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La mediazione familiare in Francia

4. LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELLE ESPERIENZE

4.1. Esperienze Europee

4.1.3. La mediazione familiare in Francia

L’iter normativo riguardante l’utilizzo ed in generale la disciplina della mediazione familiare, in Francia, va di pari passo con le riforme del diritto di famiglia.

È innanzi tutto importante ricordare che nel 1988, a Parigi, viene costituita, con l’obiettivo di diffondere in Francia l’attività di mediazione, l’Association pour la Promotion de la Médiation

Familiale, divenuta successivamente Association Pour la Médiation Familiale, APMF. Tale associazione, si è fatta quasi nell’immediato

promotrice dell’attuazione di un codice deontologico seguito peraltro anche in altri ordinamenti, e negli anni ’90 ha appoggiato l’istituzione della Commissione sulla Formazione del Mediatore Familiare. Sin dalle sue prime iniziative in materia, riguardanti sia i                                                                                                                

111Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 maggio 2008, L136.

progetti di legge, sia la stessa adozione del codice deontologico, l’APMF, ha avuto un ruolo centrale nell’elaborazione della Charte

Européen de la formation des médiateurs familiaux dans les situations de divorce et separation del 1992, che ha il preminente

obiettivo di portare la formazione dei mediatori familiari ad alti livelli comuni di professionalità.

Con la riforma del ’95 sull’organizzazione giurisdizionale e processuale, e con decreto di applicazione n. 96-652 del 22 luglio 1996 di riforma al Nouveau Code de Procédure Civil, si è avuto in Francia, anche se indirettamente, l’effettivo sviluppo e regolamentazione della mediazione familiare.

Il decreto 22 luglio 1996 n. 96-652, ha innanzi tutto inserito nel Libro I del Nuovo Codice di Procedura Civile112, il Titolo VI bis, dedicato alla mediazione, nel quale l’articolo 131-1 prevede che il giudice, dopo aver avuto il consenso delle parti, può nominare una terza persona che possa aiutarle, confrontando i loro punti di vista, a trovare una soluzione al loro conflitto113.

Il Titolo in parola, più in generale, identifica quelli che sono i principi, i contenuti, gli ambiti di applicazione della mediazione, che possono essere ben applicabili anche all’ambito familiare, ed infatti nella disciplina processual-civilistica francese si può notare una forte interazione tra mondo giudiziario e presenza di terzi esperti, incaricati di agevolare la composizione del conflitto tra i familiari. Nonostante questo, però, la dottrina e la giurisprudenza francese, sono sempre state perplesse nell’applicare le regola del processo civile alla materia familiare e tale perplessità viene confermata                                                                                                                

112 La versione attualmente in vigore del Nuovo Codice di Procedura Civile, che è

stata consolidata il 30 maggio 2014, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2018, è consultabile in: www.legifrance.gouv.fr.

113 Nuovo Codice di Procedura Civile, Titolo VI bis, Art. 131-1: Le juge saisi d'un

litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

dall’articolo 21 della Loi n. 95-125 dell’8 febbraio 1995, con il quale si prevede che il giudice possa designare un terzo per procedere al tentativo preventivo di conciliazione delle parti in lite, ma nel prevedere tale eventualità, si esclude espressamente la materia di divorzio o separazione tra i coniugi.

L’effettivo riconoscimento normativo della mediazione familiare in Francia, si ha allora con la riforma dell’autorité

parentale, approvata dalla Loi n. 2002-305 del 4 marzo 2002. Tale

legge ha introdotto un richiamo alla mediazione familiare, all’articolo 373-2-10 del Code civil, il quale prevede, così come dispone la versione in vigore dal 6 agosto 2014, che il giudice in caso di disaccordo tra le parti, possa offrire loro una misura di mediazione, e dopo aver avuto il loro consenso, può nominare un mediatore familiare,   al fine di agevolare la ricerca, da parte dei genitori, di un esercizio consensuale della potestà genitoriale. Le parti potranno dunque incontrare il mediatore familiare, che li informerà circa lo scopo e lo svolgimento di questa misura114. A tal proposito è necessario fare riferimento anche al Decreto n. 2010- 1395 del 12 novembre 2010, relativo alla mediazione e all’attività giudiziaria in materia familiare, secondo il quale le parti devono conoscere il nome del mediatore familiare o dell’associazione cui rivolgersi, il luogo, la data e l’ora della riunione e se la decisione è comunicata attraverso il servizio di posta, deve essere indicata anche la data dell’udienza successiva, in cui il giudice potrà omologare l’accordo eventualmente raggiunto tra le parti. In mancanza di una soluzione positiva della controversia, infine, il decreto dispone che il procedimento continui davanti all’autorità giudiziaria.

