2. LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN ITALIA
2.5. Legge 8 febbraio 2006 n 54, c.d Legge sull’Affido
2.5.1. La mediazione familiare alla luce della legge 54/2006
Le acquisizioni giuridiche in tema di affido condiviso, introdotto appunto con la Legge n. 54 del 2006, hanno dato luogo alla rilevante opportunità di far luce, all’interno del nostro ordinamento, sulle tecniche di composizione stragiudiziale dei conflitti familiari. Tale legge ha riconosciuto e ufficializzato l’utilizzo dello strumento della mediazione, in presenza di conflitti familiari all’interno della coppia in crisi, dove, in chiave giuridica, il filo conduttore è rappresentato dall’interesse morale e materiale della prole.
La legge in parola, introduce dunque per la prima volta a livello normativo, nel nostro ordinamento, la mediazione nelle controversie di separazione e divorzio, attraverso l’inserimento
dell’art 155 sexies67, rubricato “Poteri del giudice e ascolto del minore”, che al secondo comma disciplina espressamente il ricorso alla mediazione in tema di conflitti familiari, consentendo al giudice della separazione, ove ne ravvisi l’opportunità, di rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155 c.c.68 e di invitare le parti ad avvalersi di esperti per tentare una mediazione, al fine di addivenire ad un accordo che tenga in particolare considerazione la tutela dell’interesse morale dei figli.
Nonostante questo però, potremmo dire, richiamando le parole di Maglietta69, che si tratta in realtà, di un “primo, timido
riconoscimento alle potenzialità di uno strumento emergente di grande interesse per la dimostrata capacità di avviare a soluzione gran parte dei problemi caratteristici della coppia che si separa”. E questo perché, nonostante la suddetta norma rappresentasse, non essendoci tutt’oggi nel nostro ordinamento una normativa generale dell’istituto, la disposizione di maggior rilievo in materia, e nonostante le si debba comunque il merito di aver posto l’attenzione sullo strumento mediativo, la si definisce come un “primo, timido riconoscimento”, proprio perché essa risulta ugualmente ambigua e non del tutto appagante, non andando alla fin fine né a vietare né a promuovere l’ istituto, ne tanto meno a disciplinarlo in via generale.
67 L’art 155 sexies c.c. è stato abrogato dal D.Lgs 28 dicembre 2013, n. 154 (in
attuazione della delega contenuta nell’art 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che disciplina la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”. Con il Decreto Legislativo in questione, gli artt. 155 bis – 155 sexies c.c. sono stati trasportati, con modifiche, nei nuovi artt. 337 bis – 337 octies c.c., racchiusi nel nuovo Titolo IX, Capo II, rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.
Nello specifico, il testo dell’art 155 sexies, è stato trasferito interamente e con le opportune modifiche, all’art 337 octies, per effetto dell’art. 55 comma 1 del suddetto D.Lgs 154/2013.
68 Divenuto art. 337 ter, dopo l’approvazione del D.Lgs 28 dicembre 2013, n. 154,
e a decorrere dal 7 febbraio 2014.
69 MAGLIETTA, Sulla mediazione familiare prevale la tendenza a
un’applicazione “blanda”, in Guida al diritto, Famiglia e minori, 2008, 4, pag. 13 ss.
La mediazione familiare, insomma, non è stata protagonista della realizzazione di una rivoluzione culturale, non è stata in realtà compiutamente disciplinata dalla legge n. 54/2006 sul c.d. “affidamento condiviso”, come invece era previsto dall’iniziale progetto di legge, rimanendo, nel testo approvato, soltanto la possibilità di avvalersi degli esperti mediatori familiari, su apprezzamento del giudice, così come afferma l’art. 155 sexies. Si spera allora, se non altro, che la legge in questione possa aver rappresentato l’inizio di un percorso, che guidi la mediazione familiare ad un effettivo e totale riconoscimento da parte del legislatore Italiano, anche se ancora oggi questo non è avvenuto.
Ma, andiamo ad analizzare nello specifico il testo dell’articolo in questione, che da questo momento sembra opportuno citare come art. 337 octies c.c. così come si rinviene dal D.Lgs 154/2013, che come già accennato, ha trasferito gli artt 155 bis – 155 sexies, negli artt 337 bis – 337 octies, inseriti nel nuovo Titolo IX, Capo II, validi con decorrenza dal 7 febbraio 2014.
L’art 337 octies c.c. al secondo comma, recita: “Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.
Come si può ben notare dal testo appena enunciato, si tratta sostanzialmente dell’introduzione di un nuovo potere discrezionale del giudice, che può, alla luce delle nuove disposizioni di legge, rimettere le parti in causa, davanti ad un collegio di esperti, con il presupposto che possano, in tale contesto, nascere accordi tra le parti al fine di regolamentare il nuovo assetto familiare che succede alla crisi coniugale. L’obiettivo è appunto quello di poter, in tal modo,
mettere da parte le ragioni della crisi del rapporto coniugale, per mettere in risalto piuttosto, l’esigenza di elaborare un progetto educativo condiviso e di concordare le decisioni più rilevanti per la vita del figlio.
Continuare a vedere come indispensabile e insostituibile l’apporto di entrambi i genitori, accantonando le vicende che li riguardano in prima persona come coniugi, o ex coniugi, significa anche perseguire qualsiasi tentativo, affinché la vicenda non debba ripercuotersi su coloro che, inevitabilmente, finiscono per esserne le vittime e che, quindi, hanno diritto ad essere “tutelati moralmente e materialmente”. Lo strumento della mediazione familiare, se correttamente utilizzato, può dunque dar luogo ad un importante momento di riflessione che faccia capire che “si divorzia dal coniuge e non dai figli”, rappresentando in tal modo la base di partenza per la giusta applicazione di quello che è un principio sancito dalla nostra costituzione, la quale stabilisce all’art. 30, che “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli” .