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IL REGIME DE MINIMIS

CAPITOLO I – LE AGEVOLAZIONI FISCALI

1.6. LIMITI ESTERNI ALL’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1.6.4. IL REGIME DE MINIMIS

Gli aiuti de minimis (dal latino de minimis non curat lex) si caratterizzano per essere aiuti di minima entità, destinati soprattutto alle PMI, e ricompresi in regimi di aiuti locali e regionali. Tali aiuti, se non superano una determinata soglia stabilita e rispettano le condizioni previste, non rientrano nella sfera applicativa dell’art. 107 del TFUE e sono sottratti dall’obbligo di notifica preventiva dell’art. 108, in quanto si ritiene che per le caratteristiche appena accennate, questa categoria di incentivi non incidano sugli scambi intercomunitari e sulla concorrenza244.

Nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013245, che si basa sulle

disposizione affermate nel regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio

242 Cfr. INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 268, nota 57. Il Regolamento 800/2008 sostituisce i regolamenti: 68/2001/CE, pubblicato in GUCE L 10/20 del 13 gennaio 2001 (aiuti alla formazione); 70/2001/CE, pubblicato in GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001 (aiuti a favore delle PMI); 2204/2002/CE, pubblicato in GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002 (aiuti di Stato a favore dell'occupazione); 1628/2006/CE, pubblicato in GUCE L 302/29 del 01 novembre 2006 (aiuti a finalità regionale).

243 Regolamento 651/2014/UE, pubblicato in GUUE L 187/1 del 26 giugno 2014. 244 INGROSSO M., TESAURO G., op. cit., p. 266.

62 1998 tra le categorie dispensate dall’obbligo di notifica, una è costituita dagli aiuti de minimis.

Il legislatore comunitario è intervenuto spesse volte negli ultimi anni andando a modificando la materia in questione e, in particolare, sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006246, ha rivisto alcune condizioni e

attuato il nuovo regolamento.

Nello specifico si è mantenuto “il massimale di 200.000 euro per gli aiuti de minimis

che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro”. Questo

serve a garantire che tali misure non incidano sugli scambi intracomunitari. Nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, date le dimensioni ridotte, il massimale degli aiuti de minimis, nell'arco dei tre anni, è ridotto a 100.000 euro ad impresa beneficiaria ed è inoltre escluso l'acquisto di veicoli.

Per stabilire se un’impresa ha le caratteristiche necessarie per ricevere un’agevolazione in regime de minimis e, quindi, l’importo previsto, “occorre che gli Stati membri

controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti”.

Nel caso in cui un'agevolazione concessa in regime de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

La novità introdotta dal regolamento 1407/2013, rispetto alla precedente regolamentazione (1998/2006), riguarda la nozione di impresa unica. Nel calcolo del plafond de minimis si deve considerare sia la singola azienda che ha richiesto l’incentivo e sia l’insieme delle imprese ad essa collegate247. Le imprese che non hanno

246 Regolamento 1998/2006/CE, pubblicato in GU L 379, del 28.12.2006.

247 Cfr. Regolamento 1407/2013/UE, p. 5. Tale Regolamento richiama, per definire le “imprese collegate”, il principio utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione). Si definisce, quindi, impresa unica, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

63 relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non sono considerate come imprese collegate.

Si specifica, inoltre, nel regolamento che il regime de minimis non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, per un duplice ordine di motivi: innanzitutto perché vi sono norme specifiche riferite a tali settori e, in secondo luogo, perché, nonostante gli aiuti d'importo inferiore al massimale, possono comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Il regolamento non trova applicazione anche nel caso di aiuti alle esportazioni o aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica “agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di

distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi”.

Al fine di evitare abusi del diritto, il regolamento 1407/2013 viene applicato solo agli aiuti de minimis giudicati “trasparenti”, ovvero gli aiuti de minimis per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante.

Il regolamento, permette l’accumulo dei benefici de minimis da esso concessi con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012248, fino al

raggiungimento del massimale previsto in tale regolamento. Tuttavia, non è permesso l’accumulo “con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di

Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio” se ciò comporta il

superamento del tetto massimo fissato per quella tipologia di intervento.

L’importo massimo di aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione diretta in denaro. Nel caso in cui la forma di somministrazione sia diversa, cioè avvenga attraverso prestiti agevolati, sgravi fiscali, garanzie su prestiti, ecc., l’importo corrisponde comunque all’“equivalente sovvenzione lorda”.

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Questi criteri si applicano sia alle PMI che alle grandi imprese.

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