giurisprudenza civile della Corte di cassazione
CASADONTE ANNAMARIA
C. (COPPA FERDINANDO) contro L. (CAPRARO FABIO) Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 12/10/2017
040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Rilevazione della velocità tramite sistema “Scout speed” - Obbligo di preventiva segnalazione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo "Scout speed") di rilevamento della velocità con modalità "dinamica", ovvero "ad inseguimento" (previsione confermata dall'art. 7.3 dell'All. 1 al d.m. 13 giugno 2017), va disapplicato per contrasto con l'art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 6, DM Trasporti 15/08/2007 art. 1, DM Trasporti 15/08/2007 art. 2, DM Trasporti 15/08/2007 art. 3
Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2010 Rv. 611249 - 01, N. 23566 del 2017 Rv. 645584 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1672 del 1966 Rv. 323271 - 01
Sez. 2 - , Ordinanza n. 29580 del 22/10/2021 (Rv. 662566 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore:
DONGIACOMO GIUSEPPE.
M. (GUZZO CLAUDIO) contro T. (GARUFI VINCENZO) Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/09/2019
138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Personale ferroviario incaricato del controllo dei biglietti - Qualifica - Conseguenze - Verbale di contravvenzione elevato nell’abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai trasporti – Natura - Limiti di contestazione e prova nel conseguente giudizio di opposizione.
254021 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA In genere.
Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell'ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l'ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ.
art. 221, Legge 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 3705 del 2013 Rv. 624937 - 01, N. 23800 del 2014 Rv. 633239 - 01
Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 02)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:
TEDESCO GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019
018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Polizza sulla vita di tipo
“finanziario” e tradizionale - Differenze.
Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari).
In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ.
art. 1923
Massime precedenti Vedi: N. 6319 del 2019 Rv. 653250 - 01
Sez. 2 - , Sentenza n. 29583 del 22/10/2021 (Rv. 662705 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:
TEDESCO GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.) B. (PETRALIA VINCENZO) contro B. (PAPOTTO SEBASTIANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/01/2019
018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione “per il caso di vita” e “per il caso di morte” - Differenze - Polizza cd. mista sulla vita del terzo.
Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923, Cod. Civ.
art. 1412
Sez. 2 - , Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021 (Rv. 662568 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.
A. (BRUCATO ANTONINO) contro L. (CAPONNETTO VINCENZO) Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2016
125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Contratto ad effetti obbligatori -
“Traditio” - Idoneità ad instaurare un possesso “ad usucapionem” - Esclusione - Conseguenze -
“Interversio possessionis” - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una
"interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ.
art. 1376
Massime precedenti Conformi: N. 24637 del 2016 Rv. 642328 - 02 Massime precedenti Vedi: N. 23458 del 2021 Rv. 662075 - 01
Sez. 2 - , Ordinanza n. 29577 del 22/10/2021 (Rv. 662564 - 01)
Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.
B. (CERPELLONI DANILO) contro P. (LEARDINI FLAVIO)
Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/03/2016
254044 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - NON TRASMISSIBILITA' DELL'OBBLIGAZIONE Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere - Declaratoria in sede di legittimità - Condizioni - Conseguenze in tema di spese.
In tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi; ne discende la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla conseguente ordinanza-ingiunzione - declaratoria che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. - senza alcuna regolazione delle spese, non trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2015 Rv. 634162 - 01, N. 6737 del 2016 Rv. 639489 - 01
Sez. 2 - , Ordinanza n. 29584 del 22/10/2021 (Rv. 662706 - 01)
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: