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Gli interessi sovraindividuali nella giurisprudenziale nazionale

LA PROGRESSIVA EMERSIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATOR

4) Gli interessi sovraindividuali nella giurisprudenziale nazionale

Anche l’esame delle pronunce rese dai giudizi nazionali in tema di azione collettiva inibitoria, generale o concernente l’inserimento in contratto di clausole

297 Per tutti G.MANFREDI, voce Interessi diffusi, cit., 527-528, il quale richiama l’opinione espressa

da C.CUDIA, Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo, Rimini, 2012, 310: “Per

alcuni autori gli interessi in parola corrisponderebbero alle posizioni giuridiche soggettive di cui utenti e consumatori erano già titolari sulla base del diritto vigente prima dell’entrata in vigore del d. lg. n. 198 del 2009. Per altri invece il d. lg. 198, ci., avrebbe comportato la ‘giuridificazione di interessi di fatto’, perché ‘si può ritenere che proprio la previsione di un’azione di tal fatta abbia l’effetto di giuridiicazzare (tutto o una parte del)l’interesse all’efficienza amministrativa, nel senso che l’efficienza stessa (l’intero principio o solo alcuni aspetti, quelli che trovano corrispondenza in uno standard di condotta) diviene un parametro normativo positivo”.

abusive, prima e dopo l’entrata in vigore del codice del consumo, nonché in tema di azione collettiva risarcitoria, confermano la scansione prima proposta intorno alla natura degli interessi sovraindividuali. Se, infatti, da una parte continua a difettare una visione complessiva del fenomeno, emergono ugualmente con chiarezza le diverse dimensioni degli interessi collettivi.

Orbene, al modello che abbiamo in precedenza definito tradizionale - posto che con esso, specialmente rispetto al bene ambiente, si confrontarono inizialmente la dottrina e la giurisprudenza - possono essere ricondotte diverse pronunce dei tribunali del merito che hanno rigettato la richiesta di adottare misure idonee a ristorare i singoli componenti del gruppo, sul presupposto che la recente normativa, piuttosto che attribuire ad un ente la medesima legittimazione spettante al soggetto destinatario della tutela, avrebbe scelto di riconoscere agli enti la titolarità di nuovi posizione giuridiche soggettive298. Ma è anche riscontrabile nelle pronunce in cui l’azione inibitoria era diretta a impedire l’adozione di clausole vessatorie il cui uso fosse stato meramente raccomandato dal professionista e soprattutto nelle pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Due sentenze recenti, che costituiscono tra l’altro i principali arresti in materia, sembrano invece prendere atto della stretta connessione - ma anche della possibilità di distinzione - tra l’indefinita posizione sovraindividuale e i diritti soggettivi dei singoli. Orbene in Cass., sez. III, 18 agosto 2011, n. 17351299, che consegue all’azione intrapresa dal Codacons per ottenere l’inibitoria dell’uso di alcune clausole contrattuali relative alla fissazione dei premi assicurativi conseguenti ad una intesa illecita tra compagnie e il conseguente risarcimento

298 Ad esempio Trib. Palermo, 22 giugno 2006; Trib. Genova, 2 agosto 2005; Trib. Palermo, 10

gennaio 2000, tutte in www.dejure.it.

299 In Foro it., 2012, IX, 2304 ss., con nota di R.DONZELLI, La tutela collettiva dei consumatori, cit.,

del danno300, se il riferimento principale è ancora una volta all’interesse collettivo tradizionalmente inteso, ovvero a un interesse ontologicamente diverso da quello individuale e dai più ampi contorni, motivo per cui le azioni a tutela dello stesso non potrebbero essere ritenute dirette anche alla tutela dei diritti soggettivi individuali, fa poi contraddittoriamente seguito la precisazione che gli interessi collettivi sono anche, ma per l’appunto non “soltanto”, una somma di interessi individuali, “se non altro” perché le domande potrebbero investire anche contratti in corso e futuri, e viene dunque ripristinata la correlazione cui si accennava.

Analogo ragionamento caratterizza a ben vedere anche Cass., sez. I, 31 marzo 2016, n. 10713301, con riferimento alla domanda, proposta nuovamente dal Codacons, di inibire la capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti dovuti dai clienti di un istituto di credito. A proposito dei rapporti tra pronuncia inibitoria e conseguente ordine restitutorio ha osservato di nuovo la Corte di legittimità che la pronuncia inibitoria non implica il riconoscimento dei diritti dei singoli clienti, ma anche che ad essa ben possono direttamente seguire giudizi aventi ad oggetto specifici rapporti contrattuali; ma anche, nella parte finale della motivazione, esaminando il motivo in cui era prospettata l’illegittimità costituzionale degli art. 2 e 3 l. n. 281 del 1998, nella misura in cui non permetterebbero all’istituto di credito di difendersi nei successivi giudizi individuali, che la pronuncia inibitoria produce effetto solo tra le parti del giudizio, ovvero tra l’istituto di credito e la collettività dei sui clienti, ma non pregiudica il diritto dell’istituto di credito di difendersi nei successivi ed eventuali giudizi individuali promossi dai clienti.

