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Bonus Ricerca e Sviluppo

Nel documento TAX EXPENDITURES: DEFINIZIONE E APPLICAZIONE (pagine 124-128)

3. Valutazioni sulle agevolazioni fiscali per l’attrazione di capitale umano

1.1. Bonus Ricerca e Sviluppo

Il Primo bonus che andremo a trattare è il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, agevolazione che incentiva la spesa privata in innovazione in cambio di un rimborso in percentuale di quanto speso.

Interventi normativi di questo tipo cercano di incentivare le imprese a investire in ricerca e sviluppo nel nostro paese, venendo meno ad una carenza pubblica, cercando di fermare la fantomatica fuga di cervelli dall’Italia, dando più posto di lavoro ai ricercatori e allo stesso tempo di migliorare la situazione

delle imprese attraverso l’innovazione.

Non essendo l’attività di ricerca definita dal nostro sistema normativo, possono sorgere diverse problematiche, non esiste una definizione chiara e precisa per definire gli elementi essenziali che deve presentare per essere riconosciuta2.

Nè in campo civile, tributario o amministrativo infatti vi è un’esplicazione degli elementi fondanti di tale attività che quindi può portare a incomprensioni e fraintendimenti; l’unico modo per essere individuato infatti è attraverso l’analisi del bilancio e delle definizioni che troviamo in tale ambito.

L’innovazione all’interno dell’attività produttiva, può assumere innumerevoli forme, può trattarsi della miglioria di un prodotto, della semplificazione di un processo, della differente gestione delle risorse o altre attività che portino un beneficio a chi le sviluppa.

Grazie al D.L. 23/12/2013, n. 145 però riusciamo a far maggiore chiarezza e definire più precisamente come funziona, quali attività include e a chi è rivolta tale agevolazione.

All’articolo 1 si specifica chi può avvalersene: tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano o dal regime giuridico adottato, alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea (art 1bis).

Esse possono fruire di un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute, che può arrivare al 50% in alcuni casi che analizzeremo in seguito per un massimo di 10 milioni al massimo a patto che investano almeno 30,000 euro.

Le attività riconosciute al fine dell’erogazione di tale credito d’imposta sono elencate nell’articolo 4 che riportiamo in seguito:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità

l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. (art 5)

Per determinare quali spese possono rientrare interviene l’articolo 6 che stabilisce una lista di spese ammesse:

• personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato,

anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo(*)

• personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque

diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo(*)

• contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di

start-up innovative o imprese rientranti nella definizione di PMI innovative che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente (*)

• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di

strumenti e attrezzature di laboratorio

• contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati

per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo (*)

• contratti stipulati con imprese per il diretto svolgimento delle attività di

ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

• materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati

nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale

Per i gruppi contraddistinti dall’asterisco(*) il credito d’imposta è pari al 50% anziché il 25%.

A seguito delle Leggi di Bilancio 2020 e del 2021 la materia ha subito numerose modifiche, partendo dalle aliquote deducibili, passando per l’ambito temporale di applicazione ma mantenendo le sanzioni.

Le nuove aliquote sono state fissate secondo il seguente schema:

Tabella 1 – L. 178/2020 (art. 1, c. 1064): Incremento misura del credito d’imposta

Fonte: www.ipsoa.it

Inoltre “per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per le sole attività di ricerca e sviluppo, anche in materia Coronavirus, sono previste le seguenti aliquote: 25% per le Grandi imprese, 35% per le Medie imprese e 45% per le Piccole imprese. La Legge di Bilancio 2021 estende le stesse aliquote anche alle imprese delle regioni colpite dal sisma del Centro Italia, ovvero Lazio, Marche e

Umbria”3.

Per quanto riguarda le Sanzioni leggiamo; “L’indebita compensazione di crediti superiori a 50 mila euro in un anno è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di credito non spettante e da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di credito inesistente. Per i casi più controversi, al fine evitare l’applicazione delle sanzioni, potrebbe essere opportuno richiedere un parere al MISE. ”

Nel documento TAX EXPENDITURES: DEFINIZIONE E APPLICAZIONE (pagine 124-128)