3. Valutazione benefici fiscali riservati alle famiglie con familiari fiscalmente a
1.1. La deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie
La normativa tributaria è particolarmente attenta e sensibile nei confronti dei soggetti svantaggiati e più deboli della società, i quali presentano una grave e permanente invalidità o menomazione: per questo motivo il legislatore riconosce loro nell’art. 10, comma 1, lettera b), del TUIR una serie di spese sanitarie interamente deducibili dal reddito complessivo.
E’ importante sottolineare che l’art. 3, comma 2, lettere a) della L. del 23 dicembre 1996 n. 662 ha soppresso la franchigia di lire 500.000 per le spese mediche e per quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Tale modifica è di fondamentale importanza, poiché il contribuente potrà portare tali spese interamente in deduzione dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, senza più dover tener conto della franchigia di lire 500.000.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 1992/104 per soggetto handicappato si “intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 7C. Saverio, Dichiarazione precompilata 2017: definite le regole per le spese mediche, in Pratica
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Questi soggetti non devono necessariamente presentare una menomazione grave, come stabilito nel 3 comma di tale legge ma, al contrario, è sufficiente che rientrino nella definizione esplicata ai sensi del 1 comma; per beneficiare di questa deduzione, inoltre, il legislatore afferma che sia sufficiente la certificazione di handicap rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992.
Tuttavia, il legislatore ha esteso l’applicazione di questa norma anche alle persone a cui è stata riconosciuta un’invalidità da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento: basti pensare all’invalidità civile, di guerra o di lavoro.
I grandi invalidi di guerra, come indicato nell’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici 8.
La differenza sostanziale, però, tra l’handicap e l’invalidità civile è che in quest’ultimo caso deve essere accertata la grave e permanente invalidità o menomazione della persona, cioè se abbia o meno difficoltà a lavorare o, in generale, svolgere attività quotidiane nell’arco della giornata. Nel primo caso, invece, la valutazione riguarda la menomazione psichica, sensoriale, sociale e relazionale che viene accertata da una commissione medica presso l’ASL. Si tratta, in definitiva, di valutazioni concettualmente distinte in quanto perseguono finalità e scopi diversi.
La gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento9. Pertanto, vengono ricompresi, per esempio, gli anziani
oltre i 65 anni e, in termini più ampi, tutti i soggetti che hanno bisogno di un’assistenza continua giornaliera non essendo in grado di compiere le azioni quotidiane della vita. In linea generale, tutti coloro che rientrano nella categoria “soggetti deboli” possono godere interamente delle deduzioni delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Infatti, queste spese sono deducibili o dal soggetto interessato o dal reddito del familiare anche se il disabile o l’invalido non sia fiscalmente a carico.
Questo principio viene enunciato nel 2 comma dell’art. 10 del TUIR, in cui si afferma che sono deducibili le spese sanitarie anche se sono state sostenute
8Agenzia delle Entrate, Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie, 2019, pag. 29. 9Risoluzione n. 79/E Roma, in Agenzia delle Entrate, 23/09/2016, urly.it/3ctz4, pag. 2.
per le persone indicate nell'articolo 43310 del c.c.
In generale, le spese ammesse alla deduzione sono: - le spese mediche generiche;
- le spese di assistenza specifica11;
- le spese sostenute per attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che vengano prescritte da un medico12;
- le spese per l’acquisto di medicinali se certificate dallo scontrino fiscale. Inoltre, vengono ricomprese anche le spese sostenute dall’erede dopo il decesso della persona e, in caso di più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Nel caso dell’assistenza specifica, per esempio, tutti contribuenti possono ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta fino a 1549,37 euro nel caso di badanti o colf assunte regolarmente per l’erogazione di servizi domestici.
Non sono deducibili invece:
- le spese sostenute per prestazioni rese dallo psicologo; - le spese specialistiche;
- le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
L’elencazione degli oneri deducibili dal reddito nel corso degli anni ha subito molte modifiche. In passato, per esempio, la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale tollerava, con indirizzo costante, tra le spese "di assistenza specifica" anche quelle sostenute per il ricovero e la degenza, interpretando l'aggettivo "specifica", non nel senso che l'assistenza sia prestata da personale professionalmente qualificato, ma nel senso che essa sia causalmente connessa con la cura della persona per la quale è indispensabile, stante l'invalidità grave e permanente da cui è affetta13.
Tuttavia, secondo il MEF, il soggetto non autosufficiente non poteva beneficiare della deducibilità di tutte le spese sanitarie, ma solo di alcune, ed in
10Ai sensi dell’art. 433 c.c., si fa riferimento al coniuge; i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
11Per spese di assistenza specifica si intendono le prestazioni erogate da personale sanitario abilitato, come l’assistenza specifica e riabilitativa.
12Agenzia delle Entrate, IRPEF – Risposte a quesiti, Circolare 1/06/2012 n. 19/E, urly.it/3ctz7, pag. 21.
13G. Glendi, Condizioni per la deducibilità Irpef della retta per il ricovero di familiare invalido, in
queste non erano ricomprese le spese per il ricovero dell’invalido in istituto di assistenza.
L’agenzia delle Entrate chiarì questo importante quesito, affermando che “le spese di assistenza deducibili possono essere sostenute anche nell'ambito di una residenza per anziani, affermando però che, fermo il necessario riconoscimento dell'handicap di cui alla legge n. 104/1992, per la loro deduzione va effettuata "la ripartizione delle somme pagate tra spese mediche e di assistenza specifica e spese relative al vitto ed alloggio” 14.
1.2. La detrazione per spese sanitarie, mediche, di assistenza specifica e