5. LA MEDIAZIONE FAMILIARE, UN PROGETTO IN VIA D
5.1. I benefici della Mediazione Familiare
L’affacciarsi nel sistema della mediazione familiare, strumento consensuale e non coercitivo per il trattamento delle dispute familiari, e l’aspirazione alla sua diffusione, sono fondamentali: non soltanto dal punto di vista della privatizzazione della materia familiare, ove “l’autonomia dei privati diviene la fonte prevalente destinata a dettare per la vita della famiglia, quando essa si svolge in condizioni di normalità ed ancora più nei momenti di rottura e di dissidio, le condizioni per raggiungere una soluzione concordata dei conflitti”117; neppure per il maggior rilievo dato all’autonomia negoziale, grazie alla quale gli accordi raggiunti sono più equi, rispettosi degli interessi dei coniugi e dunque più facili da rispettare in un secondo momento; né, infine, in considerazione della maggior tutela che tale istituto apporta al diritto alla bi-genitorialità dei figli, pur fondamentale che sia118. I vantaggi sono da considerare anche e soprattutto per quel che ci riguarda, in riferimento alla riduzione dei costi delle spese legali e dei tempi di procedimento, di separazione e divorzio.
117 RESCIGNO P., Interessi e conflitti nella famiglia: l’istituto della “mediazione
familiare”, in Giurisprudenza Italiana, 1995, 3.
118 Con l’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è stato sancito il
principio della bi-genitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a mantenere rapporti di frequentazione con ciascun genitore, in totale applicazione dei principi della Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 e nella Convenzione europea dei diritti del fanciullo assorbita dalla nostra legislazione nel 2003.
5.1.1. I vantaggi rispetto al processo giudiziario.
I benefici della mediazione emergono con evidenza dal confronto con la giustizia formale costituita, nel nostro ordinamento più che in altri, da un sistema giudiziario che rischia ormai da anni una crisi di sovraccarico. La giustizia italiana, nella quale ovviamente si annovera anche il processo civile di separazione e divorzio, può dirsi connotata da una lentezza ed inefficienza che la rendono unica tra i paesi europei.
Per quanto la vicenda di separazione e divorzio costituisca di per sé un’esperienza delicata e tutt’altro che facile da affrontare, essa ha anche la necessità di svolgersi in tempi certi, equi e compatibili con le vite di coloro che in quella vicenda sono coinvolti, compreso il minore, il cui interesse costituisce il centro, intorno a cui ruota l’evoluzione della materia. E mentre quegli stessi figli stanno a guardare, aspettando di vedere tutelato il loro diritto alla genitorialità, le cause di divorzio, tra rinvii di udienze e memorie dopo memorie, possono durare anche dieci anni, con risultati che non sempre garantiscono il rispetto degli interessi e dei diritti di ciascuna delle parti in causa. Il protrarsi dei tempi, peraltro, cambia completamente anche la natura degli strumenti processuali, e la tempistica italiana si allontana a tal punto dalla media europea che, nel nostro ordinamento, può dirsi nata una nuova situazione giuridica, quella della famiglia “in corso” di separazione e divorzio.
E allora, se il decreto 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatoria la mediazione per le controversie di natura civile e commerciale, al fine di ridurre i contenziosi giudiziari e le relative tensioni sociali, avvicinando i cittadini verso una gestione dei conflitti extragiudiziale, ci si chiede perché lo stesso non possa avvenire anche in materia familiare. E questo non significa assolutamente richiedere una totale rinuncia al controllo da parte della giurisdizione in materia familiare, ma piuttosto l’introduzione di un nuovo
strumento, consensuale e non coercitivo, che possa “restituire il conflitto alle parti”, restituendo così altrettanta tutela a situazioni che la necessitano ma che non la ottengono, a causa delle costose e limitate risorse di un sistema giudiziario, che finisce per trasformare i conflitti di interesse in conflitti di valore. Laddove la mediazione sia diretta alla realizzazione della tutela dei diritti, escluderla significherebbe peraltro andare contro i principi disciplinati dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 3, 29, 30 e 31119.
E allora, gli obiettivi di una procedura alternativa come quella della mediazione, accompagnati dalla volontà del legislatore italiano di valorizzare l’autoregolazione delle relazioni familiari, pur con la indispensabile necessità di un vaglio giurisdizionale sui contenuti degli accordi, possono rappresentare uno spiraglio anche all’interno dell’attuale situazione italiana, connotata dal sovraffollamento dei tribunali, a causa della crescita esponenziale dei processi di separazione e divorzio.
Tali obiettivi, tuttavia, non possono essere certo raggiunti in mancanza di una disciplina che miri ad una più rigorosa regolamentazione della mediazione familiare, ma anche dei professionisti che operano in tal senso.
119 Articolo 3, Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
Articolo 29, Costituzione: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare;
Articolo 30, Costituzione: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità;
Articolo 31, Costituzione: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.