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Le autorità amministrative indipendenti e la tutela collettiva In particolare le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

LA PROGRESSIVA EMERSIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATOR

7) Le autorità amministrative indipendenti e la tutela collettiva In particolare le competenze dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Le Autorità amministrative indipendenti coinvolte sono molteplici e non è ovviamente possibile né utile darne conto nel dettaglio341. Ciò che interessa è

339 L’espressione è di A.BUCELLI, Contratti del consumatore, cit.

340 Si veda ancora, sul punto, A. BUCELLI, Contratti del consumatore, cit., che insiste sulla

composizione del Consiglio delle Camere di Commercio, rilevando quindi che il riferimento all’impresa di cui all’art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 deve essere interpretato estensivamente; F.GALGANO, Le nuove frontiere delle Camere di Commercio, cit.: “A questo modo le

Camere di commercio vengono chiamate a svolgere funzioni che non di tutela dell’impresa ma, tutto all’opposto, di protezione delle loro controparti contrattuali, ossia dei consumatori, degli utenti, degli ausiliari autonomi delle imprese e così via, confermando a questo modo come a esse si sia inteso attribuire funzioni di interesse generale entro le economie locali”.

341 Ci limitiamo dunque a suggerire la lettura del volume di G.NAPOLITANO A.ZOPPINI, Le autorità al tempo della crisi, Bologna, 2010, e, assumendo una più ampia prospettiva, il contributo

ribadire che tale modello conferma pienamente quanto finora detto circa la polimorfia degli interessi collettivi dei consumatori.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita con la l. 14 novembre 1995 n. 481, riceve ad esempio le segnalazioni dei privati, in conseguenza delle quali può avviare un vero e proprio procedimento, gestisce le procedure di conciliazione e inoltre pubblica le conoscenze relative alle condizioni di erogazione del servizio, mentre quella per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249, ove è tra l’altro previsto un tentativo di conciliazione obbligatorio dinanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni (c.d. Co.Re.Com.), procedimento cui può fare seguito la pronuncia dell’Autorità. Osservazioni simili potrebbero riguardare l’ISVAP, e, al di fuori dal novero delle Autorità indipendenti, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, organo del Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge finanziaria 2008, i diversi comitati a livello regionale, con funzioni consultive e propositive, il già citato Consiglio nazionale dei consumatori e degli ttenti, organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e degli utenti a livello nazionale342, che svolge prevalentemente funzioni consultive e propositive.

Nondimeno, è all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. AGCM343) che sono attribuite le due principale prerogative, a partire dal d. l. 24

di A. ZOPPINI, Diritto privato vs. diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini tra Stato e

mercato), in www.judicium.it.

342 Il Consiglio, a norma dell’art. 136 c. cons., può precisamente: esprimere parere sui disegni di

legge del Governo e di iniziativa parlamentare o sugli schemi di regolamento che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; essere convocato in audizione presso organismi istituzionali; interpellare soggetti istituzionali, associazioni e rappresentanti delle imprese per approfondire tematiche specifiche; sottoscrivere protocolli d’intesa con organismi, aziende e associazioni per definire e sviluppare strumenti di tutela e informazione dei consumatori su diritti o servizi di pubblica utilità; favorire il coordinamento tra le politiche nazionali, regionali ed europee in materia di tutela del consumatore; promuovere studi, ricerche e attività di informazione sui problemi del consumo e sul diritto dei consumatori.

gennaio 2012 n. 1 e dal d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 74, rispettivamente per il controllo delle clausole inique nei contratti standard del consumatore e delle pratiche commerciali ingannevoli, comparative e scorrette. L’esame delle relative procedure consente di prendere atto che l’Autorità opera effettivamente a un livello più ampio di quello in cui agisce normalmente il consumatore o utente, ma anche che ciò non basta a ritenere non comunicanti l’interesse generale tutelato con quello del singolo344, come confermano una serie di indici, primo tra tutti l’obbligo di pubblicazione del provvedimento adottato dall’Autorità (che ha il fine dichiarato di informare i consumatori), ovvero il potere di sospensione in via d’urgenza delle pratiche commerciali scorrette, ma come anche testimonia la forte influenza che la pronuncia dell’AGCM esplica sulle successive azioni giudiziali per il risarcimento del c.d. danno antitrust345. La descrizione che segue è volta proprio a prendere brevemente atto della capacità della pronuncia dell’Autorità di produrre effetti favorevoli sulla collettività e contemporaneamente sulle posizioni soggettive individuali.

