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Welfare Aziendale

Nel documento TAX EXPENDITURES: DEFINIZIONE E APPLICAZIONE (pagine 130-134)

3. Valutazioni sulle agevolazioni fiscali per l’attrazione di capitale umano

1.3. Welfare Aziendale

Passiamo ora al terzo ed ultimo bonus che tratteremo, un altra agevolazione molto interessante che è stata introdotta con la legge di stabilità del 2016 e poi migliorata nel 2017 e riguarda la detassazione del welfare aziendale.

Con questo termine indichiamo qualsiasi iniziativa che un datore di lavoro può intraprendere per migliorare il benessere di un dipendente o della sua famiglia.

Ritenuta come una scelta vincente da ambo il lati in quanto ci guadagnano sia il titolare che il lavoratore; il primo non dovrà pagare tasse aggiuntive, infatti la somma erogata attraverso questo meccanismo è soggetta ad una tassazione agevolata, mentre se dovesse premiare il dipendente con una somma in danaro andrebbe in contro al pagamento di un regime normale di tassazione;il secondo invece si vedrà recapitare un premio maggiore in busta paga spendibile secondo la natura del premio stesso.

è costituito dalle somme e dai valori a qualunque titolo percepiti nell'anno di riferimento. I compensi in natura sono costituiti da quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro, ma in beni e servizi, costituendo vantaggi accessori rispetto alla retribuzione. La casistica dei fringe benefits tassati è assai ricca e le ipotesi più ricorrenti sono:

- vantaggi di natura finanziaria, come i prestiti agevolati, le partecipazioni agli utili, ecc.;

- benefici di natura personale e/o familiare, come l'abitazione, l'autovettura, i telefoni cellulari, le borse di studio, i corsi di specializzazione, iscrizioni a circoli privati, ecc..6

Di sicuro molti lavoratori preferiscono avere un aumento in denaro piuttosto che in natura, visto il vincolo di spendibilità e l’impossibilità a spendere il bonus secondo la propria volontà ma i vantaggi che ne derivano sono molteplici.

Oltre a portare un vantaggio economico questi benefit hanno l’obbiettivo di aumentare la rendita dei lavoratori, spronandoli a lavorare meglio, a centrare l’obbiettivo e a diminuire l’assenteismo sul posto di lavoro.

La macchina, il telefono o il computer aziendale possono fare molto comodo e far risparmiare molti soldi al lavoratore, mentre vantaggi di natura finanziaria la partecipazione agli utili possono far sentire il lavoratore parte dell’impresa in modo più profondo e di conseguenza farne aumentare l’impegno.

Il maggior vantaggio per il datore di lavoro però è che non sono tassati i compensi in natura indicati al comma 2 dell'art. 51 del TUIR aventi per oggetto:

- i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse per un importo non superiore a 3.615,20 euro per anno;

- le somministrazioni di vitto in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi;

- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo sostenute dall'azienda a favore della generalità o di categorie di dipendenti;

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 100 del TUIR da parte dei dipendenti e loro familiari;

- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari;

- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a euro 2.065,837.

Questo tipo di bonus deve essere offerto ad una generalità di dipendenti, non solo ad una cerchia ristretta, facendo aumentare il benessere del lavoratore, della sua famiglia e può essere stanziato come premio per la produttività o incentivo all’impegno sul lavoro.

I vantaggi non sono finiti qui, infatti offendo tali servi, come il trasporto per i dipendenti, il servizio di mensa si favorisce la convivialità dei lavoratori, si migliorano le relazioni tra colleghi migliorando l’ambiente di lavoro e rapporti con i colleghi.

Negli ultimi anni inoltre sono nate diverse imprese che offrono molteplici soluzioni per offrire maggiori soluzioni ai dipendenti, si spazia infatti dal buono pasto fino al buono vacanza passando per innumerevoli buoni spendibili sia di persona che tramite internet.

In Italia, i più utilizzati risultano i buoni pasto, con il 70% delle aziende che li utilizza, seguiti da buoni per le tasse scolastiche dei figli, sostegni alla famiglia 59%, servizi di benessere 54% e buoni per lo shopping 52%.

In un articolo, Altamira ha identificato 12 aree di welfare aziendale e rilevato la quota percentuale di imprese che attuano almeno una iniziativa per area. Ecco il risultato, che mostra evidenti miglioramenti rispetto agli stessi dati rilevati nel 2017:

• Sicurezza e prevenzione degli incidenti 50,2% • Polizze assicurative 46%

• Formazione per i dipendenti 45,3%

• Conciliazione vita-lavoro, sostegno ai genitori 43,3% • Sanità integrativa 38,6%

• Sostegno economico ai dipendenti 34,7% • Previdenza integrativa 27,6%

• Welfare allargato alla comunità 24%

• Sostegno ai soggetti deboli e integrazione sociale 17,1% • Servizi di assistenza 13,8%

• Cultura e tempo libero 6,8%

• Sostegno all’istruzione di figli e familiari 4,2%8

Per la fornitura dei servizi per il welfare, sono nati in Italia una moltitudine di portali che offrono diverse soluzioni ai destinatari, infatti non è sempre possibile al datore di lavoro offrire direttamente il servizio, ma potrà acquistare

7M. Sodini., Il welfare aziendale, opportunità e trattamento fiscale, pag. 31 e ss.

dei buoni dai suddetti portali che si occuperanno di trovare accordi con chi offrirà il servizio.

Il numero di piattaforme che offrono tale servizio è in continua crescita, con servizi sempre più personalizzabili ed aree dedicate ai manager delle risorse umane per venire sempre più incontro alle diverse esigenze dei lavoratori.

Come si evince dall’art 51 comma 3 del T.U.I.R. salvo specifiche eccezioni, i beni ceduti ed i servizi prestati al dipendente, o ai familiari di questi, anche se non fiscalmente a carico, compreso il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare reddito nella misura del loro “valore normale”, così come definito dalle previsioni di cui all’art. 9 del medesimo Testo Unico.

L’ultimo periodo del citato comma 3 dispone che non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.

Per il periodo d’imposta del 2020 il governo ha deciso di raddoppiare il limite del bonus welfare da 258,13 a 516,26€ per avvantaggiare le famiglie e soprattutto le imprese in difficoltà per colpa della pandemia.

Questa modifica è stata introdotta con il seguente articolo: Art. 112. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 19886, n. 917 è elevato ad euro 516,46. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Questo innalzamento del limite di agevolazioni esenti d’imposta è un grande vantaggio sia per le imprese che per i lavoratori; infatti raddoppiando l’importo entrambe le parti avranno innumerevoli vantaggi:

il datore di lavoro potrà beneficiare di un esenzione maggiore

il lavoratore avrà il doppio del bonus da utilizzare per se stesso o la sua famiglia.

limite di 258,23€ infatti è stato introdotto 20 anni fa, in riferimento alle lire (500.000 lire); considerando l’inflazione e il conseguente aumento del prezzo medio di un paniere di beni, il limite risulta basso se confrontato al suo valore iniziale.

Nella risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate specifica che, nel caso in cui le strutture utilizzate non siano di proprietà dell'azienda, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra il fornitore del servizio e l'azienda, in particolare non deve risultare quale beneficiario dei pagamenti effettuati dall'azienda all'erogatore del servizio; diversamente le somme ricevute dal dipendente concorrerebbero alla tassazione.

Nel documento TAX EXPENDITURES: DEFINIZIONE E APPLICAZIONE (pagine 130-134)