerire gli adempimenti burocratici a carico del committente, garantendo comunque la sicurezza dei lavoratori impiegati.

Nonostante il decreto correttivo del 2009 sono ancora numerosi i dubbi interpretativi, che possono nascere nel momento in cui si vada ad applicare concretamente questa normativa. Ad esempio “servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni” non è chiaro cosa si intende, infatti nel testo di legge non si parla esplicitamente di due giorni consecutivi come in altre parti della norma e quindi sembra che si debba intendere quel servizio la cui durata non sia superiore ai due giorni quale somma complessiva di quelli previsti o presunti in contratto. Un altro aspetto riguarda i rischi specifici trattato nell'art. 26 del Testo Unico dove il legislatore aveva inteso tutelare dai rischi interferenziali aggiuntivi a quelli della propria attività tutti quei lavoratori, indipendentemente se dell'impresa appaltatrice o del committente, che si trovano ad operare congiuntamente o contemporaneamente in quei luoghi di lavoro disponibili giuridicamente ad un datore di lavoro. Nell’attuale decreto permane quindi l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI "senza sconti" quando si è in presenza di rischi interferenziali derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o di altri rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'allegato XI, indipendentemente se tali rischi siano già presenti o vengano introdotti in quei luoghi di lavoro. Però non è chiaro se nel caso di tale condizione per la quale si

applica sempre l'obbligo di elaborare il DUVRI, questi siano a carico del committente o dell'appaltatore.