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6 GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI APPALTI

6.3 Schede di valutazione del rischio di interferenza DUVRI

6.3.2 Procedure e metodologie seguite per la redazione delle schede

Come abbiamo appena visto l’art. 3 della Legge Delega del 2007 ha introdotto l’obbligo da parte del committente di redigere un documento unico di valutazione del rischio interferenza legato ai contratti d’appalto. Questo obbligo è stato confermato anche dal Testo Unico e dal successivo decreto correttivo che ha integrato l’articolo con apposite modifiche che però non hanno cambiato la sostanza: se c’è interferenza la ditta committente deve redigere il documento. Questa esigenza, presente anche nel Gruppo Sofidel, è stato il punto di partenza del tirocinio e base per la redazione del lavoro di tesi. Obiettivo e motivo quindi dell’esperienza nel Gruppo sono stati essenzialmente la redazione di una serie di schede riassuntive e del loro completamento relativamente ai contratti d’appalto in essere nelle varie aziende facenti parte di Sofidel.

La fase preliminare di questo lavoro ha previsto una serie di incontri che si sono svolti in azienda tra le varie ditte appaltatrici, che di lì a breve avrebbero lavorato in una delle aziende del Gruppo e la stessa ditta committente. A queste riunioni oltre alla sottoscritta hanno partecipato:

- i responsabili della sicurezza sia del committente che dell’appaltatore;

- i responsabili dei reparti della ditta committente che sarebbero stati interessati dall’attività svolta nell’appalto preso in esame;

- i responsabili della ditta appaltatrice che si sarebbero occupati delle varie attività di appalto.

Durante le riunioni c’è stato un concreto dialogo e un confronto ai quali ognuno ha portato un contributo in base al ruolo coperto e alla propria esperienza. Il lavoro è stato più semplice con i vecchi fornitori avvantaggiati anche dal fatto di aver già lavorato con il

Gruppo e quindi di essere già a conoscenza dell’ambiente lavorativo e di quelle che sarebbero state le azioni svolte e le attrezzature utilizzate durante l’attività d’appalto. In ogni caso siamo partiti individuando le aree anche di passaggio dove si sarebbe potuto venire a creare un rischio di interferenza tra i lavoratori della ditta committente e di quella appaltatrice. Per far questo è stato seguito uno schema logico che facesse riferimento ai luoghi nei quali ci possono essere rischi tra le due ditte da quando l’appaltatore entra nella stabilimento fino a quando ne esce. Nell’identificazione delle varie aree e dei locali dove si possono creare interferenze, ossia situazioni in cui sono presenti in contemporanea mezzi, persone e personale sia del committente che della ditta esterna, sono state considerate sia le zone dove si svolge l’attività principale che quelle di ingresso nello stabilimento e di passaggio per accedere ai vari reparti.A questo punto si è cercato di individuare i pericoli presenti in ogni area dello stabilimento per poter arrivare ad identificare i relativi rischi interferenziali. Questo forse è stato il momento più delicato della riunione, infatti si è cercato di capire se non potesse essere eliminata la presenza degli operatori di entrambe le ditte in contemporanea e dove ciò non fosse possibile come permettere a tutti di lavorare in sicurezza. Il personale della ditta appaltatrice ha spiegato in maniera dettagliata:

- le azioni lavorative che avrebbero messo in atto; - le attrezzature che sarebbero andati ad utilizzare ; - l’utilizzo di eventuali sostanze pericolose;

- l’area effettiva di svolgimento dell’attività.

Dall’altra i responsabili della sicurezza della ditta committente hanno associato alle varie azioni e/o attrezzature un possibile pericolo ed il relativo rischio interferenziale. La conoscenza in materia dei responsabili della sicurezza ha permesso di identificare pericoli che ad una prima analisi non erano emersi e soprattutto di non confondere i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore con quelli di natura interferenziale. Infatti con il DUVRI vengono presi in esame solo i pericoli e rischi connessi derivanti dall’interferenza dovuta

