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PATENT BOX PER PMI

CAPITOLO I – LE AGEVOLAZIONI FISCALI

CAPITOLO 2 – LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE PER LE PM

2.3. AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE

2.3.2. PATENT BOX PER PMI

Il Paese, sulla scia degli importanti interventi normativi attuati dagli altri Paesi dell’Unione Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna) ed in conformità ai principi elaborati in ambito OCSE, con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali, si è dotato di uno strumento di politica industriale, basato su una forma di

380 Comma 101, art. 1. L. 208/2015.

381 BERARDO G., DULCAMARE V., Reintrodotto il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree del Mezzogiorno, in Corriere tributario, 2016, Vol. 39, Fasc. 4, p. 270 ss.

103 tassazione agevolata per i redditi collegati alla ricerca e sviluppo dei beni intangibles, ovvero dei beni facenti parte della proprietà intellettuale.

Lo strumento attraverso il quale il legislatore di recente ha mirato a promuovere la crescita industriale, premiando le imprese che svolgono attività dirette ad accrescere il valore di un bene immateriale, è il regime del cd. Patent Box, introdotto dall’art. 1, commi 37-43 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015)382.

Il Patent box è volto a rendere il mercato italiano più attrattivo sia per gli investimenti nazionali, sia per quelli esteri di lungo termine, tutelando, allo stesso tempo, la base imponibile italiana attraverso incentivi che mirano alla collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero, attraverso il mantenimento dei beni immateriali in Italia e con investimenti agevolati in attività di ricerca e sviluppo383. La misura in oggetto, che prevede un regime fiscale agevolato, va a completare, insieme al credito d’imposta un sistema di misure che sono volte a favorire gli investimenti in R&S. È riconosciuta, sia dall’UE, sia dai lavori dell’OCSE, il ruolo primario esercitato dall’attività di ricerca e sviluppo nello stimolare il progresso economico e sociale delle economie di mercato e, dall’altro, hanno fatto emergere i pericoli connessi a tali pratiche fiscali che prevedono regimi di favore. L’intervento pubblico a supporto dell’attività di ricerca e sviluppo è previsto in quanto si ritiene che quest’ultima possa produrre effetti economici positivi sull’intera collettività, ma in assenza del sostegno dello Stato e dell’UE gli investimenti privati in ricerca e sviluppo si attesterebbero su livelli significativamente inferiori a quelli ottimali per la collettività. A conferma di ciò vi sarebbe l’obiettivo della Commissione Europea di innalzare gli investimenti dei privati in attività di ricerca e sviluppo fino a valori pari al 3% del Pil dell’Unione, entro il 2020384.

In sostanza il Patent box prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali agevolabili. Nello specifico prevede che una quota del reddito385, prodotto da determinati intangibles, sia

382 Legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 37 ss., come modificata dall’articolo 5 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. “Investment Compact”). Le modalità di attuazione di questo regime sono state individuate dal decreto attuativo, di natura non regolamentare, emanato il 30 luglio 2015 dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

383http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box

384 ARGINELLI P., AVELLA F., COTTANI G., TEDESCO E., Le novità del decreto internazionalizzazione e il “patent box”, in Internazionalizzazione delle imprese - a cura di Francesco Avella, il Sole 24 ore, Milano, 2015.

385 La quota di reddito agevolabile è definita dal comma 42, della Legge n. 190/2014 che afferma: “La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e

104 esclusa dall’imposizione. Tale quota di reddito corrisponde al 50% dei redditi derivanti dai beni immateriali agevolabili. La stessa quota è riconosciuta in misura ridotta per i primi due esercizi: il 30% per il periodo d’imposta 2015 e il 40% per il periodo di imposta 2016; mentre entra “a regime” (ovvero al 50%) a partire dal 2017. Tali percentuali di detassazione rilevano sia ai fini IRES che IRAP386.

Inoltre, è interamente detassato, sempre se si esercita l’opzione per il Patent box, l’importo delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali intangibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione di tali beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo, in attività di ricerca e sviluppo riguardanti altri beni immateriali387.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa. Essa è valida per cinque periodi di imposta ed è irrevocabile e rinnovabile388.

I soggetti che possono applicare il regime di favore previsto da Patent boxsono tutti gli imprenditori soggetti a reddito d’impresa (IRES – IRAP) che svolgono attività di R&S, ovvero le imprese commerciali, le imprese industriali e le imprese estere con stabile organizzazione in Italia. Sono escluse dal novero di applicazione dell’opzione le società

semplici, le associazioni professionali e le imprese assoggettate a procedure concorsuali. Il contribuente è obbligato, in caso di utilizzo diretto dell’opzione, a definire preliminarmente con l’Agenzia delle Entrare il reddito agevolabile da Patent Box, secondo la procedura già prevista nelle operazioni di Transfer Pricing internazionali. Il

Ruling è facoltativo negli altri casi che non presuppongono un uso diretto dello

strumento389.

sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene”.

386 Cfr. art. 1, comma 39 e 45, della L. n. 190/2014. Cfr. ROSSI L., ZECCA F., Il “Patent box” nelle operazioni straordinarie tra regole italiane e indicazioni OCSE, in Corriere Tributario, 2016, Fasc. 14, p. 1056– 1057, in cui spiegano nello specifico il calcolo per l’applicazione del beneficio.

387 GAIANI L., Determinazione del reddito agevolabile con il Patent box secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate, in Il Fisco, 2016, Fasc. 10, 907 – 913.

388 Decreto del MiSE - 30 luglio 2015 - Patent Box.

389 Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 2015. Cfr. TRAINOTTI A., Regime del patent box tra chiarimenti intervenuti e temi ancora da approfondire, in Il Fisco, 2016, Fasc. 2, 112 – 120.

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