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Il problema della legittimazione ad agire in via inibitoria

LE AZIONI INIBITORIE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATOR

4) Il problema della legittimazione ad agire in via inibitoria

Quanto appena detto in punto di situazioni soggettive ha immediate

conseguenze sull’individuazione dei soggetti legittimati ad agire ai sensi dell’art. 140 c. cons.

Se dunque è vero, come si è cercato di dimostrare, che la norma riguarda innanzitutto gli interessi di mero fatto, i quali talvolta - più spesso nella materia consumeristica - coinvolgono anche le posizioni individuali dei singoli individui, a ciò consegue che la legittimazione non può che essere riservata agli enti, pubblici e privati, espressamente autorizzati dal legislatore, ovvero alle Camere di commercio e alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori (ma anche dei professionisti) iscritte nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico (o, secondo un certo orientamento giurisprudenziale 431 , comunque rappresentative), salva ovviamente la possibilità dei singoli di agire a tutela della posizione individuale.

La riconduzione agli interessi collettivi tutelati dall’art. 140 c. cons. dei diritti soggettivi proiettati verso beni insuscettibili di appropriazione individuale non sembrerebbe legittimare l’estensione della legittimazione, proprio perché ciò significherebbe fuoriuscire dall’area delimitata dal legislatore. In altre parole, in tal modo non si farebbero più valere gli interessi di mero fatto propri di una comunità più o meno definita e i diritti soggettivi individuali che fossero incidentalmente coinvolti, ma anche la somma - ed ecco il punto, soltanto la somma - di diritti soggettivi relativi a un bene a rilevanza comune. Gli interessi, in definitiva, per evocare una delle immagini proposte nel primo capitolo, avrebbero non soltanto trovato un portatore, ma un vero e proprio titolare. Sennonché, come già detto, è proprio l’esigenza materiale di tutela di un soggetto debole - non più dunque, come agli inizi, quella di tutelare interessi

431 Trib. Roma, 23 maggio 2008, in Foro it., 2008, X, 2475 ss. In dottrina si veda C.PONCIBÒ, Le azioni di interesse collettivo per la tutela dei consumatori, cit.

431 Ben rappresentato da Trib. Torino, 12 aprile 2001, in Giur. it., 2001, III, 505 ss.; Trib. Roma, 21

privi di titolare -, unita alla (a nostro avviso) chiara assunzione del compito di tutela delle situazioni soggettive comuni a una pluralità di consumatori (e non meramente individuali) che dovrebbe condurre a confermare la legittimazione attiva degli enti indicati432.

Si tratta soltanto, dunque, di avere consapevolezza dell’operazione compiuta, anche se si è al di fuori, per così dire, dello spazio generalmente riservato agli interessi collettivi.

Ciò che preme ribadire, però, è che la ricostruzione sostanziale proposta e dunque l’eventuale riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai singoli (tra l’altro già riconosciuta da autorevoli studiosi anche con riferimento all’inibitoria di cui all’art. 37 c. cons. 433), postula anche il riconoscimento del relativo diritto di azione e fa inoltre sorgere la questione dell’estensione ai singoli della legittimazione ad agire con l’inibitoria collettiva.

Orbene, se si presta nuovamente attenzione al fatto che lo strumento di tutela in esame è stato predisposto dal legislatore a fronte di peculiari situazioni soggettive, cosicché sono queste che illuminano il senso della norma, e se si presta attenzione al fatto che è stato da tempo chiarito dalla dottrina processualistica che l’art. 24 Cost.434 permette, ed anzi impone, di ampliare la schiera dei legittimati attivi, come anche gli strumenti di tutela, ne consegue logicamente che anche il singolo è legittimato ad agire con lo strumento inibitorio collettivo.

È fatto ovviamente salvo quanto già detto sulla possibilità, de iure condendo, di continuare a riservare tale azione agli enti rappresentativi, per ragioni di

432 Soluzione ritenuta possibile, ad esempio, anche dal Professor De Santis ed espressa in

occasione dei lavori preparatori relativi alla proposta di legge n. 1335/C.

433 Con riferimento all’art. 1469 sexies c.c.: M.TARUFFO, Modelli di tutela giurisdizionale, cit., 53 ss.,

che ritiene priva di ragione la limitazione.

434 Fondamentali, in proposito, gli studi di Proto Pisani, il cui pensiero è ben riassunto in A.

opportunità e di effettività della tutela, anche per superare i dubbi di costituzionalità.

