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Gli indici normativi confermano la varietà delle situazioni soggettive protette dall’azione inibitoria In particolare la possibilità di adottare misure

LE AZIONI INIBITORIE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATOR

3) Gli indici normativi confermano la varietà delle situazioni soggettive protette dall’azione inibitoria In particolare la possibilità di adottare misure

idonee ad eliminare o correggere le violazioni accertate.

Si tratta, a questo punto, di porre nuovamente l’accento sulla natura delle situazioni soggettive coinvolte nell’azione inibitoria collettiva in materia consumeristica alla luce della tripartizione proposta, dopo aver ricordato che nel secondo capitolo della presente trattazione è già emersa la parziale presa di coscienza del legislatore in ordine all’intreccio tra le situazioni soggettive di rilievo superindividuale e i diritti soggettivi propri del singolo individuo.

Orbene, non vi è dubbio che l’espressione “interessi collettivi” dei consumatori e

413 Peraltro indipendentemente dal danno che possa essere stato causato nel frattempo: sul punto

I.PAGNI, Azione inibitoria, cit., 1816-1817.

414 La funzione deterrente è assolta, a ben vedere, dal solo fatto che l’azione sia presente nel

sistema: si dà ai consumatori una voce che altrimenti non avrebbero (così anche CGUE,

Commissione c. Italia del 24 gennaio 2002 e sentenza c.d. Invitel, già esaminate).

415 G.CHINÈ, Legittimazione ad agire, cit., 52, che parla, testualmente, di funzione risarcitoria e

degli utenti contenuta negli artt. 139 e 140 c. cons. e, precedentemente, negli artt. 1 e 3 della l. 30 luglio 1998, n. 281, alluda innanzitutto a situazioni soggettive a rilievo sovraindividuale, di cui nessun individuo possa dirsi effettivamente titolare e corrispondenti, nella sostanza, allo schema immaginato dalla dottrina e della giurisprudenza degli anni ’70 rispetto alla materia ambientale. Come più volte osservato, tale posizione può essere facilmente rappresentata evocando l’interesse - appunto, un mero interesse, non ulteriormente qualificato - alla rimozione delle clausole abusive meramente raccomandate416, ovvero le funzioni proprie dell’azione inibitoria, che infatti si è detto (nel paragrafo precedente, ma anche esaminando la normativa comunitaria) svolgere un effetto dissuasivo anche verso i professionisti non coinvolti.

Se è vero, come osservato nel secondo capitolo, che l’interesse collettivo è in grado anche di ricomprendere, in taluni casi, soprattutto nella materia consumeristica, i diritti soggettivi dei singoli consumatori (gli interessi a non “contaminare” il mercato con l’apposizione di clausole vessatorie a fianco dei diritti di chi abbia già stipulato un contratto), o comunque di intersecarsi con quelli, tale schema sembrerebbe pienamente confermato dall’art. 140 c. cons., ove due diverse proposizioni - oltre, ovviamente, a quella che evoca espressamente i “diritti fondamentali” dei consumatori - alludono espressamente agli effetti della decisione collettiva sulla sfera personale degli interessati.

Una prima prova è dunque fornita dalla previsione dell’art. 140, 1° co., c. cons., secondo cui il giudice ha la possibilità di adottare - tra l’altro, secondo alcun

416 M.BOVE, L’oggetto del processo collettivo, cit., 841 ss., ritiene che le azioni inibitorie in questione

riguardino sempre generici interessi sovraindividuali e, conseguentemente, che senza una norma autorizzativa non ci sarebbe possibilità di azione. In giurisprudenza, oltre a CGUE, sez. V, 24 gennaio 2002, n. 372, Commissione c. Italia, si veda Appello Roma, 7 maggio 2002, in

autori, anche in apposito giudizio417 - le misure idonee a correggere o eliminare le violazioni accertate, nell’interpretazione fornita da una parte consistente della giurisprudenza.

La norma, che rispetta le indicazioni provenienti dall’ordinamento comunitario sin dalla direttiva n. 98/27/CE, è stata a più riprese definita di incerto significato418, soprattutto perché non si comprenderebbe se faccia riferimento alla capacità di incidere sugli effetti materiali ovvero anche sugli effetti giuridici della violazione accertata419.

