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PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. COMPETENZA

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO D’INGIUNZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28939 del 19/10/2021 (Rv. 662756 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

U. (SIMONI MAURIZIO) contro G. (CIERI PAOLO) Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/04/2018

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Elezione di domicilio nel ricorso monitorio - Effetti - Limiti - Contumacia del creditore opposto - Notificazione personale della sentenza emessa nell'opposizione - Necessità.

L'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per ingiunzione spiega effetto nella procedura monitoria - che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale giudizio di opposizione - fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art.

645, comma 1, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione; pertanto, qualora il creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa nell'opposizione è a lui ritualmente notificata, anche per la decorrenza del termine per

l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292 c.p.c. e, cioè, personalmente, non assumendo più rilievo a detti fini l'originaria elezione di domicilio relativa alla fase monitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 638, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Conformi: N. 4625 del 1985 Rv. 442088 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 3355 del 1987 Rv. 452394 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27154 del 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

T. (SPINELLI FABIO) contro R. (VOCATURO MARCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/04/2019 131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 023 MANDATO ALLE LITI

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - MANDATO ALLE LITI Termine per l'opposizione - Decorrenza dalla notifica ex art. 643 c.p.c. - Oggetto della notificazione - Ricorso monitorio e decreto ingiuntivo - Procura rilasciata al difensore del creditore - Esclusione - Inesistenza o invalidità della procura - Deduzione mediante tempestiva opposizione - Necessità - Fondamento.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 034 TERMINE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE In genere.

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma dell'art.

643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi della l. n. 53 del 1994 - della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice; l'eventuale insussistenza, agli atti del procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio della stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore del creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi dell'art. 650 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 643 Cod. Proc. Civ. art. 650, Legge 21/01/1994 num. 53

PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4780 del 2013 Rv. 625315 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

C. (MAZZOTTA VINCENZO) contro C. (DELLA PORTA MARIA) Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SALERNO, 29/11/2018 131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 019 NOTIFICAZIONE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE Termine - Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva deduzione della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze.

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644, Cod. Proc. Civ. art. 645, Massime precedenti Conformi: N. 67 del 2002 Rv. 551387 - 01

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo non opposto da uno dei condebitori - Pagamento eseguito da un terzo successivamente all'emissione dell'ingiunzione e nel termine per l'opposizione - Fatto estintivo del credito - Deduzione con l'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 011 PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITA' DELL'OPPONENTE In genere.

La mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma non impedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. l'avvenuta integrale estinzione della pretesa creditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorché prima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività, perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ.

art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6337 del 2014 Rv. 629906 - 01