La relazione tra interessi superindividuali e diritti dei singoli è ben sottolineata

300 Su cui vedi, innanzitutto, Cass., sez. un., 4 febbraio 2005, n. 2207, in Foro it., 2005, IV, 1014 ss. 301 Consultabile sulla banca dati www.dejure.it.

anche dalle pronunce dei giudici del merito che, contrariamente a quelle esaminate in precedenza, hanno interpretato la previsione del potere di adottare “misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate”, di cui all’art. 140 c. cons. o all’art. 3 della l. 281 del 1998, quale possibilità di incidere direttamente sulle situazioni soggettive dei singoli. Così, ad esempio, nel caso in cui, a fronte dell’adozione di una pratica commerciale scorretta, è stata ordinato al professionista di restituire ai consumatori le somme indebitamente percepite302, ovvero, a ciascuno dei clienti di un operatore telefonico che non aveva fornito il servizio promesso, l’invio di una lettera contenente la spiegazione chiara ed univoca del loro diritto alla restituzione dei canoni versati,303 ovvero ancora l’invio di una comunicazione volta a informare i clienti del comportamento scorretto dell’assicuratore, al fine esplicitato di agevolarne l’azione giudiziale304.

Il terzo e più innovativo modello, che consegue all’affermata possibilità di riconfigurare i generici interessi collettivi dei consumatori in diritti soggettivi dei singoli, è ben rappresentato dalla già citata pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 7036 del 2006305, ove è evocata l’esistenza di un “diritto di natura collettiva” proprio di ciascun interessato e l’attribuzione della legittimazione al solo ente pare sostenuta da mere ragioni di opportunità, apparendo essa “giustificata dall’esigenza di evitare che una pluralità indefinita di

interessi identici sia richiesta con un numero indeterminato di iniziative individuali

302 Trib. Roma, 30 aprile 2008, in www.dejure.it.

303 Trib. Torino, sez. I, 20 novembre 2006, n. 7375, in www.dejure.it.

304 Trib. Milano, 21 dicembre 2009, in Foro it., 2010, V, 1627 ss., con nota di A.GIUSSANI, Tutela individuale e tutela collettiva del consumatore dalle pratiche commerciali scorrette fra diritto sostanziale e processo, in Giur. it., V, 1677 ss.

305 In Foro it., 2006, VI, 1713 ss., con nota di A. DI MAJO, I diritti soggettivi, cit., 784 ss., il quale

spiega l’esclusione dell’accesso dei singoli consumatori alla tutela giudiziale col pericolo che, “trattandosi di interessi ‘seriali’, si abbia ad intasare, con migliaia di iniziative individuali, la macchina

seriali miranti agli stessi effetti, con inutile aggravio del sistema giudiziario e conseguente dispersione di una risorsa pubblica”.

In questa direzione deve poi ribadirsi il riferimento a Cass., sez. II, 16 novembre 2016, n. 23304306, in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso inibitorio proposto dell’ente esponenziale per mancanza dell’iscrizione nella lista ministeriale, ma ove è stato anche osservato che “nonostante una certa

‘evanescenza’ di alcune delle situazioni soggettive” non può essere negato al singolo

di agire “stante il disposto dell’art. 24 Cost.” e dunque che “dev’essere possibile,

stante l’atipicità dell’azione inibitoria, ammettere che consumatori e utenti possano accedere individualmente anche alla tutela giurisdizionale a carattere preventivo, pur non essendo tale tutela espressamente prevista dall’art. 3”.

Al modello degli interessi collettivi quale somma di diritti soggettivi individuali e di titolarità esclusiva del singolo vanno invece ricondotte le situazioni soggettive protette attraverso la c.d. class action, la cui prima peculiarità è data dal fatto che l’azione spetta direttamente ai singoli danneggiati e innanzitutto al soggetto che se ne dichiari portavoce. Oggi, infatti, anche se il riferimento agli interessi collettivi contenuto inizialmente nell’art. 140 bis c. cons., pur non espunto, la dottrina e la giurisprudenza non hanno più alcun dubbio sul fatto che le situazioni protette siano proprio quelle di diritto soggettivo dei singoli, come la Corte di legittimità stessa ha avuto occasione di affermare nel tracciare i confini con la class action pubblicistica di cui al d.lgs. n. 198 del 2009 (mentre, infatti, quest’ultima “è funzionale al conseguimento di un risultato che giovi,

indistintamente, a tutti i contitolari dell’interesse diffuso al rispristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa ovvero della corretta erogazione del servizio”, l’azione di classe prevista dal codice del consumo “postula l’esercizio del

diritto individuale, oggetto di trasposizione in capo a ciascun titolare singolarmente identificato”307), e come comunque confermato, in prima battuta, dalle numerose pronunce che hanno dichiarato inammissibile tale azione per mancanza di omogeneità dei diritti e non, per l’appunto, dell’impossibilità di tutelare questi ultimi (“il preteso danno patrimoniale sarebbe condizionato da una pluralità di fattori

soggettivi ed oggettivi, ma esterni rispetto al mero dato dell’acquisto, tali da rendere necessario l’esame di situazioni eterogenee in contrasto con le ragioni alla base della trattazione congiunta dell’azione secondo il prescelto meccanismo processuale308; “l’omogeneità tra diritti individuali del proponenti e dei potenziali aderenti, accertata

nella fase di ammissibilità in cui non rilevano questioni relative alla prova del quantum, si ravvisa nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi”309; “è inammissibile l’azione

di classe esercitata per tutelare diritti individuali al risarcimento del danno reputati non omogenei perché le conseguenze dell’inadempimento di una pluralità di contratti di trasporto ferroviario, ferma restando l’identità della causa, sono diverse rispetto a ciascun consumatore”).

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