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GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. COMPETENZA

18. GIUDIZI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. 6-1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021 (Rv. 662933 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore:

FIDANZIA ANDREA.

T. (GUZZO CLAUDIO) contro N. (NIGRO LUCILLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2019 082 FAMIGLIA - 268 MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI Assegno di divorzio - Domanda formulata per la prima volta in grado di appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva ritenuto inammissibile la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile perché proposta per la prima volta in appello, nonostante solo nel corso della causa si fossero modificate le condizioni economiche dei coniugi rispetto al suo inizio).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 345 Massime precedenti Vedi: N. 3925 del 2012 Rv. 621977 - 01

19. PROCEDIMENTI CAMERALI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE Sez. 1 - , Ordinanza n. 27147 del 06/10/2021 (Rv. 662720 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore:

FIDANZIA ANDREA.

C. (FIORENTINO GIUSEPPE GIANMARIA) contro C. (D'AGOSTINO NICOLA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2019

082 FAMIGLIA - 336 POTESTA' DEI GENITORI

FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimento camerale finalizzato all’adozione delle misure ex art. 709-ter c.p.c. - Trattazione della domanda risarcitoria per atti pregiudizievoli commessi ai danni del minore - Legittimità - Autonoma azione risarcitoria da illecito endofamiliare - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., è consentita la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter, Cod. Proc. Civ. art. 710, Cod. Civ. art.

2043

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18977 del 2013 Rv. 627492 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27558 del 11/10/2021 (Rv. 662849 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE.

Relatore: PARISE CLOTILDE.

P. (COLARUSSO ROMANO) contro R. (GRIPPA NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2017

082 FAMIGLIA - 015 DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE Accoglimento dell’azione - Precedenti pronunce nei giudizi di separazione o di divorzio sull’obbligo di mantenimento del figlio - Travolgimento automatico solo dal momento del passaggio in giudicato della statuizione sullo "status" - Fondamento.

La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando "ab origine" l'inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato "rebus sic stantibus", concernenti il mantenimento di colui che all'epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo "status" operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente acclarata e, quindi, privi di giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 235, Cod. Civ. art. 2033, Cod.

Civ. art. 337 ter Cod. Civ. art. 315 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6011 del 2003 Rv. 562182 - 01, N. 23973 del 2015 Rv.

637860 – 01

20. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26949 del 05/10/2021 (Rv. 662735 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

I. (DAL RI' PAOLO) contro M. (GIAMMARCO ENRICO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/11/2019 013 ARBITRATO - 015 COMPETENZA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Rapporto tra arbitri e giudici ordinari – Lodo rituale pronunciato su materia non devolubile in arbitrato- Incompetenza - Sussiste - Difetto di giurisdizione – Esclusione - Riassunzione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di lodo arbitrale rituale che abbia statuito su materia non devolubile in arbitrato si pone un caso di competenza e non di giurisdizione. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 819 ter comma 2 c.p.c, come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n.223 del 2013,il giudizio può proseguire davanti al giudice competente attraverso la "translatio iudicii" di cui all'art. 50 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 809, Cod. Proc. Civ. art.

810, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter com. 2, Massime precedenti Conformi: N. 22002 del 2012 Rv. 624474 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

O. (DI AMATO ASTOLFO) contro T. (CARBONE PAOLO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2015 013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario – Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere fatta valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare applicazione il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che rende la pronuncia "inutiliter data".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Proc. Civ. art. 830, Cod. Proc. Civ.

art. 102, Massime precedenti Vedi: N. 12462 del 2003 Rv. 566232 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30000 del 26/10/2021 (Rv. 662724 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

F. (CONSONNI MARCO GIUSEPPE) contro P. (CRITELLI GREGORIO) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2015

013 ARBITRATO - 004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Arbitrato irrituale - Fonte contrattuale - Mandato - Determinatezza o determinabilità dell'oggetto - Necessità - Fattispecie.

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE In genere.

058 CONTRATTI IN GENERE - 098 AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA' - IN GENERE In genere.

L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti, sicché la determinatezza o la determinabilità dei confini soggettivi ed oggettivi della controversia oggetto del compromesso arbitrale è la condizione indefettibile della validità del lodo. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che non aveva adeguatamente spiegato i motivi per i quali aveva ritenuto che una determinata controversia, decisa in seguito ad un arbitrato irrituale, rientrasse nell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un patto parasociale.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346 Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1703 Cod. Civ. art. 1726

Cod. Civ. art. 1730

Massime precedenti Vedi: N. 14986 del 2021 Rv. 661513 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015

013 ARBITRATO - 003 ARBITRATO ESTERO

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Riconoscimento ed esecuzione – Convenzione di New York del 10 giugno 1958 – Non contrarietà all’ordine pubblico italiano – Accertamento- Criteri- Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l.

n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietà all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la menzionata contrarietà non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietà).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 839 Cod. Proc. Civ. art. 840

Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 5 com. 2 lett. B) Legge 19/01/1968 num. 62

Massime precedenti Conformi: N. 6947 del 2004 Rv. 571993 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (DI LORENZO GIAMPIERO) contro P. (TODARO PAOLO) Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015

013 ARBITRATO - 003 ARBITRATO ESTERO

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO Impugnazione davanti all’autorità giudiziaria straniera - Sospensione del procedimento per il riconoscimento in Italia - Valutazione di mera opportunità - Conseguenze.

Nell'ipotesi di impugnazione davanti all'autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui sia chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, n. 5, e 4 dell'art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di riconoscimento del lodo, operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal riscontro di alcuna pregiudizialità (giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 3 lett. 5 Cod. Proc. Civ. art. 840 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7

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