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INQUADRAMENTO E SINTESI

CAPITOLO I – LE AGEVOLAZIONI FISCALI

CAPITOLO 2 – LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER LE PM

2.1. INQUADRAMENTO E SINTESI

Si prosegue in questo capitolo con l’analisi dei vari strumenti agevolativi che possono essere impiegati dalle PMI come aiuto nel perseguimento degli obiettivi inerenti alla loro attività imprenditoriale, permettendo alle stesse di rimanere competitive all’interno del libero mercato.

Il sistema economico italiano sta, infatti, attraversando una profonda crisi che perdura ormai da molti anni. La recessione economico-finanziaria che dal 2008 ha investito il Paese ha portato alla chiusura di numerose attività produttive e, al contempo, ha indotto i governi ad interrogarsi sui vigenti sistemi di aiuto alle imprese e ad introdurre nuovi metodi per la crescita economica e per lo sviluppo. Per consentire alle imprese di sopravvivere nel mercato attuale, lo Stato deve valutare, nell’introduzione di strumenti ausiliari, il loro impatto sul proprio bilancio. Infatti, promuovere determinate politiche economiche e fiscali ha lo svantaggio di erodere il gettito fiscale e, quindi, diminuire le entrate dello Stato252.

La contrazione delle risorse concesse alle imprese ha reso necessaria una trasformazione del sistema degli incentivi rivolti alle attività produttive. Il cambiamento è stato attuato con il riordino dei vari interventi operato dal D.L. 83/2012. Si è tentato di rendere più efficiente il sistema agevolativo nell’impiego delle risorse pubbliche ad esso assegnate, perseguendo gli obiettivi ritenuti strategici.

Tra i vari interventi predisposti dallo Stato a sostegno delle imprese si pone particolare attenzione agli strumenti di favore previsti per le PMI, in quanto esse rappresentano la peculiarità del sistema produttivo italiano.

In questo capitolo, quindi, vengono esaminate le politiche fiscali dirette ad incentivare l’attività imprenditoriale delle PMI, fra cui i finanziamenti agevolati, l’accesso facilitato al Fondo Garanzia, il credito d’imposta per le imprese innovative e localizzate in aree svantaggiate, le politiche di internazionalizzazione e i regimi di tassazione sostitutiva.

66 Le agevolazioni fiscali alterano gli equilibri di mercato e l’impatto economico-sociale che esse realizzano non è determinabile in via preliminare. Nella scelta dello strumento da attuare si procede, dunque, per tentativi. Il motivo sotteso alla scelta di questi specifici strumenti agevolativi dipende dalle recenti modifiche su tali fattispecie attuate dal legislatore che le ha rese più efficienti al fine di raggiungere gli obiettivi economico- sociali stabiliti e di sostenere l’attività delle PMI. È utile che le misure fiscali attuate dallo Stato e applicate dalle piccole-medie imprese siano dirette ad accrescere l’attività produttiva e non solo a procurare un vantaggio fiscale (per esempio il pagamento di minori imposte), rappresentando in tal caso solo un costo per lo Stato. L’analisi delle misure agevolative riportata in questo capitolo è volta a far emergere tale scopo, ovvero a rilevare come tali strumenti di incentivazione possono rappresentare uno stimolo importante alla ripresa economica e non solo un’erosione della base imponibile.

In concomitanza con lo studio delle diverse discipline normative, si analizzano, attraverso i dati trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli impatti dei diversi interventi pubblici sull’economia nel perseguimento degli obiettivi di policy prefissati253. La Relazione emessa dal MiSE e impiegata in questo elaborato per un’analisi realistica degli strumenti agevolativi rappresenta un’opera di censimento e monitoraggio degli anni 2009-2014 sugli interventi agevolativi che le Amministrazioni, sia centrali e sia regionali, hanno destinato al tessuto produttivo, con l’obiettivo di tracciarne lo stato dell’arte e l’evoluzione.

La tipologia delle micro, piccole e medie imprese in analisi è considerata centrale per lo sviluppo del mercato unico europeo anche dalla disciplina dell’UE.

L’UE ha dato una definizione di PMI attraverso la Raccomandazione n. 2003/361/CE, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124, del 20 maggio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.

In tale Raccomandazione si definisce all’art. 1, dell’Allegato 1, la nozione di impresa, ovvero si “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,

che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica”.

253 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, Relazione sugli interventi di Sostegno alle attività economiche e produttive, Roma, settembre 2015 (art. 1 della legge 266/97). A decorrere dall’anno 2015, in forza dell’art. 14 della legge 115/2015 (Legge europea 2014), è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno.

67 Nell’articolo 2 dello stesso Allegato, si definisce nello specifico quando un’impresa può essere qualificata come PMI e individua tre criteri che devono essere assolti per tale fine, ossia deve essere soddisfatto il criterio finanziario, quello del numero dei dipendenti e quello dell'autonomia. Secondo l’articolo 2 in analisi la categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che hanno:

- meno di 250 persone occupate (50 per le piccole imprese e 10 per le micro imprese)

- un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro (10 per le piccole imprese e 2 per le micro imprese) oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro (10 per le piccole imprese e 2 per le micro imprese).

Il requisito di autonomia è delineato all’art. 3, dell’allegato I, il quale definisce autonoma l’impresa che non è identificabile come impresa associata254 o collegata255.Vi

è la praesumptio juris che non sussista una influenza dominate nel caso in cui gli investitori pubblici, istituzionali e/o di capitale di rischio non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermo restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Si stabilisce, inoltre, nella disciplina comunitaria che un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

254 Si definiscono imprese associate, in base all’art.3 comma 2, dell’Allegato I, Raccomandazione 2003/361/CE, “tutte le imprese non identificabili come imprese collegate […] tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate […], almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate , a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) Università o Centri di Ricerca senza scopo di lucro; c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) Autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti”. 255 Si definiscono imprese collegate, sempre in base alla Racc. 2003/361/CE, “le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con gli altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima”.

68 Prima dell’analisi di alcuni degli strumenti agevolativi previsti per la PMI, occorre specificare che un’impresa che ricerca delle agevolazioni per sostenere i propri investimenti deve conoscere molto bene i parametri che la contraddistinguono e il mercato in cui opera, perché solo in questo modo può sfruttare a pieno l’aiuto che le viene concesso e non vanificare i suoi sforzi256.

2.2. I FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE PMI PER IL