• Non ci sono risultati.

2.8. Le due soluzioni proposte: la Work Made For Hire doctrine (“WMFH”) e il

3.1.1. Cenni normativi della disciplina nazionale, internazionale e statunitense

Per una trattazione completa della materia sono necessari alcuni, tra i principali, riferimenti normativi entro i cui confini verrà sviluppato il presente elaborato.

La prima legislazione in tema di brevetti è contenuta in una Parte del Senato Veneziano del 19 marzo 1474300. Successivamente la materia è sempre stata disciplinata all’interno di leggi speciali e una traccia di disciplina deve essere individuata nel regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, conosciuto anche come “legge invenzioni”.

Alcune delle norme speciali sono state fatte confluire nel Codice della proprietà Industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che regola dall’ art. 45 a 81-octies, le condizioni, l’esistenza e l’esercizio dei diritti sulle invenzioni. Al capo III e IV, congiuntamente agli altri diritti di proprietà intellettuale, vengono invece regolate la tutela giurisdizionale e le procedure amministrative. La disciplina è completata dal Regolamento di attuazione, contenuto nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33.

300 Archivio di Stato di Venezia, Senato terra, registro 7, carta 32: “L'andarà parte che per auctorità de

questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X”.

120

Una parte della materia è anche contenuta all’interno del codice civile, in particolare al Libro V, Titolo IX, dove agli artt. 2584-2591, vengono proposte una serie di regole fondamentali rimaste immutate negli anni.

Per un coordinamento normativo tra codice e legge speciale deve essere seguito il criterio “genus per speciem derogatur”. Il codice civile, che disciplina anche i marchi, il diritto d’autore, i brevetti per modello ed i design, rimane una pietra fondamentale all’interno del sistema brevettuale, in quanto si pone come punto di riferimento per coordinare il proliferare di leggi speciali in materia.

A livello europeo il coordinamento tra sistema comunitario e diritti di brevetto è stato realizzato dagli apparati burocratici comunitari, sia in via giurisprudenziale, sia in via regolamentare, con lo scopo di incidere progressivamente sul diritto nazionale tramite un controllo dei suoi atti di esercizio. Sul piano giurisprudenziale è stato riconosciuto il principio di esaurimento comunitario, per cui il titolare del brevetto non può opporsi alla circolazione intracomunitaria dei prodotti brevettati immessi nel commercio in uno Stato Membro da lui stesso o con il suo consenso301. Da un punto di vista regolamentare la comunità europea ha dettato una propria normativa in materia di brevetto e “know-how”, che, a certe condizioni, può avere effetti restrittivi in materia di concorrenza302.

Il quadro normativo si arricchisce notevolmente a livello internazionale dove, nel corso degli anni, sono state emanate numerose Convenzioni. Tra le più significative si ricorda la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (“C.B.E”), che si propone di eliminare i problemi connessi ai depositi plurimi tramite il rilascio del brevetto da parte di un Ufficio Europeo dei brevetti attraverso una procedura semplificata303. Si consideri comunque che il rilascio di un brevetto europeo non costituisce un titolo unitario, ma è un fascio di brevetti nazionali, in quanto l’efficacia riconosciuta dallo Stato è la medesima riconosciuta ad un brevetto nazionale, con la conseguenza che i giudizi di nullità e contraffazione sono di competenza del giudice nazionale304.

301 Degne di nota, Corte di Giust. CEE, 29 febbraio 1928, C- 24/67, Park Davis, in Racc. Giur. Corte.,

1968, 76 e Corte di Giust., 31 ottobre 1974, C-15/74, Centrafarm, in Giur. ann. dir. ind., 1974, 670.

302 La normativa vigente è attualmente contenuta all’interno del Regolamento n. 772/2004/CE. 303 SENA, op. cit., 217 per un’analitica ricostruzione della struttura della Convenzione e

dell’organizzazione europea dei brevetti.

304 Un tentativo di armonizzazione della materia è costituito dal progetto “European Patent Litigation

Agreement” (“E.P.L.A”), che prevedeva un sistema di risoluzione delle controversie riservato agli Stati aderenti

alla convenzione di Monaco e vincolante solo per gli Stati che vi aderissero volontariamente. Per un’ampia illustrazione del progetto si veda M.SCUFFI, Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale. Ordinamento

amministrativo e tutela giurisdizionale, Giuffrè, Milano, 2009, 145. Un ulteriore progetto venne previsto per

121

Questa Convenzione ha avuto un ruolo fondamentale nella materia, in quanto, da oltre trent’anni dalla sua entrata in vigore, le invenzioni di maggior significato tecnologico accedono al brevetto europeo e non più a quello nazionale, così che l’importanza del primo accresce sempre di più.

