L’obiettivo principale della proprietà intellettuale è quello di tutelare i “prodotti della mente” propri dell’essere umano, assicurando in questo modo al creatore o all’inventore la possibilità di beneficiare sia dei propri sforzi lavorativi che dei propri investimenti. L’intero
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sistema, infatti, trova la sua ratio più profonda nella volontà di proteggere creatività ed innovazione.
L’organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (“WIPO”) ha affermato che: “La proprietà intellettuale si riferisce ai prodotti della mente, alle invenzioni, ai lavori artistici e letterali, a qualsiasi simbolo, nome, immagine, e design utilizzati nel commercio”74. Le due categorie principali in cui si dividono le diverse forme di tutela sono quelle della proprietà industriale, che include forme di protezione come i brevetti, i marchi, il disegno industriale e le indicazioni geografiche e il copyright, o diritto d’autore, che riguarda invece i lavori letterali e le opere artistiche.
Dal momento in cui l’Intelligenza Artificiale ha iniziato a produrre lavori di ogni tipo, tra cui anche opere artistiche e letterarie e soluzioni a problemi tecnici75, due settori tra di loro molto distanti come quello scientifico e legale hanno iniziato ad incontrarsi (e potenzialmente anche a scontrarsi).
Si tratta dunque di indagare se questo nuovo tipo di creazione artificiale è sufficientemente alta e meritevole da poter ambire ad ottenere una delle tipologie di tutela previste dalla proprietà intellettuale. Attualmente il dibattito scientifico ruota attorno alla brevettabilità e alla protezione tramite il diritto autoriale delle invenzioni e delle opere prodotte dalla macchina artificiale.
In modo particolare, sarà necessario analizzare se la visione antropocentrica che la proprietà intellettuale ha dimostrato negli anni possa essere temperata o meno alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.
Inoltre, sarà necessario indagare se anche l’opera creata dalla macchina intelligente sia dotata dei requisiti della creatività, dell’originalità, per proteggerla con il diritto d’autore, o dell’inventiva e della novità per il brevetto.
Nel caso in cui la risposta fosse positiva sarà allora naturale chiedersi in che modo le opere prodotte dalle macchine intelligenti saranno proteggibili, ovvero, se sarà possibile applicare interamente l’attuale disciplina della proprietà intellettuale, o se sarà necessario operare alcuni adattamenti in una prospettiva de iure condendo.
Attualmente la normativa in materia, se non per alcune piccole eccezioni di alcuni Stati (per approfondimento infra § 2.5) non affronta direttamente la questione. Gli unici spunti presenti sono offerti da alcune linee guida che però non solo non soddisfano la
74 “What is Intellectual Property?”, WIPO Publication, No. 450 (E), 2004, 1-18.
75S.YANISKY-RAVID,X.LIU, When Artificial Intelligence Systems produce inventions: an alternative model for
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necessità di regolamentazione, ma anche non sono concordi nelle varie e possibili alternative fino ad ora presentate.
Si consideri inoltre che solo pochi studi scientifici hanno analizzato il tema nel profondo76.
La consapevolezza di dover considerare l’impatto dell’intelligenza artificiale dal punto di vista legislativo è tuttavia presente all’interno dei singoli stati che si sono resi proattivi ad iniziare a lavorare sul punto77.
La ragione di questa situazione di incertezza, da un lato, dipende anche dalla indeterminatezza che caratterizza il mondo dell’intelligenza artificiale. Si è visto supra che si tratta di una scienza vasta, non definibile in termini univoci, in cui operano sistemi eterogenei che mutano velocemente e che talvolta sono difficili da spiegare e comprendere anche per gli esperti del settore.
Per queste ragioni alcuni autori ritengono che sia prematuro indagare il rapporto che potrebbe instaurarsi tra IA e diritti di proprietà intellettuale. Si pensi al solo fatto che nei sistemi di Deep Learning non è ancora chiaro come le macchine apprendano e quindi di conseguenza difficile è anche capire se si possa parlare di intelligenza, di creatività e originalità in relazione ad un’opera creata da una macchina in base a meccanismi oscuri all’uomo. Se il fenomeno è difficile da definire di per sé, ancora più difficili sono quindi le conseguenze a cui esso potrebbe portare.