Tali strumenti si affiancano dunque alle tradizionali prerogative di imprenditori e consumatori e si aggiungono a quelle di cui la medesima Autorità dispone in materia di tutela della concorrenza, ovvero poteri di vigilanza sulle intese restrittive della concorrenza, sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento

723 ss.; ID., La tutela amministrativa, cit., 525 ss.; E. BATTELLI, Illeciti antitrust e rimedi civili del

consumatore, in Contratti, 2006, II, 146 ss.; ID., L’inibitoria delle Camere di commercio, in Giur. it., 2007, XI, 2626 ss.; ID., L’intervento dell’Autorità antitrust contro le clausole vessatorie e le prospettive di

un sistema integrato di protezione dei consumatori, in Eur. dir. priv., 2014, I, 207 ss.; C.CAMARDI, La

protezione dei consumatori, cit., 305 ss.; L. ROSSI CARLEO, Il public enforcement nella tutela dei

consumatori, in Corr. giur., 2014, VIIS, 5 ss.; EAD., L’azione inibitoria collettiva, in Eur. dir. priv., 2005,

III, 847 ss.

344 In proposito richiamiamo nuovamente il contributo di M. SCUFFI, Tutela antitrust del consumatore e azione di classe, cit., 341 ss.

di una posizione dominante e infine ai poteri in tema di pubblicità ingannevole e comparative di cui al d. lgs. n. 145 del 2007346.

Si affiancano, peraltro, agli ulteriori strumenti di controllo a tutela del consumatore previsti dal d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in materia di discriminazioni nell’accesso ai servizi, dal d. lgs. 24 marzo 2012, n. 27, sul rispetto dei termini di pagamento per l’acquisto dei prodotti agricoli deteriorabili, ecc.

La norma di riferimento in tema di controllo delle clausole abusive è l’art. 37 bis c. cons., oltre al regolamento che è stato conseguentemente adottato (da ultimo la deliberazione AGCM 8 agosto 2012, n. 23788, che ha modificato il regolamento n. 17589 del 15 novembre 2007)347, di cui è opportuno descrivere le linee essenziali.

Quello in considerazione è un procedimento amministrativo che può aprirsi d’ufficio o su denuncia del singolo interessato, ma che poi si caratterizza per l’assenza di contraddittorio con questi ultimi: l’AGCM, in questa fase, è chiamata a valutare se sussistano i presupposti per procedere all’istruttoria. Esso può concludersi anticipatamente proprio in questa fase, qualora il professionista, a seguito della c.d. warning letter, si faccia parte diligente della rimozione ovvero della modifica delle clausole indicate dal soggetto pubblico. Sciolto positivamente il primo nodo, l’istruttoria prevede l’audizione delle associazioni di categoria dei consumatori rappresentative a livello nazionale, la

346 Sulle prerogative affidate all’Autorità sin dalla sua istituzione si veda F.MACARIO, Autorità indipedenti, regolazione del mercato e controllo di vessatorietà delle condizioni contrattuali, in Riv. dir. priv., 2003, II, 295 ss.

347 Su cui si veda specialmente E. BATTELLI, L’intervento dell’Autorità antitrust, cit., 207 ss.; E.

MINERVINI, La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti del consumatore, in

Nuove leg. civ. comm., 2012, III, 563 ss.; V.PANDOLFINI, La tutela amministrativa dei consumatori e le

clausole vessatorie, in Corr. giur., 2012, VS, 47 ss.; T.RUMI, Il controllo amministrativo delle clausole

consultazione delle Camere di commercio e, in potenza, di altre autorità di regolazione, mentre non è previsto alcun dialogo con il singolo consumatore, che infatti può liberamente rivolgersi al giudice ordinario anche in pendenza della procedura.

Il procedimento si conclude eventualmente con il mero accertamento - condotto a livello astratto348, come avviene nel caso dell’azione inibitoria di cui all’art. 37 c. cons. - dell’abusività della clausola, anche se meramente raccomandata349, Oltre alla sanzione pecuniaria può però essere ordinata la ben più dissuasiva misura della pubblicazione del provvedimento dell’Autorità, a spese dell’operatore, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Autorità e sul sito internet del professionista, ovvero con ogni altro strumento ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori. In caso di mancata ottemperanza è prevista un’ulteriore sanzione amministrativa da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

Alle imprese è data peraltro la possibilità di interpellare preventivamente l’Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare (si veda anche il regolamento n. 23788 dell’ 8 agosto 2012), con il chiaro intento di allontanare il rischio della sanzione amministrativa e della pubblicazione del provvedimento350, e questa ha l’obbligo di pronunciarsi entro il termine di centoventi giorni dall’interpello, salvo che le informazioni risultino gravemente inesatte, incomplete e non veritiere.

Il superamento del vaglio dell’Autorità - che è di nuovo un controllo astratto e non prevede il coinvolgimento dei controinteressati - impedisce alla stessa di dichiarare la vessatorietà della clausola in un secondo momento, pur restando

348 E.BATTELLI, L’intervento, cit., 214. 349 E.BATTELLI, L’intervento, cit., 215.

ferma la responsabilità del professionista nei confronti del consumatore.

La norma di riferimento in materia di pratiche commerciali scorrette (ma anche in materia di contratti di multiproprietà e di contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e per quelli di rivendita e scambio, in forza dell’art. 79 c. cons.) è invece l’art. 27 c. cons., rubricato “Tutela amministrativa e

giurisdizionale” e del conseguentemente regolamento sull’istruttoria

procedimentale, già citato.

La competenza dell’AGCM è esclusiva, anche se questa è chiamata ad acquisire il parere dell’Autorità di regolazione del settore in cui opera l’autore della pratica scorretta.

L’Autorità, ancora una volta, avvia il procedimento d’ufficio o su istanza del soggetto o dell’organizzazione interessati e dell’avvio istruttoria è data notizia ai privati.

L’AGCM si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi previsti dal regolamento 2006/2004/CE e inoltre dei poteri della Guardia di Finanza, ma può comunque chiedere informazioni a privati o enti.

Nel corso del procedimento l’Autorità, come anticipato, può disporre la sospensione delle pratiche scorrette quando vi sia particolare urgenza.

Il procedimento può in questo caso concludersi con la decisione di inibire le pratiche commerciali e di rimuoverne gli effetti ovvero, qualora la pratica non sia stata ancora portata all’attenzione del pubblico, di vietarne la diffusione. In caso di inottemperanza senza giustificato motivo, l’Autorità applica una sanzione da 5.000,00 a 50.000,00 euro, ma può anche disporre, in caso di violazione reiterata, la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

La pubblicità del provvedimento deve essere data a mezzo della stampa, per via radiofonica o televisiva, casi nei quali deve essere preventivamente sentita

l’Autorità Garante delle comunicazioni.

L’accertamento dell’infrazione - ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale - può essere evitato nel caso in cui il professionista assuma l’impegno di cessare la pratica scorretta o di modificarla. In definitiva gli strumenti passati in rassegna risultano ancora una volta deputati a proteggere gli interessi di un numero indefinito di consumatori (non solo, ad esempio, attraverso la decisione inibitoria, ma anche attraverso la mera minaccia della sanzione pecuniaria e pubblicitaria) e contemporaneamente costituiscono le premesse per la soddisfazione delle pretese dei singoli, che d’altra parte possono determinare l’avvio del procedimento.

8) La tutela in via “indiretta” degli interessi collettivi dei consumatori, con

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