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AUTOIMPRENDITORIALITÀ (O NUOVA IMPRENDITORIALITÀ)

CAPITOLO I – LE AGEVOLAZIONI FISCALI

CAPITOLO 2 – LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER LE PM

2.2. I FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE PMI PER IL SOSTEGNO

2.2.2. AUTOIMPRENDITORIALITÀ (O NUOVA IMPRENDITORIALITÀ)

Il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185296 introduce nel sistema nazionale l’agevolazione a favore dell’autoimprenditorialità. L’incentivo è concesso sotto forma di finanziamento a tasso zero. Con il decreto 8 luglio 2015, n. 140297 sono state introdotte importanti modifiche a tale incentivo.

L’agevolazione, definita anche “nuove imprese a tasso zero”, è rivolta ai giovani fino ai 35 anni e alle donne. L’incentivo, sotto forma di finanziamento a tasso zero, è orientato al sostegno della nuova imprenditorialità, attraverso migliori condizioni di accesso al credito per la costituzione di micro e piccole imprese, non più solo nelle aree

292 FERRANTI G., La nuova agevolazione per i beni strumentali nuovi acquisti in proprietà e in leasing, in Il Fisco, 2015, Fasc. 43, p. 4113.

293 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 315. 294 ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., p. 316 – 317.

295 FERRANTI G., La nuova…leasing, in Il Fisco, 2015, Fasc. 43, p. 4109. Un esempio di misura compatibile è, per l'appunto, l’art. 2 del D.l. n. 69/2013 (Nuova Sabatini) precedentemente trattato.

296 D.lgs. n.185/2000, pubblicato in G.U. del 6 luglio 2000, n. 156.

297 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 8 luglio 2015, n. 140 - Regolamento recante criteri e modalità di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato in G.U. n.206 del 5 settembre 2015, Serie generale.

81 svantaggiate del territorio nazionale, come prevedeva il vecchio regolamento, ma in tutto il territorio nazionale.

I soggetti che possono beneficiare dell’incentivo in oggetto sono le imprese che presentano le seguenti caratteristiche:

- essere costituite in forma societaria, comprese le società cooperative;

- essere composte per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, oppure da donne, indipendente dall’età;

- essere costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

- essere imprese di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER298, nonché nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005299.

Inoltre, possono richiedere l’agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una società, avendo l’onere di farlo entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni.

Eccetto alcuni divieti e con determinate limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti de minimis, sono agevolabili, secondo il disposto dell’art. 6, decreto 8 luglio 2015, n. 140, tutte le iniziative che presuppongono, per intraprendere la loro attività, programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro, da realizzare entro due anni. Gli investimenti in questione devono riguardare: la produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; la fornitura di servizi, in qualsiasi settore; il commercio e il turismo; oppure attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, relative o alla filiera turistico-culturale (ovvero rivolta ad attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi), o all’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative)300.

298 Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

299 Art. 5, Decreto 8 luglio 2015, n. 140. 300 Art. 6, Decreto 8 luglio 2015, n. 140.

82 Sono ammesse all’agevolazione anche le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenuto dall’impresa. La circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 precisa i limiti di ammissibilità per tali spese che corrispondono al 10% del programma complessivamente ammesso per le spese relative all’acquisto del suolo. Le spese attinenti a fabbricati e opere edili sono ammesse nel limite del 40% dell’investimento complessivo agevolabile per i settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, dei servizi e dell’innovazione sociale, mentre per il turismo, sono ammesse nel limite del 70%. Le spese per macchinari e impianti rientrano per il 100%.Relativamente ai servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), ai brevetti, alle licenze e ai marchi, le spese sono agevolabili nel limite del 20% del valore dell’investimento.In relazione alle spese connesse alla formazione e alle consulenze specialistica il limite massimo agevolabile è il 5% dell’investimento complessivo agevolabile301.

Il finanziamento a tasso zero deve avere una durata massima di 8 anni a copertura di non più del 75% delle spese. Il limite massimo dell’agevolazione previsto per impresa è pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

L’impresa beneficiaria deve, inoltre, garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive302.

Per quanto concerne il cumulo di tale finanziamento con altre agevolazioni, all’art. 12 si precisa che non è permesso l’accumulo con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento de minimis.

Lo strumento agevolativo “nuove imprese a tasso zero” può essere revocato, in modo parziale o totale, nel caso in cui l’investimento previsto non venga realizzato, salvo i casi di forza maggiore, oppure nel caso di cessazione, alienazione, trasferimento all’estero dell’attività dell’impresa agevolata prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento, oppure nel caso di fallimento dell’impresa beneficiaria303.

È possibile presentare la domanda esclusivamente onlinesulla piattaforma informatica del soggetto gestore e le domande devono essere firmate digitalmente.

301 Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 - Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo 0I e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni. Paragrafo 5 - Spese ammissibili. 302 Art. 8, Decreto 8 luglio 2015, n. 140.

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