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La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma la polimorfia delle situazioni soggettive tutelate

LA PROGRESSIVA EMERSIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATOR

2) La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma la polimorfia delle situazioni soggettive tutelate

Le pronunce della Corte di Giustizia che abbiamo selezionato e che passeremo rapidamente in rassegna, riguardanti tutte l’inserimento di clausole vessatorie in contratto, confermeranno la stretta connessione tra le diverse posizioni soggettive coinvolte, ma anche la difficoltà dell’interprete di ricondurre al sistema i diversi indici normativi presenti a livello comunitario, considerando che il profilo della tutela, come detto, risulta preponderante e che non è infatti preminente interesse delle istituzioni comunitarie assumere posizioni dogmatiche principali.

La pronuncia della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2002276, resa nella causa n. 372/99, Commissione c- Italia, concernente l’inadempimento dell’Italia agli obblighi di attuazione della direttiva 93/13 e in particolare dell’art. 7 della direttiva, che come visto permise alle associazioni dei consumatori di agire con l’azione inibitoria anche rispetto alla mera raccomandazione dell’uso di clausole abusive. La Corte ritenne inadempiente il nostro Paese sulla base della considerazione della natura preventiva, della finalità dissuasiva dell’azione inibitoria e dell’indipendenza della stessa rispetto a qualsiasi giudizio individuale, facendo dunque emergere la dimensione tradizionale, per così dire, degli interessi sovraindividuali277.

276 In Foro it., 2002, IV, 317 ss., su cui si veda V.CARBONE, Contestazione della CE per l’applicazione della direttiva sulle clausole abusive: si apre una querelle, in Corr. giur., 1998, 844 ss.; ID., Giudizio

negativo dalla CE sul non corretto recepimento della direttiva n. 93/13, in Corr. giur., 1999, VI, 515 ss.;

ID., La Corte CE condanna l’Italia: l’art. 1469 sexies non tutela il consumatore se la clausola abusiva è

raccomandata ma non utilizzata, in Corr. giur., 2002, III, 299 ss.; ID., La risposta italiana alla

contestazioni comunitarie sull’applicazione della direttiva sulle clausole abusive, in Corr. giur., 1998, X,

980 ss.

277 Si veda il punto 15 della motivazione: “La natura preventiva e la finalità dissuasiva delle azioni che devono essere attuate, nonché la loro indipendenza nei confronti di qualsiasi conflitto individuale concreto, implicano, come ha ammesso la Corte, che dette azioni possano essere esercitate anche quando le clausole

Merita poi una menzione la sentenza della CGUE, 26 aprile 2012, in C-427/10278, c.d. sentenza Invitel - come anche le conclusioni depositate dall’Avvocato generale, che si segnalano per l’ampio excursus riservato alle forme di tutela collettiva nel panorama europeo - che costituisce, anzi, la pronuncia di maggior interesse nel panorama giurisprudenziale comunitario. La questione che era stata posta alla Corte, all’interno di un giudizio promosso da un consumatore per far dichiarare l’abusività di una clausola che prevedeva la fatturazione di costi non pattuiti inizialmente, era dunque se l’art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CE potesse essere interpretato nel senso che - nel caso in cui fosse stato promosso un ricorso nell’interesse collettivo dei consumatori ed esso fosse sfociato in una condanna dalla quale avrebbero potuto trarre beneficio consumatori, anche se che non fossero stati parte del giudizio, come previsto dal diritto nazionale - tale clausola abusiva, non avrebbe vincolato alcuno dei consumatori interessati né, per l’avvenire, alcun altro consumatore e che l’organo giurisdizionale avrebbe dovuto trarne d’ufficio le relative conseguenze secondo il diritto nazionale.

Come anche le sentenze che esamineremo tra poco, la Corte procedette dall’idea di inferiorità del consumatore per osservare che la finalità dell’azione inibitoria è proprio quella di porre un rimedio a tale condizione e di prevenire o di dissuadere il professionista dall’apposizione di clausole abusive e conclude nel senso della piena conformità agli obiettivi dell’Unione e, per che quel più

di cui sia invocata l’illiceità non siano state inserite in un contratto determinato, ma soltanto raccomandate da professionisti e da loro associazioni”.

278 In Foro it., 2013, II, 170 ss., su cui si veda il dettagliato commento di A.FACHECHI, Azione inibitoria collettiva ed efficacia ultra partes del giudicato, in Giusto proc. civ., 2014, IV, 785 ss., la quale

parla (794-795) di respiro superindividuale degli interessi protetti, spiegando che “l’inibitoria

collettiva è volta a garantire non soltanto l’interesse dei singoli contraenti alla correttezza nei rapporti economici, ma anche quello, generale, al corretto svolgimento dell’attività d’impresa e al libero svolgersi della concorrenza e involve, perciò, anche le istanze dei professionisti”.

interessa riscontra ancora una volta l’intersezione tra le sfumate situazioni soggettive azionate dall’ente e le posizioni individuali279.

La sentenza della CGUE, 5 dicembre 2013, in C-413/12280, c.d. Asociacion de

Consumidores de Castilla y Leon, merita un cenno soltanto in quanto utile a

confermare un altro profilo, ovvero che l’attribuzione alle associazioni della legittimazione attiva dovrebbe essere preferita a quella individuale del consumatore, di cui infatti viene riaffermata la connaturale debolezza.

La pronuncia riguarda la conformità al diritto dell’Unione della norma interna che attribuiva il foro esclusivo al giudice del luogo di domicilio del professionista convenuto e la Corte - del tutto conformemente, tra l’altro, alle conclusioni dell’Avvocato generale - non ravvisò alcun contrasto con il principio di effettività e di equivalenza proprio sul presupposto che le associazioni non possono essere equiparate al consumatore, anche in forza dei peculiari strumenti processuali messi a loro disposizione.

Da ultimo merita qualche osservazione la sentenza del 14 aprile 2016, c.d. Jorge

Sales Sinués281, relativa a un’azione collettiva avviata da un ente rappresentativo per far cessare l’uso delle clausole di tasso minimo nei contratti di mutuo, scaturita dalla domanda pregiudiziale avanzata da un giudice spagnolo rispetto alla normativa nazionale che imponeva di sospendere il giudizio individuale fino alla definizione del giudizio collettivo, che infatti avrebbe prodotto effetti di giudicato sul secondo.

279 Si legge ad esempio in motivazione: “L’attuazione effettiva di tale obiettivo esige, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che le clausole delle condizioni generali dei contratti stipulati con consumatori dichiarate abusive nell’ambito di un’azione inibitoria promossa avverso il professionista di cui trattasi, quale quella di cui al procedimento principale, non vincolino né i consumatori che siano parti nel procedimento inibitorio né quelli che abbiano stipulato con il professionista un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali”.

280 In Foro it., 2014, I, 1 ss.

D’interesse, ancor prima, la precisazione che l’associazione dei consumatori che agisce in via inibitoria non si trova in posizione di inferiorità rispetto al professionista che appone una clausola sospettata di abusività, come d’altra parte confermato dal fatto che la direttiva n. 98/27 CE e poi la direttiva n. 2009/22/UE hanno preteso che sia competente il giudice del domicilio del convenuto; come anche quella che la finalità dell’azione inibitoria collettiva è preventiva e dissuasiva e che la loro indipendenza dai conflitti individuali implica che le azioni inibitorie possano essere esperite quando le clausole non siano inserite in contratti determinati.

Ciò non toglie, venendo alla risposta fornita della Corte, che il principio di effettività sia violato laddove il giudizio sia sospeso e il singolo sia dunque interessato dall’effetto di giudicato senza poter difendersi in alcun modo.

Giunge comunque, nel frattempo, l’ennesima conferma che la posizione del singolo ne risulta ancora una volta implicata e che gli interessi collettivi, mentre possono essere totalmente indipendenti dai giudizi individuali, come nel caso della mera raccomandazione dell’uso di clausole abusive da parte del professionista, sono talvolta strettamente connessi ai medesimi e producono sugli stessi effetti diretti.

3) La tutela collettiva in Italia: attuazione della normativa comunitaria ed

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