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Le soluzioni offerte dalla giurisprudenza penale a proposito della costituzione di parte civile degli enti esponenzial

Indicazioni utili sulla natura degli interessi collettivi e sulla loro tutelabilità provennero anche dalla giurisprudenza penale, che inizialmente affrontò la tematica, se possibile, con slancio anche maggiore.

La magistratura penale, a partire dagli anni ’70, prese dunque atto della frattura che era andata creandosi tra un codice di procedura penale (il codice Rocco del 1930) che aveva rigettato ogni proposta di estendere l’azione penale anche alle associazioni legalmente riconosciute e ammesso soltanto, ma con molti limiti, la costituzione di parte civile136, e il disegno pluralistico della Costituzione.

135 A proposito della possibilità di impugnativa del WWF rispetto ai provvedimenti di caccia:

Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 1982, n. 407, in Foro it., 1983, I, 136 ss.; Tar Umbria, 7 ottobre 1986; Tar Emilia, 10 dicembre 1986, in www.dejure.it; con riguardo alla nota vicende delle associazioni di utenti telefonici contro le tariffe SIP si veda Tar. Lazio, 4 ottobre 1980, in www.dejure.it.

136 Riferimenti giurisprudenziale in A.DE VITA, La tutela degli interessi diffusi nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, III, 838 ss. Si veda anche M. G. AIMONETTO, Orientamenti

giurisprudenziali in tema di rapporti tra interessi diffusi e costituzione di parte civile, in Giur. it., 1982,

La via prescelta fu proprio quella dell’ampliamento delle maglie della nozione di parte civile, nella quale furono infatti accolti i sindacati e le associazioni ambientaliste rispetto ai processi penali in materia di lavoro (prima nei processi per comportamento antisindacale, poi in quelli per inosservanza delle norme infortunistiche) e a quelli per disastri ambientali, ma anche, per ricordare un noto itinerario giurisprudenziale, le associazioni femministe rispetto ai processi per violenza carnale e per licenziamenti dovuti a discriminazione sessuale137. Quella operata dai giudici del emerito, e che infatti fu poi censurata in sede di legittimità, fu evidentemente una forzatura del sistema - come d’altronde fu a più riprese confermato dal fatto che le stesse associazioni costituite si limitavano a domandare risarcimenti simbolici - volta a rafforzare la repressione penale e a dare voce a istanze che altrimenti sarebbero state prive di interlocutori istituzionali. Più precisamente, fu rivisitata la nozione di persona danneggiata

popolare all’amministrazione della giustizia, in Riv. pen., 1978, I-II, 435; F.BRICOLA, Partecipazione e

giustizia penale. Le azioni a tutela degli interessi collettivi, in Quest. crim., 1976, I, 46 ss.; E.FORTUNA,

La tutela degli interessi diffusi nel processo penale, in Giur. mer., 1979, III, 804 ss.; A.IACOBONI,

Costituzione di parte civile degli enti collettivi e postille in tema di lesione degli interessi superindividuali, alla luce di un decennio di giurisprudenza, in Foro it., 1982, II, 185 ss.; G.ICHINO, Brevi note su

sindacato e costituzione di parte civile, 1982, IV, 525 ss.; ID., Costituzione di parte civile di associazioni e

sindacati nel processo penale, in Riv. giur. lav., 1977, IV, 678 ss.; ID., La parte civile nel processo penale.

La legittimazione, Padova, 1989, 90 ss.; G.LUCCIOLI, Sulla costituzione di parte civile delle associazioni

in difesa dei diritti delle donne nei processi di violenza carnale, in Cass. pen., 1979, VII-VIII, 1015 ss.; S.

MACCIONI, La tutela degli interessi diffusi nel processo penale, in Dir. pen. proc., 1999, I, 96 ss.; G.