Senza voler approfondire gli aspetti di carattere processuale, che fuoriescono peraltro dalle nostre competenze, riteniamo necessario aggiungere soltanto che la sistemazione offerta permette anche di prospettare soluzioni in ordine all’inquadramento dell’ente, ora come mero titolare di un diritto speciale, quando sia portatore di un interesse di fatto, ora come sostituto processuale, laddove faccia valere i frammenti di rapporto obbligatorio di cui è titolare il singolo individuo435 (frammenti di rapporto obbligatorio, lo ribadiamo, le cui peculiarità potranno essere oggetto di un autonomo giudizio, come si vedrà tra poco).

L’impostazione seguita permette anche di escludere che l’associazione sia titolare di un’autonoma posizione soggettiva sostanziale, come ormai comunemente riconosciuto in dottrina e come anche affermato dalla Corte di giustizia436.

A quella stregua, infine, possono essere risolte le questioni degli interventi dell’ente437 o dell’individuo nel giudizio altrui e dunque dell’intervento volontario, della chiamata del terzo e dell’intervento iussu iudicis.

Più in particolare l’intervento individuale nel giudizio intentato dall’ente

435 M.TARUFFO, Modelli di tutela giurisdizionale, cit., 53 ss.

435 Per l’esame delle varie tesi si veda I.PAGNI, Tutela individuale e tutela collettiva, cit., 136 ss. 436 Pronuncia cd. Henkel, in Foro it., 2002, IV, 501 ss., ove si afferma che “sia che l’azione faccia seguito ad un contratto già concluso tra il commerciante ed il consumatore, sia che essa abbia carattere puramente preventivo, tendendo esclusivamente ad evitare il verificarsi di un danno futuro, l’associazione per la tutela dei consumatori, che ha assunto l’iniziativa di tale azione, non è mai direttamente parte del contratto. Essa agisce sulla base di un diritto conferitole dalla legge al fine di far inibire l’uso di clausole ritenute dal legislatore illecite nei rapporti tra un professionista ed un consumatore finale privato”. 437 Già Trib. Bari, 25 marzo 2002, in Foro it., 2002, X, 2827 ss. Si veda poi Cass., sez. III, 23 luglio

2005, n. 15535, in www.dejure.it, la quale osserva che l’art. 3 della l. 30 luglio 1998, n. 281 “a

maggior ragione” legittima l’ente collettivo ad intervenire nel giudizio individuale. Contra, ma

anteriormente all’entrata in vigore della citata legge, Cass., sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1111, in

dovrebbe essere ritenuto ammissibile in forza della parziale coincidenza della posizione fatta valere, per la quale parte - agendo l’ente, come detto, quale sostituto processuale - dovrebbero peraltro estendersi gli effetti di giudicato. Viceversa, non dovrebbe essere ritenuto ammissibile l’intervento dell’ente nel giudizio individuale, considerando che questo veicola nel giudizio meri frammenti di rapporti esaminati in astratto (ovvero a prescindere dalle peculiarità individuali) e che tali frammenti sono comuni a più individui: non vi sarebbe dunque la possibilità di immaginare la produzione di effetti del giudicato individuale su quello collettivo.

È tenendo conto di ciò che la Suprema Corte, sez. un., 16 novembre 2016, n. 23304438, sul presupposto che l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’ente nel giudizio individuale richieda l’esistenza di un interesse giuridico, non di mero fatto (non basterebbe, ad esempio, l’interesse a veder riconosciuto il ruolo di capofila dell’associazione, l’interesse a vedere riconosciuto il ruolo statutario di difensore dei diritti economici dei risparmiatori ed utenti bancari, l’interesse ad una soluzione positiva spendibile in altre analoghe controversie, l’interesse al rimborso delle spese sostenute per la gestione collettiva della lite e delle spese processuali), l’ha esclusa proprio perché l’eventuale soccombenza della parte non arrecherebbe all’ente alcun pregiudizio. Come a dire, dunque, che la posizione individuale, esaminata nelle sue peculiarità e irripetibilità, non è idonea a precludere le possibilità di azione dell’associazione e a determinare il risultato del relativo giudizio, che riguarda un insieme di meri interessi e di situazioni soggettive, esaminate, però, a un livello meramente astratto439.

Per quanto concerne, infine, la questione dell’intervento degli enti all’interno del

438 In Foro it., 2017, II, 604 ss.

439 In precedenza si veda Cass., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3323, in Resp. civ. prev., 2016, V, 1649

ss., annotata da E. BATTELLI, Intervento adesivo delle associazioni dei consumatori quali enti

giudizio intentato da altri enti440, questa dovrebbe essere risolta, ancora una volta, tenendo conto della coincidenza degli interessi tutelati.

5) L’oggetto del giudizio e del giudicato e l’estensione soggettiva della

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