Ciò che comunque preme sottolineare è che la giurisprudenza 420, a fronte di orientamenti negativi rispetto alla capacità di incidere sulla sfera individuale (è stata ad esempio negata la legittimazione dell’ente esponenziale a domandare la condanna dell’impresa al pagamento di somme di denaro direttamente in favore dei singoli consumatori421, rigettata la richiesta di condannare un istituto di credito ad inviare ai propri clienti una missiva contenente indicazioni esplicative

417 A.D.DE SANTIS, Questioni in tema di tutela inibitoria collettiva, cit., 2800 ss.

418 In dottrina si veda specialmente I.PAGNI, Azione inibitoria, cit., 1815 ss. Si veda anche A.D.DE

SANTIS, Questioni in tema di tutela inibitoria collettiva, cit., 2800 ss., commentando Trib. Roma, 23

maggio 2008 e Trib. Roma, 30 aprile 2008, entrambe in Foro it., 2008, IX, 2674 ss.

419 Per tale distinzione si veda I.PAGNI, Tutela individuale e tutela collettiva, cit., 151, la quale rileva

che all’eliminazione degli effetti giuridici fanno riferimento anche l’art. 2599 c.c., in tema di concorrenza sleale, e l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori: “Se guardiamo all’art. 2599 c.c. in tema di

sanzioni contro gli atti di concorrenza sleale, si ha tutela restitutoria quando il contenuto del provvedimento dato dal giudice al fine di eliminare gli effetti della lesione concerna la rimozione e o la distruzione delle cose atte a realizzare la concorrenza; e ancora, ex art. 28 St. lav., si avrà tutela restitutoria quando venga disposta la reintegrazione nel posto di lavoro proprio sul terreno di eliminazione degli effetti dell’atto lesivo”; A.PALMIERI, La tutela collettiva, cit., 44; F.SANTANGELI, Le lacune della

nuova azione, cit., 9.

420 Trib. Milano, 21 dicembre 2009, in Foro it., 2010, V, 1627 ss.; Trib. Roma 17 aprile 2009, in Foro it., 2009, XII, 3513 ss.; Trib. Roma, 14 gennaio 2009, in Foro it., 2009, XII, 3514 ss.; Trib. Roma, 23

maggio 2008, in Foro it., 2008, X, 2475 ss., con nota di C.FIORIO, Le azioni a tutela degli interessi

collettivi, cit., 12 ss.; Trib. Palermo, 26 ottobre 2007, in www.dejure.it; Trib. Palermo, 29 maggio

2006, in Foro it., 2006, IX, 2542 ss.; Trib. Milano, 15 settembre 2004, in Foro it., 2004, XII, 3481 ss.

Contra Trib. Torino, sez. II, 19 febbraio 2003, in Giur. it., 2003, V, 950 ss. Riferimenti anche in I.

PAGNI, Azione inibitoria, cit., 1822-1823; F.SANTANGELI, Le lacune della nuova azione, cit., 9.

421 Cass., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17351, in Foro it., 2012, IX, 2304 ss., commentata da R.

in ordine alla vessatorietà della clausola citata e il carattere illecito dei comportamenti422, ovvero respinta la richiesta di rimborso delle somme versate dai correntisti in forza della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi423), in altri casi ha ammesso che il singolo possa ottenere tutela diretta, anche se parziale, attraverso la pronuncia inibitoria: è stato così ordinato ad un istituto di credito, che aveva provveduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi, di non rifiutare, in futuro, di restituire le somme richieste dai clienti a titolo di pagamento indebito degli interessi anatocistici; è stato ordinato ad una compagnia telefonica di inviare comunicazioni scritte ai contraenti per informarli del diritto a richiedere la restituzione dei canoni versati indebitamente424; di inviare ai proprietari di alcuni veicoli, che presentavano infiltrazioni di gas di scarico nell’abitacolo, una comunicazione contenente l’impegno della casa automobilistica a porre rimedio al difetto delle autovetture425; ovvero, peraltro in via di urgenza, di restituire somme indebitamente percepite ai singoli consumatori426. Posizione, quest’ultima, tra l’altro recentemente fatta propria anche dalla sezione I della Corte di Cassazione, s. 24 maggio 2016, n. 10713427, laddove questa afferma che, seppure a tutela di un interesse definito comune, l’ente esponenziale è legittimato a proporre “tutte quelle domande che siano volte ad eliminare gli effetti delle violazioni in

danno degli utenti medesimi e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, sicché può

422 Trib. Palermo, 28 febbraio 2008, in Foro it., 2008, X, 2475 ss., con nota di C.FIORIO, Le azioni a tutela degli interessi collettivi, cit., 12 ss.