alla presenza di personale di ditte diverse, mentre quello che resta il rischio specifico proprio dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi non viene considerato in questo documento. Il passo successivo è stato vedere quelle che erano le indicazioni e le procedure applicate ai lavoratori del Gruppo e dove possibile si è cercato di estenderle anche al personale della ditta appaltatrice sia in termini di procedure che di obblighi di protezione dei lavoratori. In questo modo non abbiamo dovuto riscrivere nel DUVRI tutto quanto già previsto per il personale della ditta committente, ma abbiamo solo fatto riferimento a procedure già esistenti e precisato che sarebbero state fornite alla ditta appaltatrice insieme al resto del materiale per informarla sull’ambiente in cui sarebbero andati a lavorare. In questo modo abbiamo cercato di snellire il documento senza però venir meno ai requisiti per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Una volta raccolti i dati necessari nelle suddette riunioni è iniziato il lavoro vero e proprio di redazione del documento. Infatti, terminata la fase relativa all’individuazione dei rischi legati all’interferenza, siamo passati alla seguente partendo dall’individuazione del modello base, cioè una scheda riepilogativa che potesse racchiudere tutte le informazioni necessarie. Abbiamo scelto un file editabile in word, che può essere completato e modificato a piacimento, vista l’attitudine ad essere adattato in ogni sua parte secondo le diverse esigenze. La decisione di lavorare con word è stata dettata anche dal fatto che è uno dei programma più diffusi e utilizzati al mondo per l'elaborazione di testi e quindi offre il vantaggio di poter intervenire da subito, modificando il documento senza alcuna formazione specifica. Inoltre si è tenuto conto del fatto che secondo la normativa il DUVRI deve essere considerato un documento dinamico da dover aggiornare in caso di future modifiche tecniche del contratto d’appalto. Inoltre in questo modo resta una base utile per poter essere riutilizzato e modificato in altri appalti futuri. Le caratteristiche ed i contenuti che si sono considerati nel momento di costruzione del documento possono essere così riassunti

[23]:[23]:[23]:[23]:

 è un documento specifico per ogni singolo appalto;

 descrive e identifica l’opera da eseguire completo di riferimenti temporali della durata delle attività;

 individua i soggetti con compiti di sicurezza;

 individua le scelte progettuali ed organizzative;

 individua le attività interferenti;

 individua, analizza e valuta i rischi legati alle attività interferenti;

 descrive le misure preventive e protettive adottate.

Nel DUVRI vengono segnalate sia le azioni in atto volte ad eliminare o comunque ridurre i rischi derivanti dalle interferenze, specificando sempre che tipo di procedure sono state messe in atto e quali dispositivi di protezione vengono usati sia dall’uno che dall’altro soggetto interessati negli appalti, che l’individuazione delle azioni preventive future, cioè non ancora attuate. Quest’ultima parte è stata sicuramente una delle più importante e delicate, poiché si è cercato di capire dove fosse possibile intervenire e soprattutto come. Nell’ambito della sicurezza infatti è decisiva qualsiasi operazione di prevenzione, ossia analizzare la situazione nello specifico, prevedere il pericolo ed i rischi connessi che potrebbero verificarsi ed intervenire per ridurre o meglio ancora eliminare una situazione pericolosa per il lavoratore prima che questa si concretizzi. Nel nostro caso è stata analizzata la possibilità di mettere in atto sia da parte del committente che dell’appaltatore delle migliorie sia in termini di procedure che nell’uso di dispositivi di protezione. In questa parte della scheda e’ stata data particolare attenzione all’obbligo da parte degli appaltatori di formare ed informare sempre e comunque i propri dipendenti e di fornire al committente copia degli attestati dei corsi seguiti come prova che il personale della ditta esterna conosca quello che è il rischio specifico legato alla propria attività.

Nella pagina seguente viene riportata una scheda tipo realizzata per la valutazione del rischio dovuto all’interferenza:

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

E MISURE ADOTTATE (art. 3 Legge 123)

Fornitore:

Gruppo Sofidel S.p.A.

Stabilimento: Soffass Cartiera S.p.A.

Area/e: produzione Locale/i: capannone

Redatto da RSPP

Rev. 1

Data : 02/09/2009

N° Operazione Fase Pericolo Rischi

correlati Interventi attuati Interventi da attuare e loro programma di attuazione 01 Manutenzioni meccaniche varie Accesso allo stabilimento Presenza in contemporanea di mezzi di varie ditte Urti 02 Accesso all’interno dello stabilimento Presenza di macchinari con parti in movimento Rumore Meccanico Presenza polveri di carta tissue Chimico

Una volta stabilito il layout del documento si sono individuati tutti i fornitori del Gruppo, facendo un elenco per ogni stabilimento. Non è stato un lavoro semplice vista la mancanza di un unico elenco delle ditte a cui vengono solitamente affidati i lavori d’appalto, ma si è trattata di una ricerca abbastanza lunga e faticosa, che però ha permesso di individuare anche un bisogno dell’azienda che poi è diventato lo spunto per un’azione propositiva che verrà discussa più nel dettaglio nel prossimo capitolo. L’ultima fase del lavoro di tirocinio ha riguardato il completamento delle schede con i dati ricavati dai vari incontri con le ditte appaltatrici in modo poi da poter sottoporre il documento sia al committente che all’appaltatore per poter essere condiviso e firmato per l’accettazione da entrambe le parti. Infine esso verrà allegato al contratto d’appalto e ogni modifica futura del documento comporterà un aggiornamento sul relativo contratto. Infatti il Ministero del Lavoro ha

voluto precisare che il DUVRI non può essere considerato un documento statico ma necessariamente dinamico, per cui la valutazione deve essere aggiornata in caso di subappalti o forniture e posa in opera intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operative dell'opera o del servizio, che dovessero intervenire in corso d’opera.