• Non ci sono risultati.

2.1. Aspetti storici ed evoluzione del diritto d’autore e del copyright

2.1.1. Cenni in tema di disciplina nazionale, internazionale e statunitense

In Italia, le prime leggi in materia autoriale vengono emanate ad inizio ‘800, prima dal governo piemontese e successivamente nella Repubblica Cisalpina. Tuttavia, la frammentazione che caratterizza l’Italia preunitaria rende prive di rilevanza le leggi adottate all’interno dei singoli stati a causa del limitato ambito operativo. Per cercare di superare la frammentarietà legislativa nel 1840 viene adottata una Convenzione comune per il diritto d’autore tra Toscana, lo stato Sardo e l’Austria.

La prima legge italiana in materia di diritto d’autore risale al regio decreto del 25 giugno 1865, n. 2358, poi tradotto nel testo unico n. 1012 del 1882. Questa legge assicurava agli autori una piena esclusiva per tutta la loro vita, salvo che per il diritto di traduzione quantificato in 10 anni. L’esercizio del diritto era tuttavia ancora condizionato alla compilazione di alcune formalità, come la dichiarazione di riserva e il deposito di esemplari, che vengono definitivamente superati con la legge n. 562 del 1926. Con questo ulteriore intervento legislativo si riconosce la durata della tutela in relazione alla vita dell’autore, e si prolunga per 50 anni dalla sua morte. L’esclusiva viene assicurata anche al diritto di traduzione e viene estesa alle nuove tecnologie, come la radiodiffusione, i dischi e le pellicole cinematografiche. Inoltre, è riconosciuto espressamente anche il diritto morale dell’autore e vengono disciplinati i negozi traslativi dei diritti di esclusiva.

Infine, con legge n. 633 del 1941, attualmente in vigore, nella sua formulazione originaria, la materia risulta nuovamente disciplinata. Le linee giustificative hanno una colorazione laburistica, anche se la filosofia che le accompagna ha un chiaro rimando liberale, subordinata al rispetto dei diritti fondamentali della persona (per approfondimento si veda infra § 2.6).

L’attuale stato normativo dell’arte, per quanto riguarda il diritto d’autore, è regolato sul piano nazionale da tale legge speciale, per esigenza di semplificazione indicata come

50

“l.d.a.”, dal relativo regolamento di esecuzione (approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369) e dagli artt. 2575-2583 del codice civile.

Il codice civile agli articoli 2575-2583 del libro V, titolo IX, capo I, contiene l’intera struttura del diritto d’autore, mentre la legge speciale ne attua i principi. Il coordinamento interpretativo tra codice e leggi speciali avviene in base al criterio “genus per speciem derogatur”, quindi, quando la legge speciale non dispone in modo difforme dalla norma generale, è questa il parametro ermeneutico a cui l’interprete dovrà fare riferimento. Inoltre, nonostante la moltiplicazione delle leggi speciali, deve essere riconosciuto al codice il ruolo di punto di riferimento per coordinare le numerose norme che cercano di disciplinare i nuovi fenomeni sociali ed economici.

Anche se la disciplina è da retrodatare agli anni ‘40, il legislatore è intervenuto in numerose occasioni innovando la normativa, soprattutto recependo direttive dell’Unione Europea, con lo scopo di armonizzare la disciplina tra i vari Stati membri. Nel 1998 la Commissione europea ha emanato il suo libro verde “Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche”, per studiare i fenomeni e i problemi che richiedevano urgenti provvedimenti comunitari derivanti dall’impiego di nuove tecnologie98. Dopo questo primo libro è stato redatto anche un secondo libro verde nel 1995, “Il diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione”. Sono seguiti a questi atti atipici numerose direttive con lo scopo di armonizzare la materia, a cui il nostro legislatore ha dato seguito novellando, in numerose occasioni, la legge n. 633 del 194199. Oltre alle Direttive, l’Europa ha svolto un’importante attività giurisprudenziale tramite le pronunce della Corte di Giustizia che hanno spesso chiarito il significato di nuove e complesse norme e hanno rafforzato il diritto comunitario.

Anche sul piano internazionale il diritto d’autore trova una sua copiosa disciplina. Se si accetta l’idea kantiana per cui le opere dell’ingegno sono il mezzo di cui l’autore si avvale per raggiungere un pubblico indifferenziato, più il mezzo di comunicazione riesce a

98T.DESURMONT, La communauté Européenne, les droits des auteurs et la société de l’information, in RIDA,

2001, 105.

99 In materia di diritto d’autore trovano applicazione i principi del Trattato sul Funzionamento

dell’Unione Europea in tema di non discriminazione, di libera circolazione dei prodotti e dei servizi, di tutela della concorrenza. A partire dal 1991 la Comunità ha avviato un vero e proprio processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di diritto d’autore attraverso una serie di direttive che hanno riguardato molteplici aspetti della disciplina. Si considerino a titolo esemplificativo la direttiva 1993/83/CE, che coordina alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi; la direttiva 1993/98/CE sull’armonizzazione della durata del diritto d’autore e dei diritti connessi; la direttiva 1996/90/CE relativa alla protezione delle banche dati; la direttiva 2001/29/CE fondamentale per delimitare i confini del diritto d’autore e che ne definisce eccezioni e limitazioni; le direttiva 2004/48/CE conosciuta come “direttiva

51

moltiplicare il suo pubblico e più il discorso risulta efficace. Il diritto d’autore necessita di convenzioni internazionali, come quelle in vigore, in quanto risulta internazionale per vocazione e per circostanza di fatto100.

Il primo di questi documenti è stato la Convenzione di Berna (“CUB”) del 1886101, seguita dalla Convenzione Universale del Copyright, firmata a Ginevra nel 1952, che attualmente è residuale in quanto tutti i Paesi aderiscono a Berna102. I principi fondamentali della CUB riguardano la parità di trattamento delle opere straniere dell’unione e delle opere nazionali e l’obbligo di ciascuno stato aderente di uniformare il diritto interno alle norme convenzionali per evitare che i propri cittadini avessero una protezione inferiore a quella degli stranieri. Nel corso degli anni sono state rivisitate entrambe le convenzioni, in modo particolare di grande rilievo è la rivisitazione del 1971 che si è tenuta a Parigi, cui l’Italia ha aderito per entrambe le convenzioni, rispettivamente nel 1970 per la CUB e nel 1980 per la Convezione Universale103.

Altre Convenzioni Internazionali degne di nota sono la Convenzione di Roma104, la Convenzione di Ginevra e la Convenzione di Bruxelles.

Nel 1967 con l’Atto di Stoccolma viene anche istituita l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

Inoltre, nel 1994 è stato ratificato l’Accordo “Trade Related Intellectual Property rights” (“TRIPs”) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. L’accordo modifica le finalità della tutela internazionale dei diritti di proprietà intellettuale in quanto li inserisce nel sistema di tutela del commercio mondiale con lo scopo dichiarato

100 Di questa idea N.STOLFI, Proprietà Intellettuale, Utet, Torino, 1915, 190.

101 La Convenzione d’unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (“CUB”)

firmata a Berna nel 1886 e modificata in numerose conferenze diplomatiche, l’ultima delle quali si è svolta a Parigi nel 1971, è la convenzione a cui aderiscono la maggior parte degli stati e che prevede il grado di protezione più elevato. È stata ratificata dall’Italia il 6 novembre 1887, con legge 20 giugno 1978 n. 399. In materia di diritti connessi un ruolo simile a quello della CUB è svolto dalla Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di diffusione, firmata a Roma nel 1961 ed entrata in vigore in Italia l'8 aprile 1975.

102 La Convenzione universale del Copyright è stata firmata a Ginevra nel 1952 per includere stati che

non si erano adeguati alla CUB, come ad esempio, gli Stati Uniti d’America e l’URSS. È stata ratificata in Italia con legge n. 923 del 19 luglio 1956. L’unica eredità della presente convenzione è quella di poter sostituire le formalità costitutive interne, se l’opera, sin dalla sua pubblicazione, appone su tutti i suoi esemplari il simbolo ©, seguito dal nome del titolare del diritto, seguito a sua volta dall’anno della sua prima pubblicazione. Questa prassi è seguita dagli editori che sono soliti porre il simbolo della Convenzione seguito dal loro nome, anche se non sono gli effettivi titolari del diritto d’autore.

103V.M.DE SANCTIS, Le revisioni di Parigi della Convenzione Universale sul diritto d’autore e della Convenzione di

Berna, Atto di Stoccolma, in Dir. Aut., 1972, 138.

104 Queste Convenzioni proteggono gli artisti, interpreti ed esecutori, i produttori di fonogrammi e gli

organismi di radiodiffusione. Sono state firmate rispettivamente nel 1961, 1971 e 1974 nei luoghi da cui traggono il loro nome.

52

di limitare ostacoli e distorsioni. Ogni Paese che fa parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio deve aderire al TRIPs, che recepisce anche gli standard minimi della CUB. La novità più importante dell’accordo sta nel sistema di risoluzione di eventuali conflitti tra gli Stati membri relativamente agli accordi presi per cui è possibile ricorrere al consiglio della World Trade Organization (“WTO”).

Nel 2002 sono entrati in vigore il “WIPO Copyright Treaty” e il “WIPO Performances and Phonograms Treaty”. Anche il legislatore internazionale ha come obiettivo quello di dare vita ad una tutela armonizzata del diritto d’autore sul piano sovranazionale, per ridurre distorsioni di mercato nel commercio internazionale, garantendo comunque una protezione sufficiente ed efficace nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale, senza che diventino ostacoli ai legittimi scambi.

Negli Stati Uniti la base normativa della disciplina del Copyright deve essere letta a partire dalla Costituzione105. Il diritto industriale è disciplinato a livello federale e non all’interno dei singoli Stati. Dall’indipendenza dalla corona inglese, gli Stati, che si erano dotati di leggi proprie, sentono la necessità di una disciplina uniforme che permetta una protezione unitaria del diritto industriale. Queste esigenze si sono concretizzate con il Copyright Act del 1970, modellato sullo Statute of Anne. La legge viene modificata e riadattata nel tempo, fino ad essere riformata agli inizi del secolo, con il Copyright Act del 1909, sopravvissuto sino alla riforma del 1976. Tutti i riferimenti normativi presenti nell’analisi che segue sono contenuti all’interno del Copyright Act del 1976, 17 U.S.C., §§ 101-1332. L’importanza della riforma deve essere riconosciuta nell’aver adeguato il sistema americano ai principi generali della Convenzione di Berna106. Nonostante la riforma lasci irrisolti alcuni punti centrali della materia, la CONTU attraverso le sue sottocommissioni completa i lavori iniziati dal legislatore, attraverso le sue pronunce, che, a livello interpretativo, hanno tuttora un ruolo determinante.