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sezione lavoro e sesta lavoro

CAVALLARO LUIGI

I. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro B. (FERRARO GIUSEPPE) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2014

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale “una tantum” - Effetto estintivo della prestazione integrativa periodica - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di previdenza complementare, la percezione del trattamento pensionistico in una somma capitale "una tantum" determina l'estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica, con conseguente venir meno, da tale momento, del diritto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, all'esito di un'erronea interpretazione della clausola contenuta nello statuto del Fondo complementare per gli ex dipendenti del Banco di Napoli, aveva riconosciuto a questi ultimi le differenze sul trattamento pensionistico complementare, nonostante essi avessero optato per la capitalizzazione della relativa prestazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a, del d.lgs. n. 124 del 1993, "ratione temporis" vigente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 5, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 7 com. 6 lett. A, Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22267 del 2021 Rv. 662101 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29626 del 22/10/2021 (Rv. 662608 - 01)

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: LEO GIUSEPPINA. Relatore: LEO GIUSEPPINA.

D. (BASILE CRISTIANO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/03/2016

103377 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera - Validità - Necessità della procura scritta - Esclusione - Ragioni.

L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto propri diritti, prevista dall'art. 2113 c.c., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di terzi per conto del lavoratore, prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo alla fattispecie di cui al menzionato art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto del legale debba essere preceduto da procura scritta, integrando detta impugnativa un atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art.

1392, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5346 del 1987 Rv. 453928 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 77 del 1995 Rv. 489521 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29204 del 20/10/2021 (Rv. 662580 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

B. (LALLI SERGIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 24/10/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici di cui all’art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Attività di collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. c) ed e), della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari ed a tutela della pubblica incolumità, non compete al collaboratore scolastico con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali della scuola, la cui attività non è ordinariamente connotata da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. C CORTE COST.

PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 lett. E CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 6313 del 2021 Rv. 660714 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28605 del 18/10/2021 (Rv. 662523 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2014

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Contributo di solidarietà ex art. 64 della l. n. 144 del 1999 - Soggezione dei dipendenti in servizio - "Ratio" - Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2014.

In materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, comma 5, della l. n. 144 del 1999, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, agli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul "maturato"

della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all'interno del sistema previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64 com. 5, Legge 15/07/2011 num.

111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18666 del 2014 Rv. 632875 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28368 del 15/10/2021 (Rv. 662522 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE.

C. (PACIFICO PASQUALE) contro A. (PARISI ANTONIO) Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta illecita extralavorativa - Rilievo disciplinare - Configurabilità - Fondamento - Licenziamento - Condizioni - Valutazione della gravità della condotta – Fattispecie.

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva reputato legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore - condannato, sia pure con sentenza non passata in giudicato, per produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti -, sul rilievo che tale contegno, presupponendo l'inevitabile contatto con ambienti criminali, pregiudicasse l'immagine dell'azienda, aggiudicataria di pubblici appalti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8390 del 2019 Rv. 653210 - 01, N. 6937 del 2018 Rv. 647541 - 01, N. 3136 del 2015 Rv. 634323 - 01, N. 5897 del 2020 Rv. 657180 - 01, N. 776 del 2015 Rv.

634295 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28353 del 15/10/2021 (Rv. 662584 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: