• Non ci sono risultati.

2.4. Tra authorship e autore, l’antropocentrismo che caratterizza la privativa

2.4.1. L’autore

Nell’ordinamento giuridico italiano, il punto di partenza per individuare l’autore dell’opera dell’ingegno è rappresentato dagli articoli 6 e seguenti della l.d.a. Il diritto sull’opera si acquista a titolo originario con la creazione e l’atto creativo che prescindono dalla capacità di agire196. Secondo l’impostazione tradizionale la creazione rilevante è quella che proviene dall’uomo, ha carattere individuale e offre un apporto soggettivamente ed oggettivamente nuovo e tutelabile alla cultura197. Poiché il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno dal carattere creativo e il titolo originario consegue alla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale, è stato sostenuto che solo la persona fisica possa essere considerata come autrice, escludendo, in questo modo, dalla qualifica, le persone giuridiche e le macchine non azionabili dall’uomo, tra cui anche le macchine intelligenti, di cui si tratta in questo elaborato198.

Nel contesto italiano si ammette anche la tutelabilità di opere, come composizioni musicali, realizzate da un elaboratore elettronico, solo se dietro alla macchina è individuabile l’azione dell’uomo che ne programma le modalità di funzionamento. Al contrario, invece, se l’uomo non è in grado di controllare il funzionamento dell’elaboratore e quest’ultimo agisce in modo arbitrario o casuale si esclude che vi sia stata una creazione ai sensi della l.d.a.

In riferimento alle intelligenze artificiali, quando risulta che l’uomo non abbia contribuito alla creazione dell’opera e che essa sia il risultato della creazione della macchina, parte della dottrina ritiene necessario superare l’impasse normativo dell’umanità, se sussistono tutti gli altri requisiti, e in particolare quello della creatività199. Secondo questa prospettiva sembra che il concetto di creazione rilevi come risultato oggettivo di un’attività che non necessariamente deve essere imputata all’uomo. Non manca, inoltre, una parte

196 Ai sensi del diritto d’autore è sufficiente la capacità giuridica e non è necessaria la capacità di agire,

per un approfondimento si veda, M.FABIANI, Capacità di agire nell’autore, capacità giuridica e atto di creazione

dell’opera, in Il diritto d’autore, vol. 52, fascicolo 3/4, 1981, 283-291.

197V. FRANCESCHELLI, Il diritto d’autore, in Trattato di diritto privato, diretto da P. RESCIGNO, Utet,

Torino, 2009, 18, 136.

198 L’art. 6 l.d.a. si riferisce espressamente alla “creazione dell’opera quale particolare espressione del

lavoro intellettuale” e il lavoro intellettuale non può essere di nessuno, se non della persona fisica. In questo senso si veda Trib. Roma, 18 marzo 2002, in AIDA, I, 909, 2003, 780-786, con nota di M.BERTANI, in cui si afferma che le persone giuridiche non possono essere titolari ab origine di diritti morali d’autore; Trib. Milano, ordinanza 24 giugno 2008, in Rep., voce I.5, AIDA, I, 2009, 882, in cui si afferma che la titolarità del diritto d’autore appartiene solo alle persone fisiche, in quanto diretta espressione della loro personalità riflessa nel processo creativo connesso alla realizzazione dell’opera.

199 M. FRANZOSI, G. DE SANCTIS, L’opera dell’ingegno e l’invenzione si avvicinano: diritti morali e nuove

83

della dottrina che considera il computer come autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche200.

Dal punto di vista normativo non è stato ancora adottato alcun provvedimento in tema. Dottrina e giurisprudenza hanno, tuttavia, cercato di superare l’approccio antropocentrico, dal momento in cui riconoscono la tutelabilità con la disciplina autoriale, in qualità di “opere cinematografiche”, di videogiochi anche quando lo sviluppo di essi non sia stato controllato dal programmatore stesso, ma dipenda da elementi di casualità generati di volta in volta dal software201. Non è dunque escluso, che in futuro, venga superato il vuoto legislativo attualmente presente.