                                                                                                               

114 Codice civile, articolo 373-2-10: En cas de désaccord, le juge s'efforce de

concilier les parties. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Altra norma importante da richiamare in tema di mediazione familiare, è la Loi 2004-439 del 26 maggio 2004, in materia di divorzio, che ha modificato alcune norme del Code civil e prevede, all’articolo 255, il ricorso alla mediazione. Nello specifico, a seguito di tale norma, dal 2005, in Francia, in caso di divorzio è obbligatorio il tentativo di conciliazione davanti al giudice, che può essere rinnovato, o sospeso e continuato successivamente senza formalità. Il giudice, durante tale tentativo, può inoltre concedere ai coniugi un periodo di massimo otto giorni, durante il quale le parti possono riflettere e ricomporre la lite. Se fosse necessario un ulteriore periodo di riflessione, infine, il tentativo di conciliazione verrà nuovamente esperito entro sei mesi, previa disposizione di ulteriori eventuali misure necessarie ed è proprio nel richiamo a tali misure che il legislatore inserisce, all’articolo 255 del Code civil115, la possibilità per il giudice di proporre ai coniugi il ricorso alla mediazione familiare. Dal 2011, in realtà, il giudice può, di fronte ad un procedimento di divorzio o di separazione, nominare un mediatore al fine di esperire il tentativo di conciliazione, e ad oggi la maggior parte dei tentavi bonari di conciliazione sono rimessi appunto direttamente al mediatore familiare.

                                                                                                               

115 Codice civile, articolo 255: Le juge peut notamment :1° Proposer aux époux

une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Gli accordi raggiunti potranno in ogni momento essere modificati su richiesta di un genitore o del pubblico ministero e qualora la decisione contrasti con l’interesse di alcuni familiari, può essere altresì richiesto l’intervento del giudice.

Necessaria è poi la distinzione che l’ordinamento francese pone in essere tra la mediazione familiare endoprocessuale ed extraprocessuale. Il ricorso alla mediazione infatti, in Francia, è esperibile sia nel caso in cui sia il giudice ad invitare le parti a ricorrere alla mediazione familiare, nominando dunque egli stesso il mediatore, sia nel caso in cui gli interessati si rivolgano direttamente al mediatore, per raggiungere una conciliazione fuori dal processo.

Proprio in riferimento al mediatore familiare, ritengo infine opportuno citare il decreto del 19 marzo 2012, con il quale il Ministro della solidarietà e della coesione sociale francese, ha definito i requisiti di formazione dei mediatori operanti in ambito familiare. La precedente disciplina, posta in essere dal decreto 2 dicembre 2003 e dalla successiva ordinanza del 12 febbraio 2004, prevedeva un percorso di formazione per mediatori familiari da esperirsi presso centri riconosciuti dalla Direzione regionale degli affari sanitari e sociali, caratterizzato da un corso di 560 ore e un tirocinio di 70, con il successivo superamento di un esame che valutasse le competenze acquisite. Dopo il decreto del 2012, invece, si sono rafforzati i requisiti di professionalità e gli obblighi di formazione sono aumentati, fino a prevedere 595 ore complessive di corso, di cui 105 vengono utilizzare per svolgere attività pratica.

L’inquadramento della mediazione familiare nell’ordinamento giuridico francese, dunque, può dirsi ben saldo e completo, e potrebbe, perché no, essere un buon esempio per l’approfondimento della materia anche in altri ordinamenti, tra i quali non può che esservi ricompresa l’Italia, nella quale la mediazione familiare non

rappresenta altro che uno scarno richiamo, soprattutto se messo a confronto con altri ordinamenti europei.