423 Trib. Palermo, 22 giugno 2006, in Banca borsa tit. cred., 2008, III, 367 ss., secondo cui tale

possibilità “è da escludere sulla base dell’attuale disciplina legislativa dell’azione collettiva”.

424 Trib. Torino, 20 novembre 2006, in Danno e resp., 2007, X, 1139 ss.

425 Trib. Torino, 17 maggio 2002, in www.dejure.it, ma in seguito annullata da App. Torino, 1°

marzo 2005, ancora in www.dejure.it.

426 Trib. Roma, 30 aprile 2008, in Foro it., 2008, IX, 2679 ss. 427 Consultabile in www.dejure.it.

formulare richieste tese ad ottenere una pronuncia di accertamento di ogni questione che, a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali, sia idonea ad agevolare le iniziative dei singoli consumatori, sollevandoli dai relativi oneri e rischi ”428.

Anche a prescindere dalle posizioni assunte dalla giurisprudenza, la normativa evocata ha il merito di confermare ulteriormente il fatto che far valere in giudizio gli interessi di una comunità non ben definita di individui significa innanzitutto far valere la tensione del singolo rispetto al bene oggetto dell’aspirazione, tensione che talvolta può dar vita a un vero e proprio diritto soggettivo429.

Sia ora detto per inciso, visto che ne parleremo tra poco con maggiore attenzione, che quanto appena detto fa sorgere contemporaneamente la questione del coordinamento con l’azione individuale volta a ottenere il ristoro del danno individuale, come anche quella della possibilità di predisporre strumenti di raccordo con l’azione collettiva risarcitoria di cui all’art. 140 bis c. cons.

La seconda prova della presa di coscienza del legislatore della vocazione dell’azione inibitoria a proteggere anche i diritti individuali è fornita dal 9° co. dell’art. 140 c. cons., laddove sono espressamente fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza e ove soprattutto si afferma che non vi è alcuna preclusione all’esercizio dell’azione individuale. La norma, che può essere riferita anche alla contemporanea pendenza di altre azioni collettive, evoca però, prima di tutto, il confronto con i diritti azionati dai singoli, gli unici ad essere espressamente richiamati, del cui coinvolgimento si prende quindi pienamente

428 Ove si legge, con riferimento all’ordine inibitorio, rivolto a un istituto di credito, di continuare

a rifiutarsi di restituire alla clientela le somme indebitamente percepite in applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

429 Così anche, a mero titolo esemplificativo, C.PONCIBÒ, Le azioni di interesse collettivo per la tutela dei consumatori, cit.

atto, ma di cui anche si dice, dando fedele seguito alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza comunitaria430, che non è esclusa la possibilità che siano fatti oggetto di autonomo giudizio.

Seguendo lo schema delineato nel primo e nel secondo capitolo, è poi dovere dell’interprete domandarsi se l’azione inibitoria possa veicolare anche i diritti soggettivi individuali che si proiettano verso un bene inappropriabile.

Sennonché la risposta è a nostro avviso positiva: anche se formalmente ci troviamo al di fuori del perimetro dell’interesse collettivo, che di per sé descrive la debole tensione tra individui e un bene, la conclusione positiva deriva, oltre che dalle enunciazioni di diritti contenute nell’art. 2 c. cons., soprattutto dal 1° co. della medesima norma, che esprime la volontà ordinamentale di assumere la tutela dei diritti dei consumatori come obiettivo di tutela, a prescindere da un inquadramento formale puntuale: “Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli

interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni”.

In sintesi, mentre il coinvolgimento dei diritti soggettivi individuali è prima di tutto un effetto, per così dire, naturale rispetto a quello degli interessi collettivi, tanto da poter essere in ogni caso rappresentato come una frazione di questi ultimi, l’estensione qui deve operare per risolvere la condizione di debolezza strutturale del singolo, che il legislatore ha dimostrato di voler tutelare.

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