All’interno dell’acquis comunitario non è contenuta una definizione trasversale di autore, anche se, l’imprescindibile connessione tra opera ed essere umano è stata più volte confermata attraverso direttive e pronunce giurisprudenziali. In linea generale l’autore è colui che ha creato l’opera. A questo concetto si fa riferimento solo attraverso alcune direttive, che però non offrono una definizione chiara ed univoca di chi possa essere considerato autore o meno, lasciando così un margine di libertà notevole agli Stati Membri202.

Ad esempio, nei travagliati lavori che hanno preceduto la Database Directive, si legge che: “the human input as regards the creation of machine generated programs may be relatively modest and

will be increasingly modest in the future. Nevertheless, a human author in the widest sense is always present and must have the right to claim authorship of the program”203. Questa visione in parte anticipa, ma non tiene propriamente in considerazione, l’evoluzione tecnologica a cui abbiamo assistito negli ultimi anni che ha trasformato le macchine da meri strumenti nelle mani degli uomini a strumenti indipendenti nel loro funzionamento.

All’interno della Copyright Term Directive viene considerato come originale il lavoro frutto dell’“author’s own intellectual creation, reflecting his personality”204. Sembra inequivocabile, dunque, non solo che l’autore debba essere un umano, ma ancora una volta, che l’opera

200G.TADDEI ELMI, L’intelligenza artificiale tra valore e soggettività: capacità cognitiva e capacità giuridica dei

sistemi intelligenti, in AA. MARTINO (a cura di), Sistemi esperti nel diritto, Cedam, Padova, 1989, 915-942; A. ZOPPINI, Informatizzazione della conoscenza e responsabilità: i sistemi esperti, in Dir. Dell’informazione e dell’informatica, 1989, 581.

201 In questo senso Trib. Torino, 15-07-1983, in Riv. Dir. Comm., II, 1984, 345; Trib. Milano, 20-06-

1988, in Nuova giur. civ. Commentata, I, 1989, 360.

202 Direttiva 2009/24 EC (Software Directive); Direttiva 96/9/EC (Database Directive); Direttiva

2006/115/EC (Retal and Lending Rights Directive); Direttiva 93/83/EEC (Satellite and Cable Directive); Direttiva 2006/116/EC (Term Directive).

203 Explanatory Memorandum to the proposal for a database directive, COM (92) 24, final, 13 May

1992, 207.

84

debba riflettere la sua personalità ai fini dalla sua eleggibilità per ottenere la protezione autoriale.

Anche attraverso le sue pronunce, in particolare con la decisione Infopaq205, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sottolineato la necessità che un lavoro ai fini della sua protezione debba essere espressione della creazione intellettuale del suo autore. Questo requisito presuppone, in primo luogo, che il lavoro non sia stato copiato da lavori precedenti e, in secondo luogo, che l’autore sia stato in grado di porre in essere scelte soggettive durante la sua creazione.

La stessa visione viene confermata dal caso Painer, in cui l’avvocato generale Trstenjak afferma che: “only human creators are therefore protected, which can also include those for

which the person employs a technical aid, such as a camera”206.

Anche in altre occasioni, la Corte di Giustizia ha sottolineato la connessione tra l’opera e il suo autore-umano, come nella famosa decisione Phil Collins/EMI Electola in cui si sottolinea che il diritto d’autore ha come obiettivo specifico quello di tutelare i “moral and

economic rights” degli autori stessi e quindi sarà inevitabile la presenza di una connessione con

la personalità umana207.

Dunque, ai fini di essere considerati come autori è necessario esprimere all’interno dell’opera un tocco personale, che secondo la giurisprudenza europea (e anche statunitense, come esposto nel prossimo paragrafo) solo l’essere umano è in grado di offrire.