• Non ci sono risultati.

PMI INNOVATIVE

CAPITOLO I – LE AGEVOLAZIONI FISCALI

CAPITOLO 2 – LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER LE PM

2.3. AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE

2.3.3. PMI INNOVATIVE

Con il D.L. 3/2015 (cd. Decreto Investment Compact)390 e i successivi aggiornamenti sono state introdotte importanti novità alla disciplina di favore per le start-up innovative391, ossia sono stati ampliati i requisiti per l’accesso allo “status” di start-up

innovativa, ammettendo alla fruizione del beneficio una più vasta platea di soggetti. L’ampliamento della norma anche a tale categoria di imprese ha come obiettivo quello di sostenere il rafforzamento dimensionale di imprese innovative mature.

Ciò che rileva, al fine dell’individuazione di tale categoria è che, rispetto alla figura normativa della start-up innovativa, non assume rilievo l’anzianità dell’ente. Non è stabilita una limitazione temporale, salvo il caso, per la PMI innovativa, di poter applicare, indirettamente, gli incentivi fiscali all’investimento nel proprio capitale392.

Per quel che riguarda la caratteristica dimensionale si richiama, all’art.4 del Decreto

Investment Compact la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE

che stabilisce i limiti quantitativi per la definizione di micro, piccola e media impresa. La PMI, qualora superasse tali limiti dimensionali, perderebbe lo status di PMI innovativa e i relativi vantaggi ad esso connessi. In aggiunta a questo, per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, dedicata alle PMI innovative, gli enti in questione devono essere costituiti sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e avere, sempre secondo l’art. 4 del D.l. 3/2015, i seguenti requisiti:

a) la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del T.U.I.R. o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; b) la certificazione, redatta da un revisore contabile o da una società di revisione,

dell’ultimo bilancio approvato e dell’eventuale bilancio consolidato; c) le loro azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato;

d) l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto per le start-up innovative (questa caratteristica rappresenta l’elemento che distingue i due casi).

L’accesso al regime delle PMI innovative è condizionato anche dalla presenza di almeno due dei seguenti requisiti, analoghi a quelli della disciplina delle start-up:

390 D.l. 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato in G.U. n.19 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, in SO n.15, relativo alla G.U. 25 marzo 2015, n.70.

391 Introdotte con D.l. n. 179/2012 (cd. Decreto Sviluppo-bis), convertito con modificazioni dalla l. 221/2012.

392 FALCHI P., Più organici gli incentivi fiscali all'imprenditorialità innovativa dopo il decreto “Investment Compact”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 30, 2367 – 2372.

106 i. sostenere spese per attività di ricerca e sviluppo e assimilate in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa;

ii. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o ricercatori, o per una frazione uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

iii. titolarità di almeno una privativa industriale, riguardante una invenzione industriale, biotecnologica o elettronica, purché afferente all’attività di impresa393.

In presenza dei requisiti sin qui esposti, le PMI innovative possono fruire di alcuni degli incentivi fiscali previsti dalla disciplina delle start-up innovative, tra i quali le misure previste all’art. 26, 27, 29, 30, commi 6,7, 8, e 32 del D.l. n. 179/2012.

Nello specifico si prevede all’art. 26 del citato decreto legge, per le imprese rientranti nella categoria di PMI innovative, l’esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

La PMI innovativa, in base all’art. 27 del Decreto Sviluppo-bis, è facilitata nell’applicazione di piani di azionariato diffuso e work for equity, consistenti nella remunerazione dei propri dipendenti e collaboratori attraverso strumenti finanziari o diritti di opzione per il loro acquisto394.

L’art. 29 del D.l. 179/2012 prevede incentivi fiscali per i soggetti che investono nel capitale di rischio di una PMI innovativa, alla condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno due anni. In particolare, si statuisce per i soggetti passivi IRPEF una detrazione del 19% dall’imposta lorda per investimenti effettuati in PMI innovative, fino a un limite massimo di 500 mila euro; per i soggetti IRES sono applicabili

393 Art. 4, D.l. n. 3, del 24 gennaio 2015, decreto Investment Compact.

394 L’art. 27 del D.l. 179/2012 prosegue affermando che “non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi” la remunerazione avvenuta a mezzo dell’attribuzione di strumenti finanziari, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla essa. In tal caso, il prestatore decade dal beneficio e il suo il reddito è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

107 deduzioni dal reddito imponibile del 20% della somma investita, fino ad un ammontare massimo di 1,8 milioni di euro.

Il comma 9 dell’art. 4 del D.l. 3/2015 stabiliva, nella sua formulazione originaria, che l’agevolazione fiscale395 potesse essere fruita dagli investitori solo nel caso in cui le

PMI non fossero costitute da oltre 7 anni396. Con la conversione nella L. n. 33/2015, tale limitazione è stata riproposta, seppur con la previsione di una deroga rilevante, ovvero

alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico”397.

Il legislatore, introducendo la specificazione del citato comma 9-bis, dell’art. 4, focalizza l’attenzione sull’elemento dell’innovatività dell’impresa nell’effettivo svolgimento dell’attività e soprattutto ha il merito di separare in modo definitivo il fenomeno dello start-up d’impresa dall’imprenditoria innovativa398.

Si aggiunge, inoltre, che per le imprese in oggetto è previsto un accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le PMI, per prestiti fino a 2,5 milioni nella misura dell’80% dell’investimento399.

La disciplina per le PMI innovative ha un impianto normativo vario, ma non completo. Essa, infatti, pare non sfruttare a pieno le caratteristiche della materia a sostegno di tale categoria di imprese, quando potrebbe rappresentare una chiave di volta per uscire dalla crisi economica. Infatti, il legislatore non ha previsto incentivi fiscali relativi

395 Il riferimento è all’incentivo fiscale previsto dall’art. 29 del D.l. 179/2012.

396 Il limite temporale previsto vale solo per l’applicazione degli incentivi fiscali stabiliti dall’art. 29 del D.l. 179/2012, le altre misure di favore non subordinano l’applicazione ad alcun orizzonte temporale fisso.

397 Comma 9-bis della L. 24 marzo 2015, n. 33. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

398 FALCHI P., Più organici gli incentivi fiscali all'imprenditorialità innovativa dopo il decreto “Investment Compact”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 30, 2367 – 2372. Cfr. anche sul tema SACRESTANO A., Dalle “start-up innovative” alle “PMI innovative”, in Corriere tributario, 2015, Vol. 38, Fasc. 9, 685 – 689.

399 Oltre alle misure agevolative fiscali già elencate, è trasposta dalla disciplina delle start-up anche la possibilità per le PMI innovative di raccogliere capitale di rischio tramite portali di crowdfunding. Non è stata estesa dalla disciplina dello start-up d’impresa il credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato e la disciplina speciale per il fallimento.

108 all’indebitamento, pur essendo questa una delle più importanti fonti di finanziamento a disposizione delle imprese. Si potrebbe, per esempio, stabilire una percentuale favorevole per tali imprese nella deduzione degli interessi passivi. Inoltre, si potrebbe pensare ad una misura unificatrice del regime delle PMI innovative con il regime del

Patent box400, già applicato dai titolari di diritti di privativa industriale401.