Nonostante questo velo di dubbio che aleggia nella materia, si tenga in considerazione che nel corso della storia la questione non si presenta come nuova.
76 A.KEISNER,J.RAFFO eS.WUNSH-VINCENT, Breakthrough technologies-Robotics, innovation and intellectual
property, WIPO Economic Research Working Papers No. 30, 2015,1-41; F. ABBOTT, T.COTTIER,F.GURRY, in
International Intellectual Property in an integrated world economy, Wolters Kluwer Law & Business, Toronto, 2015, 8,
footnote 2. In generale tutti i contributi che sono citati all’interno della presente trattazione.
77 Si consideri oltreoceano l’emanazione di report a partire dal 2016 da parte della Casa Bianca:
“Preparing for future of Artificial Intelligence” rilasciato nel mese di ottobre 2016 e “Artificial intelligence, automation
and the economy”, rilasciato nel mese di dicembre 2016, disponibili online ai seguenti link:
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/prepari ng_for_the_future_of_ai.pdf;
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/Artificial-Intelligence- Automation-Economy.PDF.
In ambito europeo si consideri Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, 16 febbraio 2017, 1, in Gazz. uff. U.E. n. C 252 del 18 luglio 2018, 239. Inoltre, si tenga in considerazione la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, “L’intelligenza artificiale per l’Europa”, doc n. COM 237, del 25 aprile 2018;
Sul piano internazionale si veda A.KEINSER,J.RAFFO eS.WUNSCH-VINCENT, op. cit., 35. Nel testo si legge: “a question that cannot yet be considered settled by the law in any nation, but for which IP practitioners around the globe
may soon face, is whether IP can be created by a robot. Are objects, software code or other assets created autonomously by a robot copyrightable or patentable? If so, how? And who would own these IP rights? The producer? The user of the robot? The robot itself?”.
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Negli anni Settanta, infatti, quando la scienza informatica era agli albori, il “Withford
Commitee on Copyright Designs and Performers Protection” e la “National Commission on New
Technological Uses of Copyright Works” (per esigenze di semplificazione, d’ora in poi
“CONTU”), in tema di paternità dell’opera, hanno esplicitamente affermato l’impossibilità che un computer generi un lavoro in modo completamente indipendente e che quindi possa essere considerato autore dell’opera stessa78. In aggiunta a questa visione i due organismi hanno riportato l’idea per cui non solo lo sviluppo dell’intelligenza artificiale fosse mera speculazione, ma anche, che il computer era solo uno strumento inerte nella mano dell’uomo e che quindi non vi era alcuna ragione per ritenere che contribuisse in modo autoritario alla creazione dell’opera stessa.
Dieci anni dopo la pubblicazione del report della CONTU, il “Congressional Office of
Technology Assessment” (per esigenze di semplificazione, d’ora in poi “OTA”), ha contestato
la precedente conclusione sulla strumentalità inerte che caratterizzerebbe i computer. Infatti, il rapido sviluppo tecnologico che ha caratterizzato gli anni che distanziano i due report ha fatto nascere nuove domande in relazione al rapporto tra output creati dalle nuove macchine e i diritti di proprietà intellettuale79. In modo particolare, l’OTA si trova a dover rispondere ad interrogativi circa la proprietà del copyright in relazione ad opere create da nuovi ed interattivi computer. L’autore del report, infatti, mette in luce la difficoltà nello scandire il momento in cui finisce il lavoro del programmatore e dove inizia quello dell’utilizzatore, in modo specifico nei programmi che sono in grado di agire da soli. Inizia dunque ad emergere una differenziazione tra computer come strumento per scrivere e computer che autonomamente scrive articoli, tanto che l’autore afferma che la creatività si fonde con l’intelligenza della macchina. Nonostante l’importanza delle questioni, numerose domande sono state lasciate senza risposte, per risolvere altri interrogativi che all’epoca avevano una maggiore priorità.
