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sezione lavoro e sesta lavoro

DI PAOLANTONIO ANNALISA

B. (ARENA GREGORIO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/08/2014

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti ENEA - Funzione previdenziale - Obbligazione di natura retributiva inerente a un rapporto di impiego con l'ente datore di lavoro - Modalità degli accantonamenti - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA - Conservazione del trattamento nel valore maturato nell'ultimo mese anteriore all'entrata in vigore della norma collettiva -

"Reformatio in pejus" - Esclusione.

Il trattamento pensionistico aziendale integrativo dei dipendenti dell'ENEA, pur assolvendo ad una funzione previdenziale, è strutturalmente inerente al rapporto di impiego posto in essere con l'ente datore di lavoro e dà origine a un'obbligazione di natura retributiva, senza che assuma rilievo che gli accantonamenti siano effettuati mediante l'accensione di una polizza assicurativa.

Ne consegue che, correttamente, l'art. 52 del c.c.n.l. 31 dicembre 1982 per i dipendenti dell'ENEA, nel prevedere espressamente - in attuazione dell'art. 8, primo comma, della l. n. 84 del 1982 - la conservazione del trattamento stesso "nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza" del precedente regime giuridico, regolato con la legge n. 70 del 1975, ha confermato i diritti, di natura retributiva e non previdenziale, già acquisiti dai lavoratori, con esclusione di ogni "reformatio in pejus" ai loro danni.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 75 art. 14 com. 2, Legge 05/03/1982 num. 84 art. 8, Contr. Coll. 31/12/1982 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 7035 del 2010 Rv. 613356 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 (Rv. 662609 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore:

PAGETTA ANTONELLA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) L. (SCANCARELLO MAURO) contro T. (OZZOLA MASSIMO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro - Configurabilità - Esclusione - Oneri di allegazione e prova del lavoratore - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie.

Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.

Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28516 del 2019 Rv. 655608 - 01, N. 1509 del 2021 Rv. 660282 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29907 del 25/10/2021 (Rv. 662585 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BLASUTTO DANIELA. Relatore:

BLASUTTO DANIELA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.) A. (VALLEBONA ANTONIO) contro G. (FOCARETA FRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/08/2017

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Rinuncia - Condizioni - Richiamo alle previsioni della contrattazione collettiva - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, o di accordi sindacali stipulati da O.O.S.S. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato, dovendosi ritenere sufficiente l'espresso richiamo nel contratto di assunzione alla disciplina normativa del contratto collettivo di categoria ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - senza negare il diritto al riposo nelle festività infrasettimanali, abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condizionato l'esigibilità della prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, di un dipendente addetto a servizi di sicurezza e vigilanza presso un'azienda operante nel settore del trasporto aereo, alla prova da parte del datore di lavoro di adeguate ragioni giustificative, oggettive e soggettive, riferibili al servizio pubblico essenziale da espletare).

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 9760 del 2000 Rv. 538785 - 01, N. 8958 del 2021 Rv. 660981 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29926 del 25/10/2021 (Rv. 662655 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA.

R. (LANZILAO MARCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/11/2019

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall’art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015 – Forma - Ricorso - Necessità – Fondamento – “Overruling” processuale – Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Nelle controversie in materia di protezione internazionale, l'appello ex art. 702-quater c.p.c.

avverso la decisione di primo grado deve essere proposto, alla stregua dell'art. 19 del d.lgs. n.

150 del 2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale, in virtù del quale devono ritenersi comunque ammissibili gli appelli introdotti con citazione e depositati oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, in epoca antecedente all'affermarsi del nuovo orientamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la

sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto con citazione anziché con ricorso avverso un'ordinanza comunicata alle parti circa cinque mesi dopo il mutamento giurisprudenziale, sul presupposto che quest'ultimo dovesse essere conosciuto dalla difesa del richiedente, in considerazione della congruità del periodo di tempo trascorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. F, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Conformi: N. 29506 del 2018 Rv. 651503 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28575 del 2018 Rv. 651358 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29906 del 25/10/2021 (Rv. 662711 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore:

NEGRI DELLA TORRE PAOLO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) I. (SALONIA ROSARIO) contro G. (ZANELLO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

086167 FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' - IN GENERE Iscrizione del lavoratore a un’associazione sindacale - Mandato a stipulare un nuovo contratto collettivo - Conseguenze - Efficacia retroattiva del nuovo contratto - Applicabilità - Cessazione del rapporto di lavoro individuale - Irrilevanza - Fattispecie.

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE In genere.

Il lavoratore iscritto ad un'associazione sindacale che abbia dato mandato alla stessa per la stipula di un nuovo contratto collettivo ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stato concluso successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, se le parti contraenti, nell'attribuire efficacia retroattiva al nuovo contratto, non abbiano operato alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione. (Principio affermato in relazione agli aumenti retributivi previsti con efficacia retroattiva dall'art. 55 del c.c.n.l. dirigenza medica ospedali classificati del 14.6.2007, per i quali non era espressamente prevista l'estensione al personale non in servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art.

2099 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 14/06/2007 art. 55 Massime precedenti Conformi: N. 3811 del 1982 Rv. 421774 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16032 del 2004 Rv. 575770 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29912 del 25/10/2021 (Rv. 662610 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: ARIENZO ROSA. Relatore: ARIENZO ROSA.

V. (SARTORELLI GIUSTINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2016

138117 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE Riconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata - Effetti - Presunzione di riferibilità della scrittura al sottoscrittore - Conseguenze - Collegamento tra imputabilità del

documento e titolarità della volontà ivi espressa - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fattispecie

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell'intero contenuto al suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221 Massime precedenti Vedi: N. 6534 del 2013 Rv. 625755 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29915 del 25/10/2021 (Rv. 662654 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: