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L’attenzione al criterio dell’effettività nelle direttive adottate dall’Unione europea in materia processuale penale.

LA TEORIA DEL PREGIUDIZIO EFFETTIVO

2. Il metodo antiformalistico attuato dalla Corte e.d.u.

2.2 L’attenzione al criterio dell’effettività nelle direttive adottate dall’Unione europea in materia processuale penale.

A fianco del più tradizionale fattore di condizionamento costituito dal sistema ruotante intorno alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si pone il diritto della Unione europea, la cui capacità

espansiva appare ancora maggiore se paragonata al sistema C.e.d.u., benché al momento si tratti di potenzialità in buona parte non portate a compimento in concreto. Nato come terzo pilastro con il Trattato di Maastricht, il settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ha conosciuto uno sviluppo imprevedibile, per qualità e dimensioni, a partire dalla metà del decennio scorso, per andare incontro poi ad una ulteriore accelerazione a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di

Lisbona404. L’art. 82 TFUE prevede il potere dell’Unione di adottare direttive in diversi settori della giustizia penale. In particolare, nel campo del riconoscimento delle decisioni giudiziarie, dei conflitti di giurisdizione, della cooperazione tra Stati membri, dell’ammissibilità reciproca delle prove, della tutela dei diritti della persona imputata e delle vittime del procedimento penale, nonché in ogni altro ambito della procedura penale che il Consiglio ritenga necessario. In sostanza, si può dire che l’area su cui l’Unione è legittimata ad

404

M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 152.

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esercitare il proprio potere legislativo – incidente sul procedimento penale – è estremamente estesa. Siffatta situazione ha fatto ritenere a parte della dottrina405 che l’approccio sostanzialistico-empirico non possa far altro che estendersi progressivamente in virtù del nuovo sistema delle fonti venutosi a creare all’indomani dell’entrata in

vigore del Trattato di Lisbona.

Impiegando il nuovo potere legislativo che le è stato attribuito dall’art. 82 TFUE, l’Unione ha iniziato ad emanare direttive in

materia processuale penale. Tra queste, si segnalano alcune direttive recentemente approvate riguardanti rispettivamente la nomina dell’interprete e la traduzione degli atti406

, il diritto all' informazione di chi sia sottoposto a procedimento penale407, la nomina di un difensore di chi si trovi perseguito penalmente e il rafforzamento dei diritti delle vittime nell’Unione europea408

.

Ciò che esce confermato – agli occhi dei fautori del pregiudizio effettivo – è l’accento posto sull' effettività e sulla predisposizione di rimedi effettivi, ad opera dell’ordinamento nazionale. Volendo esemplificare, l’art. 2 par. 4 della direttiva su interprete e traduzione

impone agli Stati membri di garantire la messa a disposizione di

405

Vedi per tutti M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio

effettivo, cit., p. 166. 406

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in GUUE 26 ottobre 2010. L. 280/1. Su di essa cfr. S. SAU, Le garanzie linguistiche

nel processo penale, cit., pp. 82-93; C. AMALFITANO, Unione europea e garanzie processuali: il diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, in Studi sull’integrazione europea, 2011, p. 83 ss.

407

Direttiva 2012/13/UE, approvata il 21 giugno 2012. 408 Direttiva 2012/29/UE.

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procedure o meccanismi al fine di verificare se gli indagati o gli imputati parlino e comprendano la lingua in cui si svolge il procedimento penale, o se necessitano dell’assistenza di un

interprete. Il paragrafo seguente impone a sua volta, che agli stessi indagati venga riconosciuto il diritto di impugnare una decisione che dichiari superflua la nomina di un interprete – nonché di concedere, laddove questi sia stato nominato, il diritto di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto non in grado di tutelare l’equità del

procedimento409. Tutto ciò, in generale, avendo cura di precisare che: <<L’interpretazione fornita ai sensi del presente articolo dev’essere di qualità sufficiente a tutelare l’equità del procedimento, in

particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa>> (art. 2 par. 8).

Allo stesso modo, la direttiva in materia di informazione sui diritti, impone di fornire alla persona sottoposta a procedimento informazioni sufficienti in merito all’accusa, allo scopo di garantire l’equità del procedimento penale (art. 6 par. 1). Tra le informazioni a

cui si riferisce l’art. 6 devono necessariamente essere ricomprese quelle concernenti la natura e la qualificazione giuridica del reato (art. 6 par. 3 lett. b); il diritto di accesso al fascicolo, in modo da risultare in tempo utile per permettere all’indagato o all’imputato di

409M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 167.

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predisporre la difesa o contestare le decisioni della fase istruttoria. Infine, gli Stati membri hanno l’onere ai sensi dell’art. 8, di predisporre una procedura che consenta di accertare che l’indagato o l’imputato abbia ricevuto tutte le informazioni che gli sono

necessarie, garantendo inoltre la possibilità di esperire un ricorso effettivo, ove i diritti in questione siano stati inizialmente negati. Come si può notare, si tratta di fattispecie intrise di effettività, che (come è stato autorevolmente sostenuto 410 ) ben si prestano all’espansione del criterio empirico e sostanzialistico già in buona

parte utilizzato dalle nostre Corti (si pensi, come esempio chiarificatore, a soluzioni ibride e casistiche come quella fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 142 del 2009). Si noti poi che in ciascuna delle direttive richiamate è posto a preambolo il richiamo alle disposizioni della C.e.d.u. – nonché all’art. 47 della Carta di Nizza – premettendo come punto di partenza

che la direttiva rispetta i diritti previsti dalle Carte fondamentali e imponendone una attuazione in continuità con quei paradigmi. Alla luce di quanto detto, parte della dottrina411 ha preannunciato un’espansione del criterio del pregiudizio effettivo conseguente al

410

M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit.,passim.

411 Si veda M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit.,passim.

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mutato assetto del sistema delle fonti nel nostro ordinamento e al prorompere del nuovo metodo europeo anche sul piano interno412.