Alla luce di quanto esposto precedentemente, a parere di chi scrive, i tempi sono abbastanza maturi per iniziare a definire legislativamente i confini della questione e per valutare concretamente se sia o meno opportuno almeno fornire una protezione giuridica agli output provenienti dalle macchine intelligenti.
78 National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), Final Report
on the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, 3 Computer L.J. 53 (1981).
79 Per un approfondimento si veda in generale, R. KURZWEIL, The Age of Intelligence Machines, The MIT
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Infatti, anche nella attuale assenza in ambito tecnologico di un sistema di intelligenza completamente autonomo (ovvero, che si generi senza l’intervento di un umano) risulta comunque necessario essere proattivi, legislativamente parlando, in relazione alle implicazioni che derivano e deriveranno dalle applicazioni dell’IA. È innegabile che le
macchine intelligenti abbiano iniziato a produrre dipinti, testi letterari e talvolta invenzioni, che
sino al secolo scorso erano solo appannaggio dell’essere umano. Inoltre, citando la scrittrice Pamela McCorduck: “Once Artificial Intelligence starts getting smart, they’re going to be very smart,
very fast”80.
Per questa ragione è essenziale iniziare a pensare come affrontare la tematica per evitare un’assenza di preparazione futura, anche tenendo presente che tecnologia e diritto viaggiano a due velocità dissimili, con un notevole anticipo della prima sul secondo.
Nell’analisi che segue saranno analizzate le caratteristiche richieste dalle tutele autoriali e brevettuali, come ad esempio la creatività, l’originalità, il concetto di invenzione e di stato della tecnica. Inoltre, un’analisi specifica sarà condotta per analizzare le figure dell’artista e dell’inventore, ai fini di comprendere se sarà possibile considerare la macchina come tale o se sarà invece necessario attenersi alla visione antropocentrica che da sempre caratterizza il mondo della proprietà intellettuale.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti economici alla base della disciplina della proprietà intellettuale per comprendere se essi possano essere giustificativi di un diritto di privativa anche in relazione ad opere create da intelligenze artificiali.
Si consideri, inoltre, che, soprattutto il diritto d’autore è stato più volte ampliato, trasformato e plasmato nel corso della storia per adattarlo ai progressi tecnologici. Basta pensare all’elaborazione della categoria dei diritti connessi, riconosciuti per la prima volta a livello internazionale con la Convenzione di Roma nel 1961, l’espansione dell’ambito di applicazione di ciò che può essere protetto da diritto d’autore81 e anche la protezione riservata al software82.
80K.KAUFMANN,P.MCCORDUCK, Machines who think, A K Peters Group, New York, 2003, 351. 81 Tutte le giurisdizioni nazionali hanno cercato di ampliare l’ambito di applicazione del diritto
d’autore in relazione ai progressi tecnologici, si considerino i lavori fotografici, cinematografici e i programmi di computer.
82 La protezione del software si divide tra tutela brevettuale e diritto d’autore, in quanto secondo alcuni
giuristi esso è assimilabile alle opere letterarie, mentre secondo altri ad un’invenzione. Il diritto d’autore protegge il codice sorgente ed il codice funzione, ma non la loro funzione, quindi sarà possibile incontrare sul mercato un software con funzione analoga, ma con codici differenti. Il brevetto invece protegge invece l’invenzione, in qualsiasi forma essa venga riprodotta. G.DE SANTIS, La tutela giuridica del software tra brevetto e
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Proprio alla luce di questa apertura dimostrata in passato, risulta naturale chiedersi quali siano i motivi che possano frenare il legislatore dall’estendere questo tipo di tutela ad un output creato da un sistema di IA, o, eventualmente quali aspetti possano trattenere il legislatore da adottare una disciplina sui generis per le opere create da macchine intelligenti.
Per quanto riguarda la tutela brevettuale, invece, sarà necessario interrogarsi in merito alla possibilità di brevettare le invenzioni computazionali e, nel caso di risposta affermativa, di come gestire gli eventuali diritti che derivano dal riconoscimento della tutela.
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