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Erogazioni liberali a sostegno della pandemia da COVID-19

3. Valutazione benefici fiscali riservati alle famiglie con familiari fiscalmente a

1.3. Erogazioni liberali a sostegno della pandemia da COVID-19

Nella primavera del 2020 gran parte dell'Europa è stata colpita dalla diffusione del COVID-19. Attualmente è passato più di un anno e il governo sta cercando disperatamente di frenare la pandemia e si è adoperato per limitare i danni ed evitare lo spettro di molti fallimenti immediati31.

Pratica Fiscale e Professionale, 2009, pag. 35.

28Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396/E, urly.it/3ctzh, pag. 2.

29Agenzia delle Entrate, Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno

d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità, In Circolare n. 19/E, 2020, urly.it/3ctzk, pag. 35.

30Fisco e tasse, Farmaci e parafarmaci: come controllare la detraibilità 2021, in fiscoetasse.com, 2021, urly.it/3cb0m.

31S. Pacchi, L’’impatto del virus corona-19 sul diritto della crisi, in Prisma Giuridico, 2020, pag. 1.

Il susseguirsi di norme e rinvii che, negli ultimi mesi, hanno caratterizzato la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a sostegno dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno posto l’interprete di fronte a dubbi dalla soluzione talvolta non immediata32.

Ma cosa si intende per erogazione liberale? Si tratta di un trasferimento a titolo gratuito o di una somma di danaro o di beni e servizi in natura; in altre parole, si tratta di una donazione volontaria senza la pretesa di ottenere nulla in cambio.

Per denotare e qualificare una erogazione liberale, e più precisamente per tenere distinta la medesima rispetto a quella che potrebbe essere una sponsorizzazione, è fondamentale osservare che, a differenza della seconda, nessuna utilità, ancorché indiretta, può il donante beneficiare a fronte dell’attuata erogazione di danaro o di beni, nel mentre, in presenza di sponsorizzazione, si realizza una utilità diretta o indiretta del donante33.

Ai sensi dell’art. 66, D. Lgs. n. 18/202034, si afferma che “per le erogazioni

liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”.

Al fine di promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata dal COVID-19, il D. L. “Cura Italia” ha previsto la possibilità di usufruire di una detrazione del 30% per tutte le erogazioni liberali effettuate a tale scopo, nel corso del 2020, da persone fisiche ed enti non commerciali in favore di Stato, Regioni, enti territoriali, enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro35.

32F. De Lillo Saverio, F. Castiello, Erogazioni liberali nell’emergenza COVID-19: un Quadro

complesso, in Amministrazione e Finanza, 2020, pag. 6.

33M. Setti , Erogazioni liberali: le indicazioni operative del CNDCEC, in Enti non profit, 2011, pag. 31.

34D. L. 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiaramente affermato che per poter usufruire dell’agevolazione, le erogazioni in denaro devono essere effettuate con versamento bancario o postale, o altre modalità di pagamento, ma resta escluso il versamento in contanti.

La ragione alla base di questa decisione è di sistematicità della disciplina delle erogazioni liberali e, in particolare, considerata l’esigenza di prevenire eventuali abusi, si ritiene che anche le erogazioni liberali in denaro di cui al citato articolo 66 devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari)36.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura, invece, il terzo comma dell’art. 66 del D. Lgs. prevede che “ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del eto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020”.

All’interno di questo eto del Ministero del Lavoro, nell’art. 3 si afferma che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base:

- del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR

- al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR, nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, ovvero i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, cioè i beni merce, ed i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

- è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento nel caso di bene strumentale

Nel successivo articolo, invece, si afferma che “l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad 35A. Benedetta, Erogazioni liberali COVID-19: come operare la detrazione, in Pratica Fiscale e

Professionale, 2020, pag. 15.

utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

Inoltre, vale la stessa regola sopracitata in relazione alle erogazioni liberali in denaro, ovvero che è necessaria la ricevuta del versamento.

Ai sensi dell’art. 66 del decreto Cura Italia, la detrazione del 30% è concessa: - alle persone fisiche;

- agli enti non commerciali.

I requisiti oggettivi per poter usufruire dell’agevolazione sono che queste erogazioni devono essere finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore di Stato, Regioni, enti territoriali, enti ed istituzioni pubbliche, come, ad esempio, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, e fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per le fondazioni e le associazioni occorre precisare che l’agevolazione spetta a condizione che queste siano in possesso dei seguenti requisiti:

- devono avere la personalità giuridica; - non devono avere scopo di lucro;

- devono svolgere o promuovere attività di studio e di ricerca.

Laddove i soggetti donatori siano imprese e non persone fisiche o enti non commerciali il eto Cura Italia, all’art. 66, comma 2, prevede un regime fiscale agevolato ai fini IRES, IVA e IRAP.

Ai sensi di questo articolo, infatti, si afferma che “per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della l.1999, n. 133”37.

“Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate”.

Quindi, il secondo comma del sopracitato articolo estende l’agevolazione anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il soggetto che effettua il versamento non può usufruire contemporaneamente della detrazione e della deduzione: quindi, egli dovrà

37Art 27 della legge 199 n. 133 1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte

le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

scegliere in base alla tipologia di erogazione, ed in particolare in base alla propria convenienza ed interesse.

Nel quadro delle agevolazioni fiscali per chi effettua liberalità, infine, un ruolo importante è svolto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, l’art. 99 del eto Cura Italia consente di aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all’utilizzo dei fondi destinati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la possibilità di impiegare il ricavato per il pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, apparecchiature e dispositivi medici e di protezione individuale.

In queste ipotesi, come precisato dall’Amministrazione finanziaria, la prova documentale richiesta per il riconoscimento dei benefici fiscali risulta semplificata38.

L’innovazione digitale ha fortemente incentivato le erogazioni: attraverso il sito GoFundMe, per esempio, sono state attivate diverse raccolte fondi per gli ospedali Italiani. Quindi, nel caso di erogazioni in denaro pervenute per il tramite di piattaforme di crowdfunding, per poter usufruire dell’agevolazione i contribuenti devono essere in grado di produrre la sia la ricevuta del versamento che quella attestante l’operazione effettuata e l’attestazione

rilasciata dal gestore della piattaforma di crowdfunding39.

La maggior parte delle raccolte fondi era indirizzata a garantire le cure a tutta la popolazione e la più fortunata e conosciuta è stata quella lanciata da Chiara Ferragni e Fedez per rafforzare la terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano che ha raggiunto quasi 4,5 milioni di euro.

1.4 La disciplina IVA agevolata per l’acquisto di beni considerati