Un ulteriore importante documento è costituito dalla Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, che si innesta nella precedente completando la materia, dal momento in cui viene previsto che il brevetto rilasciato ai sensi della precedente Convenzione costituisce un titolo valido per l’intero territorio della Comunità Europea305.

A seguire, merita una menzione la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, che ha avuto il pregio di dettare diverse norme in materia di proprietà intellettuale, sia a livello generico che in relazione a singoli istituti, dando vita alla struttura permanente della Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (“W.I.P.O”)306.

Nel paradigma internazionale svolgono un ruolo fondamentale anche il Trattato di Washington del 19 giugno 1970 per la cooperazione internazionale in materia di brevetti (“P.C.T”) e l’accordo TRIPs, sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994.

Negli Stati Uniti la prima legge in materia di “patents” risale al 1790 e individua in modo conciso l’oggetto del brevetto in: “any useful art, manufacture, engine, machine, or device, or

any improvement there on not before known or used”, garantendo al titolare: “the sole and exclusive right and liberty of making, constructing, using and vending to others to be used" of his invention”. La

possibilità di rilasciare brevetti era confinata solo rispetto a nuove e importanti invenzioni e a discrezione degli organi politici. L’inefficienza nella promozione delle invenzioni, causata dalla mancanza di criteri oggettivi per definire la brevettabilità e lo scopo dei brevetti, ha fatto si che nel 1793 questo Act sia stato riformato da una nuova normazione. Il Patent Act del 1793 era basato su una ratio utilitaristica di remunerazione dell’inventore per qualsiasi nuova ed utile invenzione con un limitato monopolio su di essa, con il fine di assicurare un investimento efficiente e la divulgazione dell’invenzione. L’idea di fondo era quella di

parere richiesto dal Consiglio dell’Unione Europea, incompatibile con le disposizioni dei Trattati dell’Unione Europea. Corte di Giustizia UE, 8 marzo 2011, in Riv. dir. ind., 2011, 3.

305 La Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario è stata sottoscritta il 15 dicembre 1975. 306 Un principio che racchiude più istituti è quello di cui all’articolo 2, conosciuto anche come

“Principio di assimilazione”, per cui il trattamento di ogni cittadino di uno stato facente parte dell’Unione è assimilato a quello dello Stato per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale. Significativa anche la disposizione di cui all’articolo 4 che fissa la regola della priorità unionista, nella disciplina delle procedure di deposito plurimo, grazie alle quali una domanda di brevetto per la stessa invenzione può essere depositata in più stati entro un anno dalla prima, i cui effetti retroagiranno alla data della prima domanda.

122

garantire una qualche protezione esterna per incoraggiare un individuo a condividere le sue idee ai fini di beneficiare la società307.

Il Patent Act del 1793 ha avuto il merito di mutare il sistema brevettuale da un sistema di esaminazione, in cui i brevetti venivano sottoposti a verifica in merito alla sussistenza di determinati criteri richiesti dalla legge, ad un sistema di registrazione, in cui non vi erano formalità da verificare prima di garantire il brevetto, spostando la responsabilità dal governo alle corti e aumentando l’incertezza in merito alla qualità e alla validità dei brevetti rilasciati. Questo cambio di sistema ha portato ad una proliferazione di brevetti qualitativamente poveri e spesso invalidi, tanto da portare il governo ad una revisione della materia con il Patent Act del 1836308, e, successivamente, con quello del 1870.

La disciplina più recente della materia è contenuta nel Patent Act del 1952 e nelle sue successive modifiche, tra cui quella più importante risale al 2011. La materia è disciplinata al Title 35 dell’United State Code (“U.S.C.”), e consacrata all’interno della Costituzione americana all’articolo 1, § 8, cl. 8309. La struttura mantiene le medesime definizioni e revisioni dei precedenti testi del 1793 e 1836, con l’idea che il brevetto è giustificato da un significativo avanzo e cambiamento tecnologico.

Altre fonti utili in materia brevettuale sono da ricercare nelle numerose pronunce federali in materia durante gli anni. Inoltre, anche lo United Stated Patent and Trademark Office ha il suo sistema interno di corte, che si pronuncia in merito ai rifiuti da parte degli esaminatori nel garantire brevetti e, in materie che sono di specifica competenza, attraverso pronunce che vengono considerate come precedenti.