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sezione lavoro e sesta lavoro

PAGETTA ANTONELLA

B. (DI SCHIENA PAOLO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/04/2019

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Licenziamento disciplinare - Art. 41 c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all’AIOP, ARIS e FDG - Termine per l’adozione del provvedimento disciplinare - Interpretazione.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di licenziamento disciplinare, la disposizione di cui all'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate all'AIOP, ARIS e FDG - secondo cui il provvedimento disciplinare non può essere "adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore" - non pone alcuna decadenza per l'ipotesi di recesso comunicato all'interessato oltre il predetto termine, in quanto la disposizione in questione, interpretata sulla base del suo tenore letterale, attribuisce rilievo al momento in cui il provvedimento è deliberato dagli organi competenti e non a quello in cui viene portato a conoscenza del lavoratore.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/11/2004 art. 41, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2119 Massime precedenti Vedi: N. 21569 del 2018 Rv. 650246 - 01, N. 15464 del 2021 Rv. 661336 - 01, N. 18823 del 2018 Rv. 649917 - 01, N. 21260 del 2017 Rv. 645804 - 01, N. 17113 del 2016 Rv. 640786 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021 (Rv. 662579 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore:

PAGETTA ANTONELLA.

G. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (FONTANA CLAUDIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/10/2017

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente - Indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 1999 Rv. 526879 - 01, N. 27294 del 2018 Rv. 651295 - 01, N. 4305 del 2013 Rv. 625835 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27787 del 12/10/2021 (Rv. 662583 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore:

PAGETTA ANTONELLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.) D. (MILANI MARCO) contro P. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/07/2018

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Ordine giudiziale di reintegra e condanna all’adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto - Fatti o atti successivi al licenziamento illegittimo e idonei a risolvere il rapporto - Secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi intervenuto nel corso del giudizio e non impugnato - Rilevanza - Giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento - Ininfluenza.

L'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato costituisce una condanna (generica) del datore all'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (e quindi ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, rappresentata, senza identificarsi con essa, dalla riattivazione del normale presupposto dell'esecuzione del rapporto) ed altresì contiene l'accertamento dell'inidoneità del licenziamento ad estinguere il rapporto al momento in cui è intimato; accertamento questo che però non si estende anche ad intervalli di tempo successivi, sicché l'ordine di reintegrazione e la condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo al recesso datoriale restano condizionati alla permanenza del rapporto dopo il licenziamento e alla possibile incidenza di ulteriori (e successivi) fatti o atti idonei a determinare la risoluzione del rapporto stesso. Consegue che - ove sia intervenuto, nelle more del giudizio e prima dell'ordine di reintegrazione, un secondo licenziamento intimato per ragioni diverse e per fatti successivi, non impugnato - il lavoratore non può far valere il giudicato formatosi in ordine all'illegittimità del primo licenziamento, assumendo che l'ordine di reintegrazione (emesso dopo il secondo licenziamento) contenga anche l'accertamento dell'attualità del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ.

art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22735 del 2013 Rv. 628007 - 01, N. 14426 del 2000 Rv. 541375 - 01, N. 7115 del 2020 Rv. 657491 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27785 del 12/10/2021 (Rv. 662520 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA. Relatore:

PAGETTA ANTONELLA.

H. (CARBONELLI ANTONIO) contro C. (BORDONE ANDREA) Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/03/2018

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009597/2017 64375801

Massime precedenti Conformi: N. 9597 del 2017 Rv. 643758 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27315 del 07/10/2021 (Rv. 662367 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

T. (ZAMPIERI NICOLA) contro C. (MASO GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/05/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Avvocati interni alle pubbliche amministrazioni - Compensi professionali - Oneri contributivi e fiscali ai fini IRAP - Soggetto obbligato - Individuazione - Datore di lavoro pubblico - Fondamento - Fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005.

I compensi professionali, dovuti all'avvocatura interna ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nei casi non regolati "ratione temporis" dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del 2005, in conformità all'art.

2115 c.c., spettano al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione INAIL e della imposta IRAP, che restano a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 208 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21398 del 2019 Rv. 655004 - 01, N. 15308 del 2004 Rv. 575288 - 01, N. 17941 del 2006 Rv. 591690 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 27314 del 07/10/2021 (Rv. 662448 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BRUNI ANNA MARIA) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/07/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - C.c.n.l. enti di ricerca e sperimentazione - C.c.n.l. ASI - Progressioni economiche - Finanziamento - Condizioni - Contrattazione integrativa - Assenza - Conseguenze - Fattispecie.

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE In genere.

In tema di finanziamento delle progressioni economiche del personale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ove l'ente abbia omesso di attivare le procedure selettive volte a individuare i beneficiari delle suddette progressioni entro due mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l. enti di ricerca 1998-2001, come previsto dall'art. 54 dello stesso contratto collettivo, trovano applicazione l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2002-2003 e l'art. 8 del c.c.n.l. ASI 2004-2005, in virtù dei quali il finanziamento può avvenire solo previa contrattazione integrativa, nel rispetto dei presupposti procedurali di cui all'art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto, in capo ai dipendenti risultati vincitori di una procedura selettiva indetta dall'ASI nel 2010, il diritto di ottenere la corrispondente progressione economica nonostante non fosse ancora intervenuta la contrattazione integrativa, sull'erroneo presupposto che i controlli di cui all'art. 40-bis del d.lgs.

n. 165 del 2001 – ai quali, pure, il bando condizionava l'efficacia della selezione – potessero ritenersi assorbiti dall'approvazione dei fondi per le retribuzioni accessorie per gli anni 2005-2008, resa dal MEF a seguito di un'ispezione condotta presso l'Agenzia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 bis CORTE COST.

PENDENTE, Contr. Coll. 21/02/2002 art. 54, Decreto Legisl. 04/06/2003 num. 128 art. 19, Decreto Legisl. 30/06/2011 num. 123 art. 20 com. 2 lett. H, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 8 Massime precedenti Vedi: N. 11645 del 2021 Rv. 661156 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8985 del 2018 Rv. 647916 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 27316 del 07/10/2021 (Rv. 662330 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TORRICE AMELIA. Relatore: TORRICE AMELIA.

S. (MAINARDI SANDRO) contro P. (MASINI MARIA STEFANIA) Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/05/2015

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Avvocati interni agli enti locali - Art. 27 del c.c.n.l. Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 - Interpretazione - Compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente - Disciplina - Competenza in capo all'ente - Sussistenza - Limiti.

In tema di compensi da liquidare agli avvocati interni agli enti locali, l'art. 27 del c.c.n.l.

Comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000 si interpreta in base al tenore letterale della clausola collettiva nel senso che è lasciato ampio spazio al potere degli enti, provvisti di avvocatura, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, fermo il rispetto dei principi (e non già della puntuale disciplina) del R.d.l. n. 1578 del 1933, rimanendo affidata alla contrattazione collettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione di risultato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 12332 del 2018 Rv. 648953 - 01, N. 16579 del 2017 Rv. 644867 - 01, N. 6553 del 2019 Rv. 653190 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021 (Rv. 662365 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore:

PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

O. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 18/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento - Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Modalità - Centralità delle dichiarazioni del richiedente - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità del richiedente ai fini dell'accertamento del danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, attraverso la procedimentalizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed

esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda. (Nella specie, relativa a un cittadino nigeriano, di religione cristiana e di professione muratore, che riferiva di aver subito persecuzioni ad opera della setta degli Ogboni per non aver accettato di entrare a farne parte al posto del padre deceduto, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto credibile il ricorrente solo perché, sulla base di fonti nemmeno indicate nel provvedimento, gli appartenenti a tale setta verrebbero selezionati soltanto nell'ambito dell'"élite" della società).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num.

251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 3758 del 2018 Rv. 647370 - 01, N. 14682 del 2021 Rv. 661406 - 01, N. 10908 del 2020 Rv. 658050 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28141 del 14/10/2021 (Rv. 662533 - 01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: