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GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

questioni processuali e comuni alle sezioni

QUESTIONI PROCESSUALI 1. COMPETENZA

6. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. 1 -, Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 (Rv. 662858 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore:

VELLA PAOLA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.) I. (CURCIULLO ANGELO) contro R. (ALFANO GIUSEPPE) Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/07/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Difetto di rappresentanza della parte o vizio della “procura ad litem” – Eccezione - Onere della controparte di produrre la relativa documentazione nella prima difesa utile - Sussistenza - Concessione del termine perentorio ex art. 182 c.p.c. - Esclusione – Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della

"procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 77

Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 83, Massime precedenti Conformi: N. 22564 del 2020 Rv. 659395 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021 (Rv. 662357 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ORILIA LORENZO. Relatore:

ORILIA LORENZO.

G. (GRANATA ELISABETTA) contro P. (ROMAGNA VALENTINA) Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015

058 CONTRATTI IN GENERE - 047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Eccezione di frazionamento del credito - Preclusioni per la parte - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità d’ufficio dal giudice - Obbligo del giudice di concedere al creditore termine a difesa - Sussistenza - Fattispecie.

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175 Cod. Civ. art. 1181

Cod. Civ. art. 1375 Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27723 del 12/10/2021 (Rv. 662444 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:

CRISCUOLO MAURO.

C. (MILLI MARINA) contro C. (LETTER ANDREA) Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2016

138 PROVA CIVILE - 042 ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI Assunzione di informazione dalle parti - Legittimità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Valutazione delle dichiarazioni ai fini della formazione del convincimento del giudice - Ammissibilità - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700, Cod. Proc. Civ. art. 194 Massime precedenti Conformi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01 Massime precedenti Vedi: N. 31886 del 2019 Rv. 656045 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26992 del 05/10/2021 (Rv. 662441 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:

SCODITTI ENRICO.

D. (BACCI MANUELA) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018 138 PROVA CIVILE - 063 D'UFFICIO

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Rilievi critici di parte alla consulenza d'ufficio - Possibilità - Condizioni e tempi - Preventiva sottoposizione della bozza di CTU ai CTP - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone al c.t.u.

di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 Cod. Proc. Civ. art. 194

Cod. Proc. Civ. art. 195

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Massime precedenti Conformi: N. 5897 del 2011 Rv. 616210 - 01

7. APPELLO

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 14/10/2021 (Rv. 662814 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: RAGONESI VITTORIO. Relatore: RAGONESI VITTORIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/10/2018 100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 030 NUOVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE Regime successivo alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione.

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, in quanto presentata tardivamente in sede di gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 23270 del 2011 Rv. 619593 - 01

8. GIUDICATO

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28386 del 15/10/2021 (Rv. 662929 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MANZON ENRICO.

Relatore: MANZON ENRICO.

L. (MANDARA ALFONSO) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 17/10/2014

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Deduzione dell’erroneità ed ingiustizia di un precedente giudicato - Richiesta di una nuova diversa pronuncia - Non formulata quale motivo di revocazione - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.

La domanda con la quale l'attore, premettendo l'esistenza di una sentenza passata in giudicato sulla medesima azione, ne denunci l'erroneità e l'ingiustizia per ragioni non idonee a consentire l'impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa pronuncia, si traduce in un'istanza di accertamento negativo della validità di quella sentenza non prevista dall'ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel merito in conseguenza dell'eccezione di giudicato esterno sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 395,