MARCONI, La tutela degli interessi collettivi in ambito penale, in Riv. trim. dir. proc. pen., 1979, III, 1052

ss.; A.POSTIGLIONE, Il comune nel processo penale a tutela di interessi collettivi, in Riv. pen., 1978, XI- XII, 960 ss.; ID., La presenza dei comuni nei processi per reati urbanistici a difesa degli interessi collettivi, in Giust. pen., 1979, XII, 696 ss.; ID., La presenza del comitato di quartiere nei processi per reati

ambientali, in Giur. mer., 1980, IV-V, 865 ss.; F.SGUBBI, Tutela penale degli interessi diffusi, in Quest.

crim., 1975, III, 439 ss.; C.SMURAGLIA, La legittimazione dell’associazione sindacale nel procedimento

penale, in Riv. giur. lav., 1974, I, 40 ss.; ID., Le parti sociali e il processo del lavoro: i sindacati, in Mass.

giur. lav., 1977, 696 ss.; N.TROCKER, Gli interessi diffusi nell’opera della giurisprudenza, cit., 1140 ss.;

L.ZANUTTIGH, Legittimazione e danno nella costituzione di parte civile degli enti esponenziali, in AA.

VV., Studi in onore di onore di Liebman, IV, 1979, 2743 ss.

137 Possono assumersi come emblema di tale filone giurisprudenziale le pronunce di merito che

ammettono la costituzione di parte civile delle associazioni femministe, ad esempio Trib. Trieste, 24 maggio 1979, Trib. Potenza, 7 luglio 1982, Pretura Rho, 31 maggio 1979, in www.dejure.it.

dal reato di cui all’art. 22 del codice di procedura penale allora vigente e i tre ostacoli tradizionalmente frapposti, ovvero la necessità di essere riconosciuti come persone giuridiche, la sussistenza di un danno di natura meramente patrimoniale e, prima di tutto, la violazione del diritto soggettivo. Ancor prima furono operate ricostruzioni quantomeno discutibili del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Gli argomenti utilizzati furono principalmente quello dello scopo statutario, spesso rafforzato da riferimenti alla Costituzione - a seconda dei casi agli artt. 9, 32, 41 e 42 - ovvero l’esistenza del riconoscimento governativo.

Le incongruenze di tale giurisprudenza furono peraltro evidenti, come anticipato, nel momento in cui essa si trovò a determinare il quantum del risarcimento, che infatti non poté che essere riferito direttamente alle prerogative dell’ente: si fece così riferimento all’impossibilità dello stesso di conseguire i propri fini statutari, alla diminuzione del prestigio, all’impedimento all’esercizio dei diritti della personalità del soggetto giuridico. Sotto il profilo del danno risarcibile si parlò, ovviamente, soltanto di danno morale, l’unico che in quel momento si riteneva costituire la categoria del danno non patrimoniale; quando invece si risarcì anche il danno patrimoniale, si fece prevalentemente riferimento alle spese sostenute dall’ente.

La Cassazione, come detto, assunse una posizione più restrittiva, escludendo gli enti esponenziali dalla possibilità di costituirsi parte civile siccome privi della titolarità di interessi lesi dal reato.

Le linee davvero essenziali del percorso della giurisprudenza penale servono per lo più, dunque, a prendere atto della motivazione ideologica che ha orientato molti studiosi del tempo intorno al tema degli interessi sovraindividuali, mentre non furono propri dello stesso particolari approfondimenti sulla riferibilità del danno ai singoli individui del gruppo. Nel

percorso che portò all’emanazione del nuovo codice di procedura penale si sarebbe però infine preso atto della necessità di equilibrare il sistema e fu dunque previsto - sulla scia delle scelte compiute in altri ordinamenti138 - che anche gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato avrebbero potuto esercitare in giudizio i diritti della persona offesa (art. 91 c.p.p.), a condizione che non avessero perseguito finalità di lucro, che le finalità di tutela degli interessi lesi dal reato fossero state riconosciute dalla legge e che l’azione in giudizio avesse ottenuto il consenso della persona offesa (art. 92 c.p.p.)139.

La giurisprudenza, nel frattempo, non tardò a confermare la possibilità di costituirsi parte civile degli enti esponenziali, anche se non iscritti negli appositi registri, ove previsto140.

6) Il contributo della magistratura civile: il diritto soggettivo